Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 5779.

La massima estrapolata:

Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume.

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 5779

Data udienza 4 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4146 del 2012, proposto da
Or. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Ar. Pr., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Sesta n. 05721/2011, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Davide Ponte mentre per le parti nessuno è presente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 5721 del 2011 con cui il Tar Campania ha respinto l’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla medesima parte, in qualità di proprietaria del compendio immobiliare coinvolto sito in comune di (omissis), al fine di ottenere l’annullamento degli atti concernenti l’ordine di demolizione di un locale in muratura di circa mq 18, altezza 2,30, di una annessa tettoia e un ulteriore deposito chiuso su tre lati, con annesso serbatoio in eternit.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
– violazione degli artt. 88 cod proc amm e 118 disp att cpc, nullità assoluta, travisamento della fattispecie, violazione del principio fra chiesto e pronunciato, omesso esame, in quanto la sentenza appellata è identica ad altra riguardante un ana ma distinto ricorso;
– error in iudicando, error in procedendo, violazione dell eleggi in materia edilizia e diversi profili di eccesso di potere, trattandosi di un mero volume tecnico in area agricola risalente ad epoca ante 1942;
– analoghi vizi in relazione all’inadeguatezza della comunicazione di avvio del procedimento, seguita a soli sette giorni dall’ordine di demolizione.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza del 4\10\2018 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va rilevata l’effettiva erroneità in fatto della sentenza appellata, laddove contiene il riferimento ad un diverso abuso, seppur riferito alla stessa parte e nell’ambito del medesimo contesto territoriale.
Infatti, se la sentenza appellata (n. 5721\2011 resa sul ricorso rg 5325\2011 fa riferimento (in termini identici rispetto alla contestuale sentenza 5499\2011 resa sul ricorso rg 5323\2011) alla “demolizione di una tettoia in legno con copertura in tegole di cotto di circa sei metri quadrati, con altezza variabile tra mt. 3,00 e 2,50, realizzata in assenza di titolo abilitativo”, nel caso di specie l’ordinanza riguardava la demolizione delle diverse opere di cui alla narrativa in fatto (demolizione di un locale in muratura di circa mq 18, altezza 2,30, di una annessa tettoia e un ulteriore deposito chiuso su tre lati, con annesso serbatoio in eternit).
2. Peraltro, il gravame è infondato nel merito.
2.1 In linea di fatto appaiono pacifici i seguenti elementi: la consistenza degli abusi, l’assenza di titolo edilizio e la relativa collocazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
In linea di diritto, va ribadito che, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume (cfr. Consiglio di Stato, sez.VI 19 settembre 2018 n. 5466, sez. IV, 5 agosto 2013, n. 4079, e 12 febbraio 1997, n. 102).
Al riguardo, mentre ai fini edilizi un nuovo volume può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (ad esempio, perché ritenuto volume tecnico), ai fini paesaggistici invece può assumere comunque una rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi. Questo vale dunque per i volumi non considerati normalmente rilevanti per l’attività edilizia, perciò anche la realizzazione di volumi sotterranei, della rampa di accesso e del correlativo muro di contenimento laterale, come la posa in opera di rilevanti superfici e delle griglie di aerazione dei sottostanti locali, possono essere considerate rilevanti dal punto di vista paesaggistico e come tali essere in contrasto con le previsioni intese ad impedire l’alterazione dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 02 settembre 2013 n. 4348 ).
Ciò non può che valere a maggior ragione nel caso di specie, a fronte di una pluralità di nuovi volumi i quali, fra l’altro, appaiono solo affermati quali presunti volumi tecnici, senza che parte appellante fornisca alcun elemento specifico diverso dal riferimento alle dimensioni.
Al riguardo va ribadito che, per potersi parlare di volume tecnico, occorre trovarsi dinanzi ad un’opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, in quanto destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima; in sostanza si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questo come possono essere, e sempre in difetto dell’alternativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica e all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generale aumento di carico territoriale o di impatto visivo (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V 11 luglio 2016 n. 3059 e sez. VI 16 giugno 2016 n. 2658). In altre parole, possono considerarsi volumi tecnici solo quei volumi che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione (per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori), che non possono essere ubicati all’interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale.
Nel caso di specie, nessun elemento di prova viene fornito al riguardo da parte appellante, neppure circa la necessaria strumentalità, né le esigenze tecnico funzionali della costruzione principale. Né potrebbe esserlo, trattandosi all’evidenza di autonomi e nuovi volumi destinati ad un utilizzo continuo ed autonomo.
2.2 Parimenti infondati sono i rilievi concernenti la risalenza dei manufatti ad un’epoca anteriore al 1942.
Costituisce principio consolidato (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 novembre 2017 n. 5472) quello per cui l’onere di provare la data di realizzazione dell’immobile abusivo spetti a colui che ha commesso l’abuso e che solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi – i quali non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni – trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all’amministrazione. Solo l’interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria.
Nel caso di specie l’appellante nel corso del giudizio di primo grado non ha fornito elementi idonei a comprovare la preesistenza del manufatto, nella sua attuale consistenza.
2.3 Infine, è infondato anche l’ultimo ordine di rilievi in ordine all’insufficienza della comunicazione di avvio del procedimento.
Se per un verso la giurisprudenza prevalente ritiene, in termini dirimenti ai fini di specie, del tutto superfluo il rispetto dell’onere formale di comunicazione di avvio (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. VI 16 marzo 2018 n. 1688 e sez. IV 19 marzo 2018 n. 1717), nella specie tale onere risulta essere stato comunque rispettato (cfr. nota 30\5\2011); né parte ricorrente ha evidenziato elementi specifici, eventualmente anche diversi da quelli infondati proposti in sede giurisdizionale, che avrebbero potuto incidere sull’attività doverosa posta in essere dall’amministrazione comunale.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Nulla va disposto per le spese, a fronte della mancata costituzione di parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
l’appello e, per l’effetto,.Spese.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone – Presidente
Francesco Mele – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

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