Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 settembre 2022| n. 26545.

Il giudice dell’esecuzione quando provvede alla distribuzione

Il giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili

Ordinanza|9 settembre 2022| n. 26545. Il giudice dell’esecuzione quando provvede alla distribuzione

Data udienza 14 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Espropriazione presso terzi – Ordinanza di assegnazione somme – Spese di registrazione – Addebito al debitore esecutato – L’importo deve essere ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso – Può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti del credito assegnato – In difetto residua l’irripetibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15948/2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se’ stesso;
– ricorrente –
e contro
ROMA CAPITALE, (GIA’ COMUNE DI ROMA), (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 475/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l’11/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

Il giudice dell’esecuzione quando provvede alla distribuzione

FATTO E DIRITTO

Considerato che:
(OMISSIS) ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 475 del 2021 del Tribunale di Roma, esponendo che:
– aveva proceduto a pignoramento presso terzi in danno del Comune di Roma, concluso con ordinanza di assegnazione;
– a fronte dell’avviso di liquidazione notificato dall’amministrazione erariale, aveva pagato la correlativa imposta di registro, a sua volta domandando al debitore originario la ripetizione degli importi;
– il Giudice di pace aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui, a mente della nomofilachia di questa Corte, le spese in parola avrebbero dovuto e potuto essere soddisfatte solo nell’ambito della procedura esecutiva, e nei limiti della relativa capienza, come correttamente disposto dall’ordinanza ex articolo 553 c.p.c.;
e’ rimasto intimato il Comune di Roma;
Rilevato che:
con il primo e secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 37, articoli 91 e 95 c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’imposta in parola era legata alla soccombenza e dunque all’originario debitore, risultando estranea al debito e alla responsabilita’ del terzo, trattandosi di spesa diversa da quelle della procedura coattiva;
con il terzo motivo si prospetta il vizio di motivazione, poiche’ il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi e spiegarsi specificatamente riguardo alle deduzioni, svolte gia’ in quella sede, quali riportate nei primi due motivi di censura;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
le censure, da esaminare congiuntamente per connessione, si rivelano, le prime due, inammissibili ex articolo 360 bis c.p.c., n. 1, a mente della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass., 20/11/2018 n. 29855 e Cass., 20/02/2019, n. 4964, Cass., 21/07/2020, n. 15447) e la terza infondata;
infatti – e in tal senso va corretta integrativamente la motivazione della sentenza gravata – sussiste il difetto d’interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli gia’ conseguito pari titolo di soddisfazione, in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione, a valere sui crediti pignorati, nel caso per esplicita statuizione dell’ordinanza di assegnazione ovvero, comunque, per il ricostruito regime normativo;
e’ irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo “debitor debitoris” la somma in questione non fosse stata (ovvero non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell’ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo necessariamente compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell’articolo 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e in via esecutiva nei confronti del terzo, sulla base della medesima ordinanza di assegnazione;
questa Corte ha da tempo risalente chiarito che:
a) il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, a norma dell’articolo 553 c.p.c., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si e’ dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l’imposta di registro, ancorche’ nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass., 05/02/1968, n. 394 e succ. conf.), restando dunque esclusa solo l’ipotesi dell’espressa e non opposta statuizione in senso contrario qui neppure allegata, laddove, anzi, il Tribunale, come riferito in ricorso, ragiona assumendo che l’ordinanza in parola espressamente indico’ il terzo quale soggetto passivo dell’obbligazione, e cio’, infatti, risulta confermato dalla produzione documentale (il g.e. assegno’ la somma di 1.198,41 oltre agli importi “purche’ documentati, relativi a spese vive di registrazione..”);
b) il giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicche’ le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, richiamata anche da Cass., 19/02/2020, n. 4243, e, a risalire nel tempo, ad esempio da Cass., 14/02/2020, n. 3720, Cass., 17/01/2020, n. 1004, Cass., 20/02/2019, n. 4964);
ne consegue che per un verso le spese di registrazione sono necessarie e inerenti al processo esecutivo, e trovano dunque soddisfazione dalla e nella capienza; per altro verso l’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicche’, ferma la legittimazione dell’Erario a chiedere il pagamento dell’imposta a tutte le parti coobbligate secondo il distinto regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potra’ e dovra’ essere chiesta al terzo, nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall’ordinanza ex articolo 553 c.p.c., nel perimetro dell’importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all’originario credito per interessi e sorte;
in altri termini, laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione con conseguente addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’articolo 95 c.p.c., sicche’ esso puo’ essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti del credito assegnato, in difetto residuandone un’irripetibilita’;
per questa ragione sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli gia’ conseguito soddisfazione in sede esecutiva;
l’ultima censura e’, come anticipato, infondata;
i principi sopra discussi sono estensibili a tutte le spese di procedura che devono ritenersi ripetute e ripetibili nel perimetro del ricavato (c.d. principio della “tara”, cfr. Cass., 05/10/2018, n. 24571);
e in tal senso va letta (prim’ancora che integrata) la motivazione del Tribunale che, implicitamente, deve logicamente intendersi aver esteso la richiamata nomofilachia al recupero del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie ex articolo 30 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia;
non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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