Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 luglio 2021| n. 26771.
Il Giudice è tenuto a motivare sulla natura usuraria degli interessi.
In tema di usura, il giudice è tenuto a motivare specificamente sulla natura usuraria degli interessi, indicando esattamente a quale rilevazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze fare riferimento come base per il calcolo del superamento del tasso-soglia, ai sensi dell’art. 2, legge 7 marzo 1996, n. 108, avuto riguardo al tempo e alla durata dei singoli prestiti, nonché alla data dei pagamenti effettuati dalla vittima.
Sentenza|14 luglio 2021| n. 26771. Il Giudice è tenuto a motivare sulla natura usuraria degli interessi
Data udienza 25 marzo 2021
Integrale
Tag – parola: Tentata estorsione – Usura – Concorso – Imprenditori – Processo plurisoggettivo – Estensione dell’impugnazione – Vizi motivazionali – Sussistenza – Annullamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico – Presidente
Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere
Dott. PACILLI Giuseppin – rel. Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
Dott. SARACO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5785/2019, emessa dalla Corte d’Appello di Napoli l’11 settembre 2019;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del 25 marzo 2021 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona del Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e di dichiarare l’inammissibilita’ dei ricorsi proposti dagli altri ricorrenti;
Udito l’avv. (OMISSIS), difensore delle parti civili A.L.I.L.A.C.C.O. S.O.S. Impresa Campania, (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte con nota spese;
Uditi gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori di (OMISSIS); l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS); gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori di (OMISSIS); gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori di (OMISSIS); l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS); l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS); gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori di (OMISSIS), i quali hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Il Giudice è tenuto a motivare sulla natura usuraria degli interessi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’11 settembre 2019 la Corte d’appello di Napoli ha rideterminato la pena nei confronti di (OMISSIS) e ha confermato nel resto la sentenza impugnata; ha assolto (OMISSIS) dai reati di usura in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS) e dal delitto di usura sub B) e, per l’effetto, ha rideterminato la pena; ha revocato le statuizioni civili a carico di (OMISSIS) limitatamente a quelle in favore di (OMISSIS) e ha confermato nel resto; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di tentata estorsione di cui al capo C1), perche’ estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la pronuncia impugnata; ha confermato la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); revocata la condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese in favore di (OMISSIS), ha confermato nel resto la pronuncia impugnata nei confronti di (OMISSIS).
Le imputazioni, oggetto del presente procedimento, concernono usure pluriaggravate (articolo 644 c.p., comma 1 e comma 5, nn. 3 e 4) a carico di (OMISSIS), figura ritenuta dal Giudici del merito predominante nel quadro complessivo delineato, e degli altri imputati, ai quali le vittime si erano rivolte per “comprare denaro”, venduto a un prezzo molto piu’ alto di quello consentito dal nostro ordinamento.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
Il Giudice è tenuto a motivare sulla natura usuraria degli interessi
Gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) hanno dedotto i seguenti motivi:
1) violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata accolta l’eccezione, tempestivamente sollevata all’udienza del 10 marzo 2009, di incompetenza per territorio ex articoli 12 e 16 c.p.p. del Tribunale di Benevento in favore di quello di Santa Maria Capua Vetere, innanzi al quale l’imputato era stato rinviato a giudizio (procedimento n. 12159/2007 R.G.N. R.) per fatti di usura ed estorsione aggravata, connessi con quelli pendenti a Benevento.
Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere piu’ grave i fatti di usura aggravati, contestati nel presente procedimento, anziche’ l’estorsione aggravata, oggetto del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e avrebbe motivato apoditticamente sull’insussistenza del medesimo disegno criminoso, di contro riconosciuta dal Tribunale del riesame nell’ordinanza che ha dichiarato l’inefficacia ex articolo 297 c.p.p., comma 3 della misura cautelare, applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento nell’ambito del presente procedimento;
2) violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere stata dichiarata l’estinzione per prescrizione dei reati commessi sino al 7 dicembre 2005, compresi sia nel capo A) che nel capo B) della rubrica;
3) violazione di legge, per avere applicato anche l’aggravante di cui all’articolo 644 c.p., comma 5, n. 3, non contestata;
4) violazione di legge e difetto di motivazione, per avere determinato la pena senza fornire adeguata motivazione e considerare le condizioni di salute dell’imputato.
L’avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) ha dedotto la violazione di legge in relazione al riconoscimento delle aggravanti speciali di cui all’articolo 644 c.p., comma 5, ossia l’attivita’ imprenditoriale della persona offesa e il suo stato di bisogno. Tali circostanze sarebbero state applicate nonostante l’imputata non fosse a conoscenza dell’attivita’ imprenditoriale, esercitata dalla persona offesa, e non l’avesse ignorata per colpa e nonostante la persona offesa non versasse in quello stato di necessita’, richiesto dall’articolo 644 c.p., comma 5, n. 3, atteso che ella aveva ottenuto anche mutui bancari per completare un immobile.
L’avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) ha dedotto i seguenti motivi:
1) vizi della motivazione e travisamento della prova, per avere la Corte d’appello errato nell’affermare che, nel corso dell’intercettazione ambientale del 3 novembre 2007, (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano fatto riferimento a prestiti usurari e non ai rapporti imprenditoriali/commerciali esistenti tra (OMISSIS) e l’imputato, nel cui ambito si inseriva anche la vendita di una villetta, effettuata da quest’ultimo in favore di (OMISSIS);
2) vizi della motivazione e travisamento della prova, addotta dalla difesa, relativamente ai rapporti commerciali tra l’imputato e (OMISSIS), atteso che sarebbe certo che l’immobile, cui fa riferimento la Corte d’appello, e’ stato venduto il 29 dicembre 2006 da (OMISSIS), quale procuratrice del proprietario (OMISSIS), ai propri genitori e dopo circa un mese quel bene, acquistato per Euro 75.000,00, e’ stato rivenduto all’imputato per Euro 200.000,00. Non vi sarebbe prova della somma data dall’imputato alla (OMISSIS), del tasso di interessi pattuiti ma vi sarebbero certezza e prova della somma di Euro 200,000,00, versata dall’imputato per l’acquisto dell’immobile in questione;
3) vizi della motivazione con riguardo all’usura ai danni di (OMISSIS), per avere la Corte d’appello cercato di confutare i rilievi difensivi, senza pero’ motivare sugli elementi costitutivi dell’ipotesi delittuosa contestata, non essendovi prova sulla somma prestata, sul tempo di restituzione e sugli interessi praticati;
4) violazione di legge, per essere stata applicata l’aggravante dello stato di bisogno, mai contestata all’imputato e comunque non sussistente, quanto a (OMISSIS), per le ragioni indicate nei primi due motivi del ricorso e, quanto a (OMISSIS), per non avere egli detto che passava da usuraio in usuraio, essendo tale frase stata suggerita dal Pubblico ministero.
Il Giudice è tenuto a motivare sulla natura usuraria degli interessi
L’avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alle dichiarazioni della persona offesa e all’articolo 644 c.p., commi 1 e 5 n. 4. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state assunte a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ senza essere state sottoposte a un vaglio positivo di credibilita’, oggettiva e soggettiva, e in presenza di elementi di segno opposto, evidenziati nell’atto d’appello, a cui la Corte territoriale non avrebbe dato risposta. La persona offesa, infatti, avrebbe iniziato la deposizione leggendo la denuncia e rilasciando dichiarazioni generiche e contraddittorie anche in ordine alla somma, che sarebbe stata data in prestito, al tasso praticato e al momento in cui era stato pattuito l’interesse. La Corte d’appello avrebbe preteso di riconoscere la penale responsabilita’ dell’imputato in ordine al reato di usura per fatti di cui non si saprebbero le modalita’ di luogo e di tempo di dazione e di restituzione e si ignorerebbero gli importi di sorte capitale e i tassi praticati. Per ammissione della persona offesa, comunque, la pattuizione sarebbe avvenuta con il padre dell’imputato e quest’ultimo si sarebbe limitato ad esprimere la volonta’ del padre, sordomuto.
L’avv. (OMISSIS), nell’interesse di (OMISSIS), ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stato riconosciuto che, al piu’, l’imputato si sarebbe determinato in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso allo svolgimento di attivita’ finanziarie in favore di terzi, in assenza delle prescritte autorizzazioni, cosi’ che si sarebbe dovuto qualificare il fatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 132, comma 1. Non essendovi la prova rigorosa della sussistenza del fatto e della colpevolezza dell’imputato, si sarebbe dovuto applicare l’articolo 530 cpv. c.p.p.;
2) violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere state concesse le attenuanti generiche in misura prevalente e per non essere stata ridotta la pena in ragione del protrarsi degli interessi usurari, maturati in danno della persona offesa, pur non avendo quest’ultima versato alcunche’.
Il difensore ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio, anche per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
L’avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) ha dedotto i seguenti motivi:
1) vizio della motivazione ed erronea applicazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, essendovi nella sentenza un insanabile contrasto tra le informazioni esistenti nel processo e quelle poste a base delle motivazioni. Vi sarebbe assoluta vaghezza sull’ammontare dei due prestiti contestati, sul giorno e sul mese e la sentenza d’appello, fondata sulle stesse inesistenti prove citate dalla pronuncia di primo grado, non avrebbe dato risposta alle specifiche doglianze, formulate nell’appello;
2) mancanza di motivazione anche grafica sulle censure, rappresentate nei motivi di appello in merito a: l’ipervalorizzazione del dato probatorio, emerso dalla deposizione del teste di Polizia giudiziaria brigadiere (OMISSIS); totale assenza di colloqui diretti e/o indiretti tra l’imputato e (OMISSIS); totale omissione di qualsivoglia valutazione delle dichiarazioni liberatorie, rese dall’imputato in sede di interrogatorio; lacune ed indecisioni, presenti nel racconto della persona offesa, costituitasi parte civile;
3) vizio della motivazione per travisamento della prova in ordine all’intercettazione n. 859 del 27 novembre 2007, che non potrebbe avere valore di riscontro alle parole di (OMISSIS), unica persona offesa dei reati attribuiti al (OMISSIS), atteso che dai dialoghi intercettati si evincerebbe che l’imputato non e’ usuraio, avendo egli detto di non avere disponibilita’ di denaro mentre, secondo le regole della logica, un usuraio ha sempre denaro a disposizione;
4) vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha ritenuto l’imputato immeritevole delle attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti, in ragione dei prestiti elargiti alla persona offesa “al di la’ di quanto formalmente oggetto di puntuale contestazione nel presente procedimento”. Cosi’ argomentando, la menzionata Corte avrebbe fatto riferimento ad un dato non oggetto di contestazione e, quindi, assolutamente fumoso ed indimostrabile, senza peraltro valorizzare i dati positivi, quali la mancanza di precedenti penali e di polizia.
L’avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione di legge e vizi della motivazione, per essersi la Corte territoriale sottratta all’accertamento dei dati storici, integranti la fattispecie contestata, e per non avere dato risposta alle deduzioni difensive;
2) violazione degli articoli 132, 133 e 62 c.p. e articolo 81 c.p., commi 2 e 3, e vizi della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, nel negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, non avrebbe dato rilievo all’incensuratezza e alla dedizione al lavoro dell’imputato, facendo di contro riferimento al dato economico dei 15/20 mila Euro non solo mai contestato ma neppure provato in ragione della genericita’ del racconto della persona offesa. In relazione a un prestito di poco conto e a un interesse irrisorio sarebbe stato apportato un aumento a titolo di continuazione severo e prossimo al massimo edittale, previsto dall’articolo 81 c.p., comma 3.
Il Giudice è tenuto a motivare sulla natura usuraria degli interessi
Gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) hanno dedotto i seguenti motivi:
1) violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte d’appello, da una parte, ritenuto che le telefonate, richiamate in calce al capo di accusa, sarebbero intercorse tra persona offesa ed appellante e sarebbero servite a dimostrare i rapporti di conoscenza tra i due, dall’altra, affermato che nel colloquio intercettato nella tabaccheria di (OMISSIS) non figurava l’imputato ma emergeva comunque la figura della (OMISSIS) come soggetto che ricorre a numerosi prestiti usurari con altro soggetto, (OMISSIS).
La Corte non avrebbe risposto alla doglianza relativa all’inutilizzabilita’ delle captazioni, non indicate negli atti di Polizia giudiziaria, negli atti della procedura cautelare personale e mai oggetto di specifica richiesta di prova in sede dibattimentale;
2) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere state poste a fondamento della responsabilita’ dell’imputato le dichiarazioni della persona offesa, pur se generiche, imprecise, non riscontrate e contraddittorie con riguardo a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata. Il Collegio del merito non avrebbe valutato la credibilita’ della persona offesa e le ragioni per cui a fronte di una sorte capitale pari a 24.000,00, oltre che dei tempi e degli importi riferiti, il tasso praticato dovesse ritenersi sopra soglia;
3) violazione di legge e vizi della motivazione per non avere disposto, alla luce delle contraddizioni della persona offesa, l’accertamento peritale, richiesto dalla difesa al fine di fugare qualsivoglia dubbio in ordine al superamento del tasso soglia;
4) violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo alle aggravanti contestate. Posto che il credito non e’ stato concesso per le esigenze imprenditoriali della persona offesa, sarebbe illegittimo applicare l’aggravante della imprenditorialita’ per il solo fatto che il prestito usuraio sarebbe stato effettuato ad un imprenditore, ossia a prescindere dalla destinazione della somma all’attivita’ protetta. Peraltro, (OMISSIS) svolgerebbe un’attivita’ non imprenditoriale ma su concessione dello Stato e meramente commerciale. Nel caso di specie, non sarebbe sussistito lo stato di bisogno dell’usurata, la quale avrebbe pure precisato che all’epoca dei fatti gestiva un’attivita’ di tabaccheria piuttosto redditizia. La Corte d’appello avrebbe violato la legge anche in punto di ritenuta conoscenza da parte dell’imputato delle condizioni sottese alle aggravanti in esame; conoscenza che sarebbe stata fondata solo sul materiale intercettivo inesistente ed illegittimo di cui al motivo n. 1 e sulla considerazione secondo cui, essendo la persona offesa licenziataria di una rivendita di generi di monopolio, l’imputato non poteva non sapere. L’insussistenza delle aggravanti avrebbe dovuto far dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione e, ad ogni modo, avendo la persona offesa affermato in dibattimento che gli interessi erano stati corrisposti per un annetto e mezzo dopo la pattuizione, avvenuta agli inizi del 2005, si sarebbe dovuta applicare la disciplina vigente prima della L. 5 dicembre 2005, n. 251 e dichiarare il reato estinto per prescrizione.
Il Giudice è tenuto a motivare sulla natura usuraria degli interessi
L’avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione nonche’ travisamento della prova, per avere la Corte d’appello ritenuto credibili le persone offese, senza prendere in considerazione gli spunti critici devoluti in appello, con i quali si era sollecitato un esame piu’ puntuale della coerenza intrinseca ed estrinseca della loro testimonianza. Indiscussa l’esistenza del rapporto debitorio, non vi sarebbe prova che esso fosse usurario e la Corte territoriale si sarebbe adagiata sul racconto delle persone offese, considerando estranee ai fatti circostanze che invece avrebbero fatto luce sulla personalita’ delle persone stesse e, quindi, sulla loro credibilita’. In particolare, la circostanza che (OMISSIS) sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare per i reati di millantato credito e truffa non avrebbe potuto far ritenere attendibile la sua deposizione solo perche’ fosse lineare. Peraltro, (OMISSIS) aveva fatto riferimento a un assegno emesso a favore dell’imputato ma in un periodo in cui era stato protestato, sicche’ non poteva emettere assegni. Quanto a (OMISSIS), la Corte del merito non avrebbe considerato che era stato prodotto il lodo arbitrale da cui risultava che lo stesso si era appropriato di una notevole somma, che aveva riscosso per conto del Comune di (OMISSIS) e non aveva riversato nelle casse dell’Ente. Peraltro, (OMISSIS) aveva affermato che gli interessi chiesti erano “giusto un po’ le spese che normalmente chiedeva la banca” e sul punto della determinazione del tasso usurario non vi sarebbe prova certa. Con riguardo alle aggravanti, non vi sarebbe la prova documentale dell’appartenenza delle persone offese alla categoria degli imprenditori e (OMISSIS) aveva dichiarato che le somme incassate per conto del Comune di (OMISSIS) erano confluite su un suo conto corrente e che con esse aveva effettuato investimenti in Borsa, investimenti poi dimostratisi non produttivi. Tale situazione del soggetto offeso non potrebbe farsi rientrare nel concetto di stato di bisogno.
Gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) hanno dedotto i seguenti motivi:
1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’affermazione della responsabilita’ dell’imputato per il reato di usura.
A) Le insufficienti motivazioni sull’attendibilita’ delle dichiarazioni delle persone offese/parti civili.
Non si comprenderebbe il percorso utilizzato dalla Corte d’appello per approdare alla ritenuta credibilita’ delle persone offese, che si sarebbe dovuta valutare rigorosamente, trattandosi di un processo per usura in cui la persona offesa e’ portatrice di un interesse forte ad un determinato esito, in quanto imputato e’ un creditore della stessa. Nel caso in esame, la Corte d’appello avrebbe trascurato l’eccezione difensiva secondo cui la persona offesa (OMISSIS), nascondendo i rapporti di conoscenza che aveva con l’imputato, emersi dalle testimonianze e dal tono delle intercettazioni, aveva alterato la realta’. La menzionata Corte non avrebbe risposto nemmeno alla deduzione difensiva secondo cui sarebbero rimasti indeterminati ed incerti i punti essenziali ad individuare un rapporto usurario tra l’imputato e (OMISSIS), quali, ad es., il momento dell’accordo, la somma prestata, il tasso di interesse. Anche con riguardo a (OMISSIS) la Corte d’appello non avrebbe svolto (o per lo meno non avrebbe dato contezza nella motivazione) quell’analisi sull’attendibilita’ della testimonianza della persona offesa/parte civile, che si imponeva tanto piu’ in considerazione del fatto che la predetta aveva avuto in dibattimento dei deficit di memoria e non aveva indicato elementi indispensabili a far ritenere sussistente il rapporto usurario. Anche per quanto riguarda la posizione di (OMISSIS) la Corte d’appello, lungi dal fornire un’adeguata motivazione del suo convincimento, si sarebbe fermata ad una pronuncia assertiva. Anche (OMISSIS) aveva nascosto il rapporto di amicizia che aveva con l’imputato e cio’ si sarebbe dovuto considerare al fine della valutazione della credibilita’ del teste, facendo in ipotesi propendere per l’esistenza di un rapporto di debito commerciale, non documentato dall’imputato proprio in virtu’ del rapporto di amicizia, che intercorreva tra gli stessi. Anche la ricostruzione, fornita da (OMISSIS), sul rapporto con l’imputato non avrebbe indicato elementi indispensabili a far ritenere sussistente il rapporto usurario.
B) L’esatta ricostruzione del rapporto economico e l’usurarieta’ del tasso di interesse. Violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell’usura, mancando la prova del tasso di interesse praticato, non bastando a questo fine la mera indicazione (spesso anche contraddittoria) della persona offesa sul tasso corrisposto, se non vengono specificati i tempi, le modalita’ e la consistenza della restituzione rispetto agli iniziali accordi. Non vi sarebbe stata quindi nessuna verifica sul tasso praticato dall’imputato, come non sarebbero stati verificati l’importo dei presunti prestiti e l’eventuale capitale restituito dalle persone offese all’imputato e cio’ contrariamente a quanto insegnato dalla Corte della legittimita’ (sentenze n. 37631 del 2019; n. 39334 del 2016);
C) Riscontri alla prova dichiarativa. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla pronuncia di condanna, fondata su un’illogica interpretazione delle risultanze delle intercettazioni di conversazioni telefoniche, valutate peraltro non nella loro integralita’, che avrebbe consentito di cogliere che si trattava effettivamente di mobili e di pezzi da vendere. Che si trattasse effettivamente di mobili si sarebbe dovuto desumere anche dal lavoro svolto dall’imputato, che per l’appunto vende mobili, e dall’intercettazione telefonica in cui il figlio di (OMISSIS) chiede all’imputato quale fosse la spesa per ritirare i mobili, oltre che dalla deposizione di (OMISSIS), dipendente del negozio dell’imputato, che aveva dichiarato che a (OMISSIS) piaceva un mobile venduto dall’imputato. Peraltro, pur a volere ammettere che il linguaggio usato nelle conversazioni intercettate fosse criptico, cio’ non significherebbe necessariamente che quel linguaggio nascondesse rapporti illeciti.
C2) Sarebbe illogico anche trarre riscontri dalla preoccupazione, manifestata dall’imputato in una telefonata intercettata, circa il ritrovamento di titoli, atteso che nessuno degli assegni sequestrati e’ stato utilizzato a fondamento dell’accusa e preoccuparsi dei titoli e’ legittimo, stante il rischio che, se sequestrati, potrebbero non essere restituiti;
2 -indicato come 3 in ricorso) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge in relazione alla tentata estorsione, per la quale la Corte del merito ha dichiarato l’estinzione per prescrizione, sebbene la persona offesa non fosse stata attendibile e, quindi, si sarebbe dovuto assolvere l’imputato;
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3 -indicato come 4 in ricorso) violazione di legge, per essere stato utilizzato l’elaborato del consulente Dott. (OMISSIS), nonostante non fosse stato depositato nel fascicolo del dibattimento e non fosse stato escusso il consulente per il suo controesame. Peraltro, l’elaborato sarebbe stato redatto sulla base non di documenti ma delle dichiarazioni della persona offesa. Il tasso di interesse sarebbe poi stato erroneamente calcolato su base annuale e non trimetre per trimestre, sulla base della rilevazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
4) -indicato come 5 in ricorso) inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in relazione all’articolo 644 c.p., comma 5, nn. 3 e 4 per avere la Corte territoriale desunto la conoscenza da parte dell’imputato dello stato di bisogno e dello status di imprenditore delle persone offese dal ristretto ambito territoriale in cui sono maturati i rapporti usurari e dai rapporti di frequentazione tra le parti ma desumere la conoscenza di un fatto dal ristretto ambito territoriale sarebbe deduzione del tutto ipotetica, che non assurgerebbe a quel livello di certezza necessario per affermare la sussistenza delle aggravanti. Inoltre, la Corte d’appello avrebbe dovuto fornire motivazione non solo della consapevolezza da parte dell’imputato della qualifica di imprenditore delle persone offese ma anche del fatto che i prestiti effettuati fossero stati elargiti proprio in funzione di tale qualifica. Sarebbe assente nella sentenza impugnata la motivazione in ordine allo stato di bisogno, quale situazione di estrema criticita’ sul versante economico, tale da limitare gravemente il soddisfacimento delle normali esigenze di vita e da indurre la vittima in una condizione di assillo, non altrimenti fronteggiabile;
5 -(ndicato come 6 in ricorso) inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, per avere fissato la pena base oltre il minimo, senza considerare i caratteri della personalita’ dell’imputato (incensurato, sposato e con regolare attivita’ economica), e per avere inflitto una pena inferiore solo di tre mesi rispetto a quella applicata a (OMISSIS), che aveva prestato somme pari a tenta volte quella contestata all’imputato. Inoltre, le attenuanti generiche sarebbero state negate in ragione dei rapporti tenuti dall’imputato, che sarebbe un dato gia’ valorizzato per la determinazione della pena, con conseguente violazione del principio secondo cui uno stesso elemento non puo’ essere utilizzato due volte;
6 – (indicato come 7 in ricorso) omessa motivazione sulla mancata restituzione dei beni in sequestro, benche’ la difesa ne avesse chiesto il dissequestro.
In data 2 marzo 2011 e’ pervenuta nota con allegata documentazione nell’interesse si (OMISSIS).
All’odierna udienza pubblica si e’ proceduto al controllo della regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
Il Giudice è tenuto a motivare sulla natura usuraria degli interessi
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli per le ragioni di seguito indicate.
1.1 E’ fondato e merita accoglimento il primo motivo del ricorso, proposto da (OMISSIS), con cui sono stati denunciati violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento.
Come risulta dagli atti del presente procedimento, all’udienza del 10 marzo 2009, tenutasi dinanzi al Tribunale di Benevento nell’ambito del giudizio immediato a carico di (OMISSIS) ed altri imputati per reati di usura aggravata ed estorsione, la difesa del primo aveva eccepito l’incompetenza per territorio del menzionato Tribunale, per essere competente ex articoli 8, 12 e 16 c.p.p. il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ove (OMISSIS) era stato rinviato a giudizio per fatti connessi, in quanto esecuzione di un medesimo disegno criminoso, e piu’ gravi, essendo stata contestata un’estorsione aggravata.
L’eccezione, disattesa dal Tribunale, e’ stata riproposta con l’atto d’appello e rigettata anche dal Collegio territoriale, il quale ha affermato che l’estorsione, giudicata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, “non e’ reato piu’ grave rispetto alle usure ascritte a (OMISSIS) nel presente procedimento”, le quali sono aggravate dallo stato di bisogno e dalla qualifica di imprenditore della vittima, cosi’ che, per effetto della doppia aggravante (articolo 644 c.p., commi 1 e 5), la pena massima per le usure e’ di 20 anni di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa (comb. disp. articolo 644 c.p. e articolo 63 c.p., comma 4) ed e’ piu’ elevata di quella prevista per l’estorsione.
Secondo la Corte d’appello, quindi, ai sensi dell’articolo 16 c.p., comma 3, prevale la competenza territoriale del Tribunale di Benevento, tenuto altresi’ conto sia dell’anteriorita’ dei fatti di usura del presente procedimento rispetto all’estorsione dell’altro procedimento sia del difetto di “prova dell’esistenza del medesimo disegno criminoso” tra i reati dell’uno e dell’altro procedimento, instaurati dinanzi a Tribunali diversi.
Siffatte argomentazioni si appalesano viziate.
L’estorsione, contestata nel procedimento dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e’ piu’ grave dei reati di usura aggravati, oggetto del presente procedimento. Come si evince dal capo di imputazione, prodotto dal ricorrente nel giudizio immediato, anche l’estorsione, oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e’ aggravata, essendo stata contestata – in fatto – l’aggravante delle piu’ persone riunite.
Ne discende che, come per l’usura aggravata, anche il massimo edittale dell’estorsione de qua e’ pari ad anni 20, con la conseguente necessita’ di prendere in considerazione, ai sensi dell’articolo 16 c.p.p., la pena minima prevista per i due reati, che mentre per l’estorsione e’ pari a 6 anni (all’epoca dei fatti; oggi e’ pari a 7 anni), per l’usura e’ di 4 anni.
Non e’ corretto quindi il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata e ritenuto dirimente al fine di disattendere l’eccezione di incompetenza territoriale ex articolo 16 c.p.p., secondo cui sono piu’ gravi i reati di usura, oggetto del presente procedimento.
Il Giudice è tenuto a motivare sulla natura usuraria degli interessi
Parimenti errato e’ l’ulteriore riferimento all’anteriorita’ dei fatti oggetto del presente procedimento rispetto all’estorsione aggravata, contestata nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Cio’ in quanto l’evidenziata maggiore gravita’ dell’estorsione in ragione del minimo edittale consente di per se’ di individuare quale dei reati deve considerarsi piu’ grave al fine della competenza per territorio derivante da connessione.
Generica e’ infine la considerazione sulla mancata prova dell’esistenza del medesimo disegno criminoso.
Deve rilevarsi che, una volta stabilito che l’estorsione aggravata, contestata nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e’ reato piu’ grave delle usure aggravate del presente procedimento, diviene decisivo, al fine della valutazione in ordine all’eccezione di incompetenza territoriale ex articolo 16 c.p.p., sollevata dall’imputato (OMISSIS), verificare se le condotte in questione fossero o meno esecutive di un medesimo disegno criminoso, cosi’ da essere connesse ai sensi dell’articolo 12 c.p.p., lettera b).
Sul punto la motivazione della Corte d’appello e’ del tutto scarna.
Al riguardo giova premettere che, come gia’ affermato da questa Corte (Sez. Sez. 5, n. 32937 del 19/5/2014, Stanciu, Rv. 261657), nell’ordinamento processuale penale non e’ previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma e’, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtu’ del quale l’imputato e’ tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti, che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore.
Nel caso in esame tale onere e’ stato adempiuto dal ricorrente, che, come si evince dall’esame degli atti, nel sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale, prospettando la connessione tra i reati ex articolo 12 c.p.p., lettera b), non solo ha indicato il procedimento penale nel cui ambito e’ stato contestata l’estorsione e ha precisato le circostanze utili al fine della valutazione in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso, ma ha anche prodotto il decreto che disponeva il giudizio dell’imputato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
A fronte di tale situazione il Collegio territoriale avrebbe dovuto valutare gli elementi necessari al fine di ritenere sussistente o meno il medesimo disegno criminoso e dare conto di cio’ nella motivazione della sentenza impugnata.
In particolare, la Corte del merito avrebbe dovuto accertare la ricorrenza o meno di quegli elementi sintomatici della continuazione tra i reati, come delineati dalla giurisprudenza di legittimita’, (Sez. 5, n. 1766 del 6/7/2015, Rv. 266413), secondo cui, in tema di reato continuato, l’identita’ del disegno criminoso e’ apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalita’ della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneita’ delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purche’ significativi.
La giurisprudenza di questa Corte ha anche precisato che – quantunque l’analogia dei singoli reati, l’unitarieta’ del contesto, l’identita’ della spinta a delinquere e la brevita’ del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria – ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilita’ dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17.3.2010, Rv. 246838).
Nel caso in esame, il vaglio sull’esistenza o meno della connessione tra i reati in questione non puo’ essere compiuto da questa Corte, non essendovi nelle sentenze del merito alcun riferimento agli elementi sintomatici della continuazione tra i reati, il cui accertamento implica un giudizio di natura fattuale, precluso al Giudice della legittimita’.
Il Giudice è tenuto a motivare sulla natura usuraria degli interessi
L’accertamento sulla ricorrenza del dedotto medesimo disegno criminoso deve, quindi, essere rimesso al Collegio del merito, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli, che, nel nuovo esame dell’eccepita questione di incompetenza territoriale, terra’ conto dei principi sopra enunciati.
1.2 Gli effetti dell’impugnazione, proposta da (OMISSIS), si estendono anche a (OMISSIS), coimputata del predetto ricorrente.
Al riguardo deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, gia’ con la sentenza del 24 marzo 1995, n. 9, hanno avuto modo di affermare che il “fenomeno processuale dell’estensione dell’impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l’impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cui all’articolo 587 c.p.p., si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull’impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale, dedotto dall’impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto come rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato”.
La disposizione dell’articolo 587 c.p.p. e’ stata uniformemente interpretata come dettata dall’esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione (v., tra le tante: Sez. 1, n. 15288 del 24/3/2003, Manzi, Rv. 231242).
Davanti a situazioni riguardanti il processo, sostanzialmente comuni a tutti gli imputati coinvolti (si pensi, ad esempio, alla valutazione dell’attendibilita’ o meno di una prova dichiarativa riguardante in modo identico piu’ imputati, alla decisione sulla utilizzabilita’ o meno di una intercettazione riguardante nello stesso modo piu’ imputati o al giudizio su un vizio processuale incidente su piu’ imputati in modo identico), non puo’ non operare il fenomeno dell’estensione dell’impugnazione in favore del coimputato non impugnante. Si tratta di casi in cui i motivi di impugnazione investono questioni comuni ed ugualmente incidenti su piu’ imputati, che l’ordinamento esige siano risolte in maniera conforme per ragioni di giustizia sostanziale e di uniforme applicazione delle regole processua I i.
Occorre evidenziare che deve considerarsi “non ricorrente”, ai fini dell’operativita’ dell’istituto in questione, anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione per il quale interviene annullamento. Come si e’ osservato in una precedente pronuncia, dal punto di vista sistematico si manifesta evidente che tertium non datur rispetto al singolo punto della decisione: il ricorso infatti attribuisce la cognizione della Corte di legittimita’ in relazione esclusivamente ai singoli motivi effettivamente proposti (articolo 609 c.p.p., comma 1) con le sole tassative eccezioni previste dal capoverso dell’articolo 609 c.p.p. e proprie o del sopravvenire di peculiari vicende dopo la scadenza del termine utile per la proposizione del ricorso (es.: modifiche normative favorevoli) o di preesistenti vizi rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo (es.: nullita’ ex articolo 179 c.p.p.). La qualita’ di “ricorrente”, quindi, e’ strettamente e necessariamente correlata ai motivi concretamente enunciati ed alle due evenienze specificamente e tassativamente previste dal capoverso dell’articolo 609 c.p.p. Del resto, che si tratti di coimputato che non ha per nulla impugnato la sentenza ovvero di coimputato che ha proposto ricorso ma per motivi diversi, le due posizioni rispetto al diverso motivo non esclusivamente personale, proposto da altro coimputato “diligente”, sono assolutamente sovrapponibili, sicche’ non solo non vi e’ una ragione sistematica per differenziarle, ma ove una differenza fosse affermata, la palese assenza di ragionevolezza, che la caratterizzerebbe, porrebbe con immediatezza evidenti vizi di disparita’ ingiustificata di trattamento (cosi’ Sez. 6, n. 46202 del 2/10/2013, Serio, Rv. 258155, cui hanno fatto seguito successive pronunce, tra cui Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, Rv. 278226).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, nel caso in esame, deve evidenziarsi che il motivo relativo all’incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento, proposto da (OMISSIS), e’ comune anche a (OMISSIS), in quanto concorrente di (OMISSIS) nella commissione dei reati contestati in entrambi i procedimenti.
Il Giudice è tenuto a motivare sulla natura usuraria degli interessi
L’accoglimento del motivo in disamina, quindi, giova anche a (OMISSIS), che non aveva sollevato la medesima questione.
Questa Corte – con particolare riferimento alla questione dell’incompetenza territoriale (ex multis: Sez. 4, n. 47323 del 9/10/2014, Rv. 261064) – ha affermato che gli effetti della sentenza di annullamento con rinvio, pronunciata dalla Corte di cassazione per omessa valutazione da parte del giudice del merito dell’eccezione di incompetenza per territorio (ma il principio e’ all’evidenza valido in tutti i casi di accoglimento del motivo di ricorso relativo all’incompetenza territoriale) si estendono anche ai coimputati non impugnanti, i quali devono poter partecipare al giudizio di rinvio.
Si impone, dunque, anche nei confronti di (OMISSIS) l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio in merito alla dedotta questione di incompetenza territoriale.
1.3 Alla medesima conclusione non puo’ addivenirsi con riguardo agli altri ricorrenti, a cui sono stati attribuiti reati distinti da quelli ascritti a (OMISSIS) e che non sono stati imputati nel procedimento dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. E’ evidente, infatti, che la questione, eccepita da (OMISSIS), non e’ ad essi comune.
1.4 Nei confronti dei ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) la sentenza impugnata deve essere annullata per ragioni afferenti alla motivazione posta a base dell’affermazione della responsabilita’ per i reati di usura.
La Corte d’appello, benche’ onerata, non ha dato conto compiutamente delle deduzioni difensive, con cui si e’ censurata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato de quo e, in particolare, la natura usuraria degli interessi corrisposti. In tutti gli atti di appello, gli imputanti avevano criticato la ricostruzione delle vicende in disamina, lamentando, tra l’altro, ad es., l’assoluta vaghezza sull’ammontare dei prestiti contestati, sulle date degli stessi, sulle somme restituite.
Deve ricordarsi che costituisce ius receptum (ex multis: Sez. 4 6779 del 18/12/2013, Rv. 259316) il principio secondo cui, se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto gia’ adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben puo’ motivare per relationem; quando, invece, sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, e’ affetta da vizio di motivazione la decisione d’appello che si limita a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie.
Nel caso in esame, a fronte di rilievi specifici e decisivi, in quanto afferenti agli elementi costitutivi del reato di usura, la Corte d’appello ha dato risposte inadeguate.
Giova premettere che l’articolo 644 c.p., che punisce sia la dazione sia la pattuizione di interessi usurari, si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie – destinate strutturalmente l’una ad assorbire l’altra, con l’esecuzione della pattuizione usuraria – aventi in comune l’induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l’una e’ caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l’altra dalla sola accettazione del sinallagma, ad esso preordinato.
La legge stabilisce un limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. In particolare, secondo quanto disposto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, articolo 2, comma 1, il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede alla rilevazione, su base trimestrale, del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche per le operazioni della stessa natura. Il predetto limite (c.d. tasso-soglia) e’ pari al tasso come sopra rilevato, aumentato della meta’.
Cio’ posto, lo sforamento del tasso-soglia, piu’ facile da verificare nel caso di interessi “promessi”, ossia contrattualmente pattuiti in una misura ben precisa, richiede un’indagine piu’ complessa allorquando viene in rilievo l’elemento fattuale della dazione. In tal caso, infatti, occorre, anzitutto, accertare il valore totale delle somme riscosse dal mutuante; poi, sottraendo da tale importo la sorte capitale (ossia il denaro dato in prestito), si ricava il profitto; quest’ultimo deve essere, infine, rapportato all’intera durata del prestito, in modo da accertare in via deduttiva l’incidenza percentuale del profitto stesso nel corso del tempo, cioe’ il saggio di interessi in concreto riscosso. Orbene, nel caso di usura mediante pattuizione, il tasso soglia al quale occorre fare riferimento e’ quello vigente al momento, per l’appunto, della pattuizione (Sez. 5, n. 8353 del 16/1/2013 – Fiare’ e altri, Rv. 254715). L’usura mediante dazione, invece, configura un’ipotesi di reato “a condotta frazionata”, con la conseguenza che l’eventuale sforamento del tasso soglia dovra’ essere verificato, trimestre per trimestre, per tutta la durata della rateizzazione.
E’ quindi necessario che, nei limiti di quanto consentito dalle evidenze processuali, siano esattamente determinati il tempo e la durata del prestito, nonche’ la data dei singoli pagamenti effettuati dall’usurato, in modo da individuare il trimestre di riferimento. D’altronde e’ sufficiente che in un solo trimestre tale soglia sia stata superata perche’ possa dirsi consumato il reato di usura.
Il Giudice è tenuto a motivare sulla natura usuraria degli interessi
Tali accertamenti non si evincono dalla motivazione della sentenza impugnata.
In essa, infatti, si afferma che le persone offese avevano riferito di corrispondere interessi usurari a fronte dei prestiti ricevuti, rimarcandosi – con riguardo ad alcune di esse – che avevano dichiarato di pagare interessi del 10% mensile o del 10/15% mensile.
Nulla si dice sui tempi e la durata del prestito nonche’ sulle date e sulle somme dei singoli pagamenti effettuati dall’usurato. Ne’ si chiariscono le ragioni della conclusione dell’usurarieta’ del tasso, applicato ai prestiti, alla luce della normativa vigente sul punto all’epoca (e cioe’ nell’arco temporale di contestazione, comprendente alcuni anni).
La Corte territoriale non ha chiarito a quale provvedimento normativo abbia fatto concretamente riferimento nel determinare il valore soglia assunto per compiere la valutazione sulla natura usuraia degli interessi, ne’ quale tra i diversi valori in esso elencati (e corrispondenti alle diverse categorie di operazioni oggetto di rilevazione) abbia inteso identificare come effettiva base per il calcolo della natura usuraia dei tassi praticati dagli imputati.
Omissioni, queste, che non consentono di ritenuto adempiuto da parte del Giudice d’appello l’onere di adottare un percorso argomentativo, che desse conto e risolvesse con adeguate e puntuali affermazioni i nodi problematici, evidenziati dalle difese.
Siffatte carenze motivazionali risultano di per se’ decisive al fine dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto alla luce dei principi sopra indicati.
1.5 Sono assorbiti i residui motivi di tutti i ricorsi, diversi da quelli determinati l’annullamento della sentenza impugnata.
1.6 Giova precisare che le doglianze in ordine all’estinzione per prescrizione di alcuni reati non possono essere vagliate da questa Corte, implicando accertamenti in fatto, preclusi al Giudice della legittimita’, sulle date di commissione dei reati, che non emergono con evidenza dagli atti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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