Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 19 novembre 2019, n. 46884
Massima estrapolata:
Il giudice deve valutare le condotte colpose della commercialista prima di negare la riparazione per l’ingiusta detenzione, relativa alla custodia cautelare in carcere.
La professionista era stata assolta, anche in virtù della dichiarata illegittimità del fallimento, dal reato di bancarotta per distrazione documentale in concorso con altri.
Sentenza 19 novembre 2019, n. 46884
Data udienza 7 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere
Dott. NARDIN Maura – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 30/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MONTAGNI ANDREA;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione formulata da (OMISSIS), in riferimento alla misura cautelare della custodia in carcere e quindi degli arresti domiciliari, in esecuzione dell’ordinanza restrittiva disposta dal G.i.p. del Tribunale di Roma, per il delitto di bancarotta per distrazione e documentale in concorso con altri, ipotesi di reato rispetto alla quale la prevenuta era stata assolta dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza irrevocabile.
La Corte territoriale rilevava che la pronuncia assolutoria nei confronti della richiedente era stata resa dalla Corte di Appello di Roma in conseguenza di vizi procedurali che avevano inficiato la dichiarazione di fallimento della societa’ (OMISSIS). Il Collegio evidenziava che restavano impregiudicati gli elementi indiziari a carico della (OMISSIS), acquisiti nel corso delle indagini preliminari, indicativi di condotte poste in essere dalla esponente che rappresentarono una causa sinergica rispetto alla detenzione subita.
2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore.
Con unico motivo la parte deduce il vizio motivazionale.
Al riguardo, l’esponente sottolinea che il giudice della riparazione si e’ limitato ad evidenziare la formale legittimita’ dell’ordinanza custodiale, laddove secondo diritto vivente cio’ che viene in rilievo nel giudizio riparatorio e’ l’ingiustizia sostanziale, da verificarsi ex post, della sofferta privazione della liberta’ personale
Cio’ posto, la parte osserva che, nel caso di specie, neppure sussiste la legittimita’ formale del provvedimento custodiale per il reato di bancarotta fraudolenta, essendo stata dichiarata l’illegittimita’ della dichiarazione di fallimento, che e’ elemento costitutivo del reato.
La ricorrente rileva che la Corte distrettuale ha del tutto omesso di soffermarsi sulle condotte colpose realizzate dalla commercialista (OMISSIS), che avrebbero legittimato l’adozione ed il mantenimento dell’ordinanza custodiale.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
Osserva che l’ordinanza impugnata risulta logicamente e congruamente motivata.
4. Nell’interesse di (OMISSIS) e’ stata tardivamente depositata il 31 ottobre 2019 memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso impone i seguenti rilievi.
2. Come noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, e’ incensurabile in sede di legittimita’. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della liberta’ personale, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorche’ in presenza di errore dell’autorita’ procedente, la falsa apparenza della sua configurabilita’ come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si e’ rilevato che il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione e’ del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764).
Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell’esaminare funditus l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l’avvicinamento fra le ipotesi di cui all’articolo 314 c.p.p., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della “ingiustizia” della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione; che l’elemento della accertata “ingiustizia” della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l’ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l’oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione “del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia” (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l’esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente “vittima”.
La giurisprudenza di legittimita’ risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attivita’ criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attivita’ che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760).
3. E bene, la valutazione pratica espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale, in ordine alla sussistenza di fattori ostativi al riconoscimento della riparazione, emergenti dalla condotta processuale ed extraprocessuale posta in essere dalla richiedente, risulta carente. Cio’ in quanto il Collegio non si e’ soffermato altrimenti sui profili di colpa, e sul grado degli stessi, riferibili alla prevenuta, nell’esercizio dell’attivita’ professionale di commercialista, nell’ambito di operazioni immobiliari gestite dalla (OMISSIS).
Invero, deve convenirsi con la parte ricorrente nel rilevare che, nell’ordinanza impugnata, manca l’analisi e la selezione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. Nell’ordinanza viene effettuato un generico rimando agli indizi di colpevolezza valorizzati dal giudice della cautela nel provvedimento restrittivo, senza che di poi venga esplicitata la disamina dei profili dolosi o di imprudenza rinvenibili nella condotta della richiedente, da qualificarsi come fattori ostativi al riconoscimento della riparazione.
4. Per quanto detto, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, per nuovo giudizio, alla luce di richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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