Il giudizio del Comitato di verifica

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 2 dicembre 2019, n. 8226.

La massima estrapolata:

Il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, in linea generale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali.

Sentenza 2 dicembre 2019, n. 8226

Data udienza 28 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3407 del 2015, proposto dal Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Gr. e Vi. Mo., domiciliato presso la segreteria della IV sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania – sezione staccata di Salerno sezione I n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato Vi. Mo. e l’avvocato dello Stato Pa. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con istanza presentata in data 26 giugno 2006 l’originario ricorrente, militare dell’Arma dei carabinieri, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie (-OMISSIS-) lamentando di esserne affetto in conseguenza del disagiato servizio esterno svolto dal 1986 al 2004 presso stazioni montane, radiomobili e nuclei operativi ed evidenziando altresì il servizio prestato in due missioni all’estero, rispettivamente in Kossovo nel 2000-2001 ed in Bosnia nel 2003-20004.
2. Con verbale del 5 dicembre 2007 la Commissione medico ospedaliera presso il Dipartimento militare di Caserta, ha diagnosticato – per quanto qui interessa – una -OMISSIS-
3. Con parere del 24 gennaio 2012 il Comitato di verifica per le cause di servizio ha ritenuto che la patologia del militare non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di infermità imputabile al -OMISSIS-, per la quale gli invocati eventi di servizio non si appaleserebbero tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti o determinanti.
4. Con decreto n. 1640/n del 28 marzo 2012 il Ministero della difesa ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
5. L’interessato ha impugnato il provvedimento proponendo un ricorso che il TAR per la Campania – sez. staccata di Salerno, sez. I, ha accolto con sentenza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, compensando fra le parti le spese di giudizio. Il Tribunale regionale ha ritenuto il provvedimento carente di congrua motivazione anche con riguardo alla pronuncia favorevole della Commissione medico ospedaliera.
6. Il Ministero della difesa ha interposto appello avverso la sentenza chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.
7. Il privato si è costituito in giudizio per resistere all’appello e ha riproposto il motivo assorbito in primo grado, consistente nell’omesso invio del preavviso di rigetto.
8. Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda cautelare dell’Amministrazione e sospeso l’efficacia esecutiva della decisone impugnata.
9. Il resistente ha depositato copia di un referto dell’ASL di Salerno.
10. All’udienza pubblica del 28 novembre 2019, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
11. Giudicando la controversia con la cognizione piena, propria della fase del merito, il Collegio ritiene l’appello infondato.
12. Va premesso che, contrariamente a quanto asserisce il resistente e con lui il TAR, il verbale della CMO non indica affatto l’infermità lamentata come dipendente da causa di servizio, ma elenca le infermità giudicate “ai fini della dipendenza da causa di servizio”. Il che è evidentemente ben diverso né potrebbe essere altrimenti, in quanto non può essere revocata in dubbio la competenza esclusiva del Comitato di verifica per le cause di servizio, come discende dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e segnatamente dall’art. 11, comma 1, il quale dispone che “il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione” (Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493).
13. Questa considerazione non incide però sulla fondatezza delle ragioni del privato.
14. Occorre rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, in linea generale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383; sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493; sez. IV, 29 maggio 2018, n. 3186; sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7336).
15. Nella specie, il parere appare intrinsecamente contraddittorio nella misura in cui, riconoscendo che i -OMISSIS-sono “prevalentemente” – e non esclusivamente – frutto del -OMISSIS-, esclude un qualunque ruolo concausale alle condizioni di lavoro del militare, descritte nella relazione medica allegata al ricorso di primo grado; condizioni di lavoro che invece avrebbe dovuto tenere presenti anche in relazione delle ancor giovane età dell’interessato, nato nel 1966, le quali rendono plausibile la tesi che un simile processo fisiologico sia stato quanto meno accelerato da circostanze esterne, in relazione appunto ai modi in cui il lavoro è stato prestato.
16. Il provvedimento impugnato si fonda dunque su un parere viziato da una motivazione contraddittoria. Pertanto esso è illegittimo e merita di essere annullato (per fattispecie analoghe di sindacabilità del parere, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3383/2016; sez. IV, n. 3186/2018; sez. IV, n. 7336/2019, citt.).
17. Di conseguenza, l’appello è infondato e va perciò respinto, con assorbimento del motivo riproposto dal resistente. Resta perciò confermata, con motivazione in parte diversa, la sentenza di primo grado.
18. Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma con motivazione in parte diversa la sentenza impugnata.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, che liquida nell’importo di euro 2.000/00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, incarica la segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte resistente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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