Il figlio neomaggiorenne ed il diritto al mantenimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9776.

Il figlio neomaggiorenne ed il diritto al mantenimento

Il figlio neomaggiorenne che prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione ha diritto al mantenimento. Nel progressivo trascorrere del tempo deve invece attivarsi, specie ove non concluda gli studi, per il reperimento di una occupazione che gli consenta una vita dignitosa, anche eventualmente ridimensionando le proprie aspirazioni. (Questo, ha affermato la S.C., è esattamente ciò che – nella valutazione della Corte d’appello – ha fatto la figlia della coppia, rendendosi autonoma all’età di vent’anni, sicché è del tutto corretto, in questo percorso verso l’autonomia, progressivamente conseguita, stabilire il limite temporale a fa data dal quale il mantenimento non è più dovuto, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito).

Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9776. Il figlio neomaggiorenne ed il diritto al mantenimento

Data udienza 15 febbraio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: SEPARAZIONE E DIVORZIO – Separazione e divorzio – Mantenimento dei figli – Figli maggiorenni – Prosecuzione percorso di studi superiore – Fattispecie. (Cc, articoli 147, 337-ter, 337-quinquies; 337-septies)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere – Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11644/2023 R.G. proposto da:

Wa.Ab., rappresentato e difeso dall’avvocato CA.MA. ((Omissis))

– ricorrente –

Contro

Fi.Ar., rappresentata e difesa dall’avvocato FA.AL. ((Omissis)) unitamente all’avvocato PA.RI. ((Omissis))

– controricorrente –

avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 101/2023 depositata il 13/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

Il figlio neomaggiorenne ed il diritto al mantenimento

RILEVATO CHE

Le parti, coniugi oggi separati, hanno avuto due figli, Al.Ab. nato nel (Omissis) e Va.Ab. nata nel (Omissis); il marito ha chiesto la separazione personale con addebito alla moglie per infedeltà, deducendo di avere scoperto sul cellulare di quest’ultima messaggi amorosi e fotografie in pose oscene. La moglie ha chiesto l’assegnazione della casa familiare e l’assegno di mantenimento per sé e per i figli. Il Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, ha respinto di conseguenza la domanda di mantenimento per il coniuge; ha disposto assegno di mantenimento per la figlia Va.Ab., dichiarando la cessazione della materia del contendere sul mantenimento di Al.Ab.

Avverso la predetta sentenza Fi.Ar. ha interposto gravame che la Corte d’appello ha accolto in punto di addebito e di assegno di mantenimento per il coniuge, ritenendo insufficiente la prova dell’infedeltà e, di conseguenza, accogliendo la domanda di attribuzione dell’assegno, dopo aver comparato le condizioni economiche delle parti. La Corte ha invece respinto l’appello in punto assegnazione della casa familiare e di mantenimento per la figlia Va.Ab., ritenendola ormai inserita nel mondo del lavoro; inserimento tuttavia progressivo, sicché ha ritenuto cessato il diritto la mantenimento solo a far data dal mese di luglio 2018.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Wa.Ab., affidandosi a quattro motivi. La Fi.Ar. ha svolto difese con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il figlio neomaggiorenne ed il diritto al mantenimento

RITENUTO CHE

1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5) c.p.c. per violazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia, avendo la Corte territoriale manifestamente travisato gli elementi probatori acquisti nel corso del giudizio con riferimento alla situazione reddituale del ricorrente.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5) c.p.c. per violazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia, avendo la Corte territoriale manifestamente travisato gli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio con riferimento alla situazione reddituale della resistente.

3. – Con il terzo motivo si evidenzia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, co 1, n n. 3 e 5) in dipendenza della violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 337 septies c.c. e per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione a un fatto decisivo per la controversia avendo la Corte territoriale manifestamente travisato le informazioni probatorie acquisite con riguardo all’indipendenza economica della figlia maggiorenne.

Il figlio neomaggiorenne ed il diritto al mantenimento

4. Con il quarto motivo illustrato si lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 , co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727 e 2729 c.c. con riferimento alla prova della infedeltà coniugale.

5. – I primi tre motivi sono connessi e vanno esaminati congiuntamente.

Il ricorrente deduce che la Corte d’appello ha male stimato il suo reddito, ritenendo che egli abbia un netto mensile di euro 1.800,00, e non ha tenuto conto del fatto che egli – a fronte dell’assegnazione dell’immobile costituente casa coniugale alla donna -, doveva sostenere spese di carattere necessario per un canone di locazione; che aveva subito una diminuzione del reddito poiché erano state decurtate le detrazioni per coniuge e figli a carico; e che egli concorreva al mantenimento dell’anziana madre, e aveva acquistato dei mobili per l’arredamento della nuova abitazione, circostanze mai contestate della difesa. Lamenta che non è stato considerato che la moglie ha dichiarato di essere una badante notturna, con guadagno di euro 300,00 mensili sì che alla pensione di invalidità di cui gode deve aggiungersi l’importo di questa attività lavorativa; e inoltre che la moglie ha ricevuto una quota dalla vendita di un immobile della madre.

Per quanto attiene alla posizione della figlia, lamenta che non si è tenuto conto che ella, anche nel periodo antecedente al 2018, quando frequentava la facoltà di Scienze dell’educazione a B, svolgeva l’attività di commessa e quindi era economicamente autonoma.

5.1. – I motivi sono inammissibili.

La Corte d’appello ha accolto la domanda di attribuzione dell’assegno di mantenimento per il coniuge, dopo avere escluso l’addebito, rilevando che la Fi.Ar. svolgeva lavoro di collaboratrice domestica in nero, con una retribuzione di circa euro 300,00 mensili fino a quando ha dovuto astenersi dal lavoro a causa di una neoplasia mammaria, con prescrizione di riposo e chemioterapia; che a far data dal 1 giugno 2018 le è stata riconosciuta la totale invalidità e liquidata la pensione di invalidità civile di circa 300,00 euro mensili; che il marito invece presta servizio a tempo indeterminato per conto dell’Anas, con un reddito medio mensile di circa 2.300,00 euro mensili, e il reddito risulta gravato da rate di mutuo di euro 600,00 mensili. Pertanto, ha considerato una disponibilità netta di 1.800,00 euro mensili.

Le censure del ricorrente non si confrontano adeguatamente con le ragioni decisorie della Corte, posto che il ricorrente sovrappone i piani temporali, deducendo che la moglie oltre a percepire la versione di invalidità lavorerebbe come badante, mentre la Corte ha chiaramente spiegato che la donna lavorava come badante prima della malattia e che dopo non ha più potuto lavorare, ma ha percepito la pensione di invalidità (per importo analogo). Analogamente per la questione delle spese della locazione, posto che la Corte ha escluso che, all’attualità, ricorrano i presupposti per l’assegnazione della casa familiare. In altri punti le censure sono connotate da errori di diritto, poiché l’assistenza alla madre anziana non prevale sugli obblighi nascenti dal matrimonio e dalla procreazione e in ogni caso esse sono genericamente esposte. Il ricorrente sollecita quindi, e con censure scarsamente pertinenti alle ragioni decisorie, una revisione di giudizi di fatto, peraltro ampiamente e logicamente motivati, istanza inammissibile in questa sede.

Il figlio neomaggiorenne ed il diritto al mantenimento

Deve qui ricordarsi che per costante principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Peraltro, il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 8767 del 15/04/2011; Cass. n. 12123 del 17/05/2013; Cass. n. 29730 del 29/12/2020; Cass. n. 10525 del 31/03/2022).

5.2. – Quanto alla figlia Va.Ab., la Corte ha osservato che ella era inizialmente studentessa universitaria, ma aveva trovato nel corso del tempo diversi lavori come commessa, interrompendo definitivamente il percorso formativo con presumibile definitivo ingresso nel mercato del lavoro a far data dal luglio 2018, quando cioè la giovane aveva vent’anni.

Sul punto la Corte di merito si è attenuta al principio secondo il quale il figlio neomaggiorenne che prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione ha diritto al mantenimento; nel progressivo trascorrere del tempo deve invece attivarsi, specie ove non concluda gli studi, per il reperimento di una occupazione che gli consenta una vita dignitosa, anche eventualmente ridimensionando le proprie aspirazioni (Cass. n. 26875 del 20/09/2023; Cass. n. 29264 del 07/10/2022).

Questo è esattamente ciò che – nella valutazione della Corte d’appello – ha fatto la figlia della coppia, rendendosi autonoma all’età di vent’anni, sicché è del tutto corretto, in questo percorso verso l’autonomia, progressivamente conseguita, stabilire il limite temporale a fa data dal quale il mantenimento non è più dovuto, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito.

6. – Con il quarto motivo si propone il tema del travisamento della prova in ordine alla relazione extraconiugale della moglie che sarebbe dimostrata dal ritrovamento di fotografie oscene e da una serie di elementi che secondo il ricorrente comproverebbero che le foto sono attribuibili alla persona della moglie, posto che le fotografie ritraggono sempre la medesima persona, potendosi intravedere lo stesso abbigliamento e luoghi (prevalentemente il bagno o il letto) dell’abitazione coniugale; e che sono state mandate al suo amante. La Corte sul punto ha rilevato che il giudice di primo grado, per pronunciare l’addebito, si era basato essenzialmente su foto prodotte dal marito che ritraevano dei corpi nudi o in pose sconvenienti, che la donna contesta essere a lei riconducibili; secondo la Corte le foto non possono inequivocabilmente attribuirsi alla donna: sia per la qualità scadente delle immagini, ritenuta indice di manipolazione; sia perché nelle foto più esplicite non è visibile il viso, anzi i corpi nudi appaiono avere anche morfologie differenti; allo stesso tempo la Corte ritiene che non si può ritenere dimostrata la condotta di trasmissione o ricezione di queste immagini indecorose all’indirizzo del presunto amante. Il ricorrente censura il ragionamento della Corte d’appello che si è discostata dalla decisione del Tribunale sebbene questa fosse sostenuta da un ragionamento presuntivo sorretto dai requisiti della gravità, precisione e concordanza.

6.1. – Il motivo è inammissibile poiché le censure propongono una rivisitazione dell’apprezzamento della prova, che è invece rimesso al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 32505 del 22/11/2023; Cass. n. 7187 del 04/03/2022; Cass. n. 20553 del 19/07/2021).

Il figlio neomaggiorenne ed il diritto al mantenimento

La Corte ha rivisto il giudizio del giudice di primo grado analiticamente esaminando tutti gli elementi del processo e in particolare le caratteristiche delle fotografie prodotte dal ricorrente, ritenute non attribuibili con sicurezza alla donna, nonché valutando la circostanza – dirimente – che non vi fosse prova che la donna avesse inviato queste fotografie al presunto amante, non essendovi in atti la trascrizione delle sue conversazioni con la persona indicata come tale.

Il giudizio, di fatto, in conclusione, non è più rivedibile in questa sede e resta cristallizzato allo stadio degli accertamenti di merito.

Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Il figlio neomaggiorenne ed il diritto al mantenimento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria l’11 aprile 2024.

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