Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 agosto 2021| n. 22512.

Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta ed allegata in giudizio dalle parti (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una sentenza di condanna pronunciata a carico di una banca per il pagamento, in favore di una società correntista, di somme illegittimamente incassate per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché dell’applicazione dei tassi d’uso su piazza e di commissioni non concordate, il giudice di legittimità ha ritenuto che il giudice d’appello si fosse limitato ad interpretare i fatti costitutivi della pretesa della società correntista alla luce delle sue stesse allegazioni, senza modificarli o sostituendo la domanda proposta con una diversa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5153).

Ordinanza|9 agosto 2021| n. 22512. Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti

Data udienza 8 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Banca – Conto corrente – Interessi – Capitalizzazione trimestrale – Tassi d’uso su piazza – Commissioni non concordate – Obbligazione di valuta – Ritardato adempimento – Maggior danno di cui all’art. 1224 co 2 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28861-2019 proposto da:
(OMISSIS) SCPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ (OMISSIS), in persona del socio amministratore (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali eredi del Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – contro
(OMISSIS) SCPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 906/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 28/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.

Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti

RILEVATO

– che con sentenza n. 906/2019, depositata il 28/06/2019, la Corte d’Appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalla ” (OMISSIS) s.n.c.” avverso la sentenza n. 237/2012 del Tribunale di sala Consilina, ha condannato la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento in favore dell’appellante principale della somma di Euro 182.730,03, corrispondente alle somme illegittimamente incassate dall’istituto di credito per effetto della capitalizzazione trimestrale a carico della societa’ correntista degli interessi passivi e dell’applicazione dei tassi d’uso su piazza e di commissioni non concordate;
– che il giudice di secondo grado, nell’interpretare la domanda della societa’ correntista, ha ritenuto – a differenza del giudice di primo grado – che fosse stato richiesto in citazione non solo l’accertamento negativo del credito vantato dalla banca, ma anche la condanna dell’istituto alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso del rapporto di conto corrente;
– che la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata rigettata la domanda di condanna della Banca al risarcimento del maggior danno, pari a costi dell’erogazione del credito richiesto dalla (OMISSIS) s.n.c. ad altri istituti bancari per far fronte agli illegittimi addebiti eseguiti sui predetti conti correnti, sul rilievo che l’appellante principale non aveva provato il nesso di causalita’ tra il ricorso al credito presso altri istituti e la corresponsione degli interessi passivi capitalizzati trimestralmente, potendo il ricorso al credito essere stato determinato dall’esigenza di procurarsi nuovi risorse finanziarie per ulteriori investimenti, o da sfavorevoli congiunture economiche, da inversioni di tendenze di mercato e da mutate strategie aziendali;
che la ” (OMISSIS) s.n.c.” e (OMISSIS) S.C.p.a. (in qualita’ di incorporante la (OMISSIS) s.p.a) hanno proposto rispettivamente ricorso per cassazione principale ed incidentale, depositando, altresi’, rispettivamente, il controricorso al ricorso incidentale ed il controricorso al ricorso principale;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex articolo 380 bis c.p.c..

 

Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti

 

CONSIDERATO

1. che con un unico articolato motivo del ricorso principale la Banca ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, sul rilievo che il giudice d’appello, nell’interpretare la domanda ha travalicato i limiti della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
2. che il motivo e’ manifestamente infondato;
– che, in particolare, questa Corte (vedi, recentemente, Cass. n. 5153 del 21/02/2019), ha enunciato il principio di diritto, secondo cui il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili (anche in difformita’ rispetto alle indicazioni delle parti), incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realta’ fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti;
– che, nel caso di specie, il giudice di merito non e’ affatto incorso in un tale vizio, avendo coerentemente argomentato che “la circostanza che gli appellanti, dopo avere espressamente chiesto la condanna della (OMISSIS) s.p.a. al pagamento di tutte le somme dalla stessa dovute, abbiano fatto particolare riferimento ai costi sostenuti dalla (OMISSIS) s.n.c. per procurarsi, mediante l’accesso al credito bancario la liquidita’ necessaria a ripianare l’apparente esposizione debitoria sussistente nei confronti dell’istituto convenuto lungi dal tradursi in una limitazione della domanda al solo risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo agire negoziale della controparte, costituisce una mera evidenziazione o precisazione di alcune delle componenti del petitum mediato..”;
– che, pertanto, il giudice d’appello si e’ limitato ad interpretare i fatti costitutivi della pretesa della societa’ correntista alla luce delle sue stesse allegazioni, senza modificarli o sostituendo la domanda proposta con una diversa;
– che, infine, ove non siano travalicati (come nel caso di specie) i limiti di cui all’articolo 112 c.p.c., la valutazione con cui il giudice di merito interpreta la domanda giudiziale non e’ sindacabile in sede di legittimita’ (vedi Cass. n. 13602/2019);
3. che con il primo motivo del ricorso incidentale la ” (OMISSIS) s.n.c.” ha dedotto la violazione dell’articolo 1224 c.c., comma 2 e articolo 2697 c.c., sul rilievo che il giudice d’appello ha erroneamente escluso il nesso eziologico tra illegittima condotta negoziale della banca e gli interessi pagati ad altri istituti di credito, non considerando che tale nesso eziologico si presume qualora il creditore dimostri di aver pagato i suddetti interessi in conseguenza del ricorso al credito bancario;
4. che tale motivo e’ inammissibile;
– che va, preliminarmente, osservato che e’ pur vero che questa Corte (Sez. U, n. 19499 del 16/07/2008; vedi anche Cass. n. 3029/2015), nell’enunciare il principio di diritto secondo cui, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’articolo 1224 c.c., comma 2, puo’ ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, ha affermato che, ove il creditore abbia la qualita’ di imprenditore, e’ sufficiente che lo stesso produca documentazione da cui si evinca che, durante la mora del debitore, abbia fatto ricorso al credito bancario o ad altre forme di approvvigionamento di liquidita’ con la dimostrazione dei rispettivi costi;
che, tuttavia, questa Corte, nella predetta sentenza a Sezioni Unite, ha altresi’ precisato, sempre al par. 4.4., con riferimento al ricorso al credito esterno “….e sempre che, in relazione alle dimensioni dell’impresa e all’entita’ del credito, sia effettivamente presumibile che il ricorso al credito esterno sia stato conseguenza dell’inadempimento, ovvero che l’adempimento tempestivo avrebbe comportato la destinazione della somma a parziale estinzione del debito assunto verso il finanziatore (si incoraggerebbe altrimenti il possibile ricorso strumentale al credito bancario in funzione probatoria dell’entita’ del danno nel successivo giudizio di adempimento e risarcimento)….”;
che, nel caso di specie, la Corte di merito non ha ritenuto in alcun modo provato, neppure in via presuntiva, che la corresponsione da parte della ” (OMISSIS) s.n.c. “della somme illegittimamente incassate dalla Banca (a titolo di interessi anatocistici ed ultralegali) avesse costituito l’antecedente causale del ricorso al credito presso altri istituti, potendo quest’ultimo essere stato determinato “dall’esigenza di procurarsi nuove risorse finanziarie per ulteriori investimenti, o da sfavorevoli congiunture economiche, da inversioni di tendenze di mercato e da mutate strategie aziendali”;
che tale valutazione in fatto, essendo spettante al giudice di merito, non puo’ essere sindacata in sede di legittimita’ se non per vizio di motivazione secondo la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato secondo i criteri di cui alla sentenza S.U. n. 8053/2014 (vizio neppure dedotto in questa sede);
– che, quanto alla omessa pronuncia da parte della Corte sulla richiesta subordinata del riconoscimento della rivalutazione monetaria – questione di diritto su cui questa Corte puo’ pronunciarsi non essendo richiesti ulteriori accertamenti in fatto (vedi Cass. n. 16171 del 28/06/2017; conf. Cass. 9691/2018) – va osservato che la predetta sentenza delle Sezioni Unite del 2008 ha affermato che tale danno e’ in via generale riconoscibile nella eventuale differenza, a decorrere dall’insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali;
– che, nel caso di specie, posto che la Corte d’Appello nulla ha osservato in ordine a tale questione, non puo’ non darsi atto che la societa’ ricorrente incidentale, se, da, un lato, ha provveduto nell’odierno ricorso (pag. 15) a comparare in dettaglio, anno per anno, il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato con gli interessi legali previsti dalla legge, dall’altro, neppure ha affermato di aver sottoposto tali deduzioni al giudice d’appello, con la conseguenza che, sul punto, il motivo difetta di autosufficienza;
5. che con il secondo motivo del ricorso incidentale la societa’ correntista lamenta la violazione dell’articolo 115 c.p.c. per non avere la Corte d’Appello ammesso la prova per testi finalizzata alla dimostrazione del maggior danno;
6. che il motivo e’ manifestamente infondato;
che, infatti, questa Corte ha recentemente affermato che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dello articolo 115 c.p.c. non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (n. 1229 del 17/01/2019);
che, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.
Rigetta il ricorso incidentale
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti (rispettivamente ricorrente principale ed incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *