Il giudicato formatosi sulla domanda possessoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 dicembre 2020| n. 27513.

Il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati.

Ordinanza|2 dicembre 2020| n. 27513

Data udienza 22 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Azione di reintegra – Servitù di passaggio – Autonomia del giudizio possessorio rispetto a quello petitorio – Esclusione dell’efficacia del giudicato possessorio in quello petitorio con richiesta di usucapione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14258/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 23/2016 della CORTE D’APPELLO della SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 20/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/07/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda di reintegra del possesso della servitu’ di passaggio proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), il quale lamento’ di esserne stato spogliato attraverso la realizzazione di colonne e l’apposizione di travi di legno, che gli impedivano il passaggio.
1.1. Disposto l’interdetto, il giudizio di merito possessorio si concluse con l’accoglimento della domanda del (OMISSIS).
1.2. Il (OMISSIS) inizio’ quindi il giudizio petitorio e chiese accertarsi che non gravava sul suo fondo alcuna servitu’ di passaggio.
1.3. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS) si costituirono per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale chiesero accertarsi l’acquisto per usucapione della servitu’ di passaggio dalla stradina interpoderale.
1.4. Il Tribunale di Taranto accerto’ la sussistenza della servitu’ di passaggio pedonale e carrabile in favore dei fondi del (OMISSIS) mentre la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in accoglimento dell’appello del (OMISSIS) riformo’ la sentenza di primo grado ed accolse la domanda di negatoria servitutis.
1.5. Secondo la Corte di merito, la sentenza irrevocabile che aveva accertato il possesso della servitu’ di passaggio dalla stradina non era idonea a fondare l’usucapione nel giudizio petitorio; la configurazione della stradina, il suo percorso, le modalita’ di esercizio della servitu’ e le opere ad essa destinate non escludevano la sussistenza della servitu’, ne’ era sufficiente il solo tracciato di terra battuta documentato dalle fotografie in atti.
2. Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
2.1. Ha resistito con controricorso (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito non avrebbe riconosciuto che sul possesso ad usucapionem si era formato il giudicato, costituito dalla sentenza n. 23/2016, pronunciata nel giudizio possessorio in cui si sarebbe dato atto del possesso ultraventennale esercitato dal (OMISSIS), come emerso dalle deposizioni dei testi e dai tracciato in terra battuta.
2. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo “la violazione e falsa applicazione di legge per omessa pronuncia e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia”, il ricorrente si duole della carenza di motivazione con riferimento al giudicato ed alle prove raccolte nei precedenti giudizi.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e dell’articolo 979 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito avrebbe accolto l’actio negatoria servitutis proposta dal (OMISSIS) senza che vi fosse la prova sul titolo di proprieta’.
3. I motivi, che per la loro connessione, meritano una trattazione congiunta, non sono fondati.
3.1. La corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente A affermato da questa Corte, secondo cui, il giudicato formatosi sulla domanda possessoria e’ privo di efficacia nel giudizio petitorio avente a oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile a usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori. Nel giudizio possessorio l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimita’ del possesso, perche’ e’ finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprieta’ o di un altro diritto reale sicche’ l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimita’ del possesso (Cassazione civile sez. II, 16/04/2019, n. 10590; Cass. Civ., Sez. 2, Sent., n. 21233 del 2009).
3.2. Non sussiste nemmeno il vizio motivazionale, avendo la corte di merito esaminato la sentenza irrevocabile con la quale era stata accolta l’azione di reintegra del possesso proposta dal (OMISSIS), affermandone l’inefficacia in sede petitoria.
3.2. La contestazione relativa alla carenza di prova del titolo da parte del (OMISSIS) e’ questione nuova, dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimita’.
3.3. E’ consolidato il principio secondo cui, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimita’ ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cassazione civile sez. II, 24/01/2019, n. 2038).
3.4. Il ricorso va pertanto rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 2000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *