Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18152.
Il giudice è tenuto ad accertare anche d’ufficio il fondamento giuridico della domanda
Il giudice è tenuto ad accertare, anche d’ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata. Ciò sta a significare che tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza possono essere rilevate anche d’ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.
Ordinanza|| n. 18152. Il giudice è tenuto ad accertare anche d’ufficio il fondamento giuridico della domanda
Data udienza 27 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Opposizione stato passivo – Requisito del possesso dei requisiti dimensionali di cui al Dl n. 347 del 2003, articolo 3, comma 1 – ter – Applicabilità anche a seguito dell’intervento della norma interpretativa di cui al Dl n. 91 del 2017, articolo 8, comma 1 – bis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 5013/2020 proposto da:
(OMISSIS) srl, domiciliata ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) giusta procura in atti;
– ricorrente –
(OMISSIS) spa, in Amministrazione Straordinaria in persona dei Commissari Straordinari pro tempore avv. (OMISSIS), Dott. (OMISSIS) e prof. (OMISSIS);
– intimata –
Avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 11936/2019, depositato in data 24/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
Il giudice è tenuto ad accertare anche d’ufficio il fondamento giuridico della domanda
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Milano, con decreto del 24/12/2019, ha respinto l’opposizione della (OMISSIS) srl allo stato passivo dell'(OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria, finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di Euro 366.797,87, gia’ ammesso al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti effettuati in data anteriore all’apertura della procedura.
2. Il Tribunale ha osservato: a) che, ai sensi del Decreto Legge n. 347 del 2003, articolo 3, comma 1 ter. conv. con modificazioni dalla L. n. 39 del 2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d’eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una societa’ posta in A.S. che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con Decreto Ministeriale del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuita’ dell’attivita’ degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal medesimo D.L.; b) che (OMISSIS) srl non aveva provato di essere piccolo o medio imprenditore non avendo depositato i bilanci e la documentazione dalle quali poter desumere il mancato superamento delle soglie stabilite dal combinato disposto degli articoli 2, 4 e 5 della Raccomandazione della Commissione Europea del 6/5/2002 richiamata dal Decreto Legge n. 347 del 2003, articolo 3, comma 1 ter; c) che il Decreto Legge n. 91 del 2017, articolo 8, comma 1 bis, conv. dalla L. n. 123 del 2017, norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili di cui all’articolo 3, comma 1 ter cit. quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attivita’ ivi previste e la funzionalita’ degli impianti produttivi dell'(OMISSIS), va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va, dunque, inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale e non all’attivita’ di trasporto del prodotto finito, ossia materiale post produzione, destinato alla clientela; d) che invece, nel caso concreto, l’opponente aveva azionato crediti per trasporti in uscita dallo stabilimenti (OMISSIS), relativi a prodotti finiti e non per trasporti in entrata di materie prime o di componentistiche di impianti.
3 (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi di cui il terzo articolato in quattro subcensure, illustrati con memoria; la procedura non ha svolto attivita’ difensiva.
Il giudice è tenuto ad accertare anche d’ufficio il fondamento giuridico della domanda
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta nullita’ del decreto e/o del procedimento (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per non essere stato il processo di opposizione discusso davanti al Collegio cosi’ impedendo all’opponente di poter esporre le proprie ragioni davanti al Collegio.
1.1 Il motivo e’ manifestamente infondato.
1.2 L’articolo 99 l.fall., richiamato anche dal creditore, stabilisce, al comma 3, che “Il presidente, nei cinque successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo’ delegare la trattazione del procedimento..”, al comma 9, che “il giudice provvede, anche ai sensi del comma 3, all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori” ed, infine, al comma 11, che “il Collegio provvede in via definitiva sull’opposizione o revocazione con decreto motivato”.
1.3 L’esercizio della facolta’ di delega, della quale si e’ avvalso Presidente del Collegio Fallimentare di Milano, non comporta ne’ violazione della riserva di collegialita’ di cui all’articolo 50 bis c.p.c., n. 2, in quanto al relatore e’ demandata la sola trattazione e l’eventuale espletamento dell’istruttoria, mentre come di desume dalla lettura del decreto la decisione e’ stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale, ne’ la lesione o limitazione del diritto di difesa che si e’ potuto pienamente dispiegare davanti al giudice relatore anche mediante il deposito di note conclusive.
2 Con il secondo motivo (OMISSIS) srl denuncia nullita’ del decreto e del procedimento (articolo 360 c.p.c., n. 4 e articolo 111 bis L.F.) per la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato; a dire del ricorrente, poiche’ i Commissari Straordinari, a fronte della richiesta di insinuazione allo stato passivo del credito in prededuzione, hanno concluso per l’accoglimento della richiesta cosi come formulata dal creditore e non si sono costituiti nel giudizio di opposizione, il Tribunale cosi’ come il Giudice Delegato avrebbero dovuto “semplicemente disporre l’ammissione al passivo del credito richiesto senza sottoporlo a valutazione non rientranti nella propria competenza”.
2.1 Con il motivo 3.2 si prospetta violazione dell’articolo 167 c.p.c. e articoli 24 e 111 Cost., in relazione all’articolo 360 Cost., n. 4, per essere stata ritenuta non provata la qualita’ di piccolo e medio imprenditore senza che sul punto vi sia stata alcuna contestazione da parte dei Commissari nella fase dell’accertamento dello stato passivo ne’ nel corso del giudizio di opposizione
3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, non sono suscettibili di accoglimento.
3.1 Il principio di non contestazione richiamato dalla ricorrente non e’ pertinente alla questione controversa; secondo la giurisprudenza di questo collegio, infatti, la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, percio’, ritenerlo sussistente (tra le molte: Cass. n. 14589/2022 20556/2021; 3727/2012; 5356/2009).
3.2 Orbene se e’ vero che tale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti (v. Cass. n. 5067-17), e’ certamente applicabile alla verifica dei crediti e’ altrettanto incontestabile che la non contestazione va in primo luogo coordinata coi poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio. Nel senso che la non contestazione del curatore puo’ non comportare l’automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del giudice delegato di sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l’ammissibilita’ del credito (v. Cass. n. 17731/2022 16554/15, 19734/17, Cass. n. 12973/18).
3.3 Questa Corte ha in piu’ occasioni precisato che il giudice e’ tenuto ad accertare, anche d’ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata. Cio’ sta a significare che tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza possono essere rilevate anche d’ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (tra varie, Cass. n. 29254/19; n. 4553/22), che non si configurano nel caso in esame.
3.4. In ogni caso e’ sempre consentito al giudicante di valutare autonomamente le questioni, di natura giuridica, relative alla collocazione del credito o alla sua qualita’ di essere soddisfatto con prededuzione sicche’ ne’ il giudice delegato ne’ il Tribunale sono vincolati alle conclusioni degli organi della procedura. Ne’ appare rilevante la circostanza concernente l’anticipazione di una parte del credito; di tale accadimento il Giudice Delegato in sede di accertamento dello stato passivo ha tenuto conto ritenendolo del tutto ininfluente ai fini della corretta collocazione del credito (cfr pagina 2 del decreto).
4 Infondato e’ anche il primo profilo del terzo motivo (3.1) con il quale la ricorrente denuncia violazione del Decreto Legge n. 247 del 2023, articolo 3, comma 1 ter e L. n. 123 del 2017 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale errato nel richiedere, ai fini del riconoscimento della prededuzione, il requisito soggettivo dimensionale della qualita’ di piccolo e medio imprenditore anche alle imprese di autotrasporto che abbiano eseguito per conto della (OMISSIS) prestazioni di movimentazione di materie prime, merci prodotti finiti e preordinate alla funzionalita’ degli impianti produttivi.
4.1 Il Decreto Legge n. 347 del 2003, articolo 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla L. n. 39 del 2004 riconosce la prededuzione in rapporto a specifici debitori e a particolari creditori, e con riguardo a determinate prestazioni: (i) la debitrice ammessa alla procedura straordinaria dev’essere un’impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con D.P.C.M., ai sensi del Decreto Legge n. 207 del 2012, articolo 1; (ii) si deve trattare di crediti vantati da piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003; (iii) i crediti devono concernere le prestazioni sopra specificate. Si tratta di una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, di modo che tutti gli elementi ai quali la prededuzione e’ ancorata, compreso quello concernente il parametro dimensionale della creditrice, devono essere comprovati da chi la deduce (Cass. n. 9723/22).
4.2 Ritiene il Collegio che il requisito del possesso dei requisiti dimensionali di cui al Decreto Legge n. 347 del 2003, articolo 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla L. n. 39 del 2004 continui ad operare anche a seguito dell’intervento della norma interpretativa di cui al Decreto Legge n. 91 del 2017, articolo 8, comma 1 bis secondo cui “il Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, articolo 3, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreti nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 11 e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attivita’ ivi previste e la funzionalita’ degli impianti produttivi dell'(OMISSIS)”.
4.3 Il legislatore e’ intervenuto ad ampliare i presupposti oggettivi ai quali e’ ancorata la prededuzione, non gia’ quelli soggettivi, che restano quelli gia’ fissati dal Decreto Legge n. 347 del 2003, articolo 3, comma 1-ter, in armonia con la richiamata raccomandazione n. 2003/361/CE, indirizzata a “riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore” (considerando 12).
5. Con il motivo 3.2 viene denunciata nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per essere stata ritenuta non provata la qualita’ di piccolo e medio imprenditore pur avendo la societa’ prodotto in giudizio l’autocertificazione senza che sul punto vi sia stata alcuna contestazione da parte dei Commissari nella fase dell’accertamento dello stato passivi ne’ nel corso del giudizio di opposizione.
5.1 La censura e’ inammissibile.
5.2 In punto di prova dei limiti dimensionali di piccola e media impresa, il Tribunale ha ritenuto che la societa’ non abbia fornito la prova della sussistenza dei criteri (la soglia occupazionale e quella finanziaria) di individuazione delle PMI non essendo sufficienti la mera autocertificazione.
5.3 Si e’ al cospetto di una attivita’ di apprezzamento delle fonti di prova, non sindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’articolo 360, n. 5; la censura si risolve in una sostanziale e non consentita rivalutazione del compendio probatorio.
6 Con il motivo 3.5 si oppone violazione o falsa applicazione del Decreto Legge n. 347 del 2003, articolo 3, comma 1 ter e L. n. 123 del 2017 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere i giudici circondariali privilegiato una lettura ingiustificatamente restrittiva del testo di legge, cosi’ da negare la prededuzione a tutti i crediti relativi a forniture e prestazioni non inerenti alla fase strettamente produttiva che conduce alla bramma d’acciaio (il cd. primo acciaio); in tal guisa il Tribunale giudicato su un presupposto scollegato dal contesto produttivo dell'(OMISSIS) e vanificato, soprattutto, l’intenzione del legislatore di tutelare mediante la prededuzione le imprese di autotrasporto che consentivano ad (OMISSIS) di concludere il proprio ciclo produttivo da intendersi non solo come vera e propria produzione di materiale siderurgico ma anche la sua cessione finale, indotto che consentiva la sopravvivenza dell’azienda e dell’indotto.
6.1 Il motivo che investe la ratio decidendi sul requisito oggettivo per il riconoscimento dello speciale regime di prededuzione, pur astrattamente fondato, e’ assorbito dal rigetto della censura sul mancato raggiungimento della prova dei limiti dimensionali.
7 Conclusivamente il ricorso va rigettato.
8 Nulla e’ da statuire sulle spese non avendo la procedura di amministrazione straordinaria svolto difese.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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