Consiglio di Stato,
Sentenza|14 aprile 2022| n. 2825.
Il giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali ; gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano, infatti, nella discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l’attività lavorativa svolta e l’infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale.
Sentenza|14 aprile 2022| n. 2825. Il giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio
Data udienza 5 aprile 2022
Integrale
Tag- parola chiave Infermità – Causa di servizio – Giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio – Esercizio di discrezionalità tecnica – Sindacato – Limiti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3346 del 2018, proposto da
Ministero dell’Economia e Finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- sezione staccata di -OMISSIS-, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il Cons. Carmelina Addesso e vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione della parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Il giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio
FATTO e DIRITTO
1. L’Appuntato Scelto della Guardia di Finanza -OMISSIS-, con domande presentate in data 26.01.2007 e 17.07.2008, chiedeva l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e la concessione del relativo equo indennizzo per le infermità “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-“.
1.1 Con determinazione dirigenziale n. 2564 del 3.9.2012 il Comando Generale della Guardia di Finanza, su conforme parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, negava la dipendenza delle patologie da causa di servizio.
1.2 Il provvedimento veniva impugnato dall’App. Sc. -OMISSIS- con ricorso al TAR -OMISSIS– -OMISSIS-, che con sentenza n. -OMISSIS- lo accoglieva in parte, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio. Il TAR, in particolare, riteneva il provvedimento viziato da eccesso di potere nella parte in cui aveva escluso la dipendenza dalla causa di servizio dell’-OMISSIS-, omettendo di considerare che il militare, in qualità di autista di automezzi da inseguimento, di autocarri fuoristrada 4×4, di blindati di scorta, aveva preso parte per anni a servizi di anticontrabbando durante i quali subiva più di una volta violenti speronamenti.
2. Con ricorso in appello ritualmente notificato il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza chiede la riforma della sentenza impugnata, in quanto affetta da difetto di motivazione nella parte in cui ha ritenuto l’illogicità del giudizio espresso dal Comitato di Verifica.
2.1 L’appellato non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza del 5 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è fondato.
4.1 Il giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali (cfr. Cons. Stato, sez II, 16 marzo 2022 n. 1885; 21 aprile 2021 n. 3222; 18 giugno 2021, n. 4702); gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano, infatti, nella discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l’attività lavorativa svolta e l’infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454; 8 giugno 2009, n. 3500; 9 marzo 2017, n. 1435 e 27 giugno 2017, n. 5357; Cons. Stato, Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4136).
4.2 Nel caso di specie il Comitato di Verifica ha escluso la dipendenza dell’ernia discale dalla causa di servizio in quanto “trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinati”.
4.3 L’organo tecnico ha espresso il giudizio sulla scorta degli elementi informativi relativi ai servizi prestati (all 6 ricorso in appello), da cui risulta che il militare ha svolto anche servizi di pattuglia anticontrabbando e anticontraffazione, come “autiere o come gregario della pattuglia”, operando in qualsiasi condizione climatica e in orari diurni e notturni.
4.4 Dagli elementi informativi non emerge il carattere particolarmente gravoso, eccezionale ed esorbitante rispetto agli ordinari compiti di istituto dei servizi prestati, tale da incidere sotto il profilo causale o concausale sul manifestarsi dell’infermità .
4.5 L’appellato, nel ricorso di primo grado, si è limitato a dedurre, in maniera generica, di aver subito numerosi speronamenti e colluttazioni con pregiudicati, operando anche in orario notturno, e indicando un unico episodio in data 16 gennaio 1998, allorchè venne speronato da un mezzo blindato contrabbandiero, riportando svariati traumi ed escoriazioni, tutti riconosciuti dipendenti da causa di servizio.
4.6 Sia dalla documentazione posta alla base del giudizio espresso dal Comitato di Verifica, sia da quanto dedotto dal ricorrente nel giudizio di primo grado, non risultano circostanze specifiche che sorreggano la conclusione di manifesta irragionevolezza del giudizio espresso.
4.7 E’ onere dell’interessato fornire la prova di essere stato sottoposto a lavori particolarmente stressanti e protratti nel tempo e che questi lavori rivestono carattere eccezionale ed esorbitante rispetto agli ordinari compiti di istituto in modo da incidere in maniera determinante sul manifestarsi dell’infermità quanto meno sul piano concausale; invero, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccendenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2022 n. 1791; sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2613; sez. II, 11 dicembre 2013, n. 4817).
4.8 In conclusione, il giudice di primo grado non ha motivato puntualmente in ordine alla ritenuta illogicità del giudizio del Comitato di Verifica alla luce delle risultanze documentali, essendosi limitato a richiamare le circostanze di fatto genericamente indicate dal ricorrente e ad affermarne la “possibile” (punto 3.2 della motivazione) rilevanza causale, sovrapponendo, in tal guisa, il proprio giudizio opinabile a quello dell’amministrazione.
4.9 Per le sopra indicate ragioni, l’appello è fondato e deve essere accolto.
5. Sussistono giustificati motivi, stante la natura della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata e la patologia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Antonella Manzione – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere
Carmelina Addesso – Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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