Il divieto di detenzione di armi

Consiglio di Stato, Sentenza|21 aprile 2021| n. 3225.

Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non comporta un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente: apprezzamento rispetto al quale non rileva la successiva assoluzione del privato in sede penale dall’accusa di aver commesso il reato di omessa custodia delle armi.

Sentenza|21 aprile 2021| n. 3225

Data udienza 13 aprile 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Detenzione di armi – Divieto – Presupposti di legittimità – Affidamento di non abuso – Mancanza – Sufficienza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2401 del 2013, proposto dall’avv.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Le. Br. e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via (…) (…)
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-e Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via (…)
per l’annullamento e/o la riforma,
previa sospensione,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS-del 10 settembre 2012, resa tra le parti, che ha dichiarato improcedibile il ricorso R.G. n. -OMISSIS-e respinto il ricorso R.G. -OMISSIS-, proposti dall’avv. -OMISSIS-, il primo, contro il sequestro amministrativo delle armi effettuato nei suoi confronti dai Carabinieri l’11 agosto 2011, il secondo, contro il decreto del Prefetto di -OMISSIS-del 29 febbraio 2012 recante a suo carico il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione della sentenza del T.A.R. -OMISSIS-del 10 settembre 2012, presentata in via incidentale dall’appellante;
Visto il controricorso del Ministero dell’Interno, della Prefettura di -OMISSIS-e del Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l’istanza di sospensione presentata dall’appellante;
Visti la memoria e i documenti depositati dalla difesa erariale;
Visto l’atto di costituzione dell’appellante a mezzo di nuovo difensore;
Visti gli ulteriori documenti depositati dall’appellante;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-
Viste la memoria ex art. 73 c.p.a. e le note d’udienza dell’appellante, recanti richiesta di invio della causa in decisione sugli scritti difensivi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;
Visto, altresì, l’art. 89 c.p.c.;
Relatore nell’udienza del giorno 13 aprile 2021 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe l’avv. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la -OMISSIS-del 10 settembre 2012, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.
1.1. La sentenza appellata, dopo averli riuniti, ha dichiarato improcedibile il ricorso R.G. n. -OMISSIS-e respinto il ricorso R.G. -OMISSIS-, proposti dall’avv.-OMISSIS-rispettivamente avverso il sequestro amministrativo delle armi disposto nei suoi confronti dai Carabinieri l’11 agosto 2011 e avverso il provvedimento del Prefetto di -OMISSIS-del 29 febbraio 2012 recante a suo carico il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
1.2. Si sono costituiti in giudizio con controricorso il Ministero dell’Interno, la Prefettura di -OMISSIS-ed il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, depositando di seguito memoria e documenti e resistendo all’appello di controparte.
1.3. L’istanza di sospensione della sentenza appellata è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-.
2. Con atto depositato il 1° ottobre 2018 l’avv. -OMISSIS- fin lì difesosi personalmente, ha nominato un nuovo difensore.
2.1. In vista dell’udienza di merito l’appellante ha depositato documenti. Il suo difensore ha peraltro lamentato di non aver ricevuto l’avviso di fissazione della predetta udienza e di non avere, pertanto, potuto depositare scritti difensivi. Preso atto del disguido, con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha disposto il rinvio della discussione della causa all’udienza del 13 aprile 2021, al fine di consentire alle parti l’eventuale deposito di memorie, documenti, repliche (con dimezzamento dei termini ex art. 73 c.p.a.), nonché di brevi note d’udienza.
2.2. L’appellante ha quindi depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame proposto e, pertanto, in riforma della sentenza appellata, per l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Ha, poi, depositato note d’udienza, con le quali ha chiesto il passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
2.3. All’udienza del 13 aprile 2021, tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con la l. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L’appello è nel suo complesso infondato.
3.1. In fatto, il contenzioso origina da un episodio verificatosi il 10-11 agosto 2011 sul lungomare di -OMISSIS-in relazione al quale l’avv.-OMISSIS-è stato denunciato, assieme al fratello, per avere proferito minacce gravi a carico di vicini a causa di una lite per il parcheggio dell’autovettura davanti alla sua proprietà . Nel corso dei successivi accertamenti, svoltisi presso l’abitazione di residenza del professionista nella vicina località di -OMISSIS-emergeva la detenzione, da parte dello stesso, di due delle tre pistole regolarmente denunciate fuori dal luogo di naturale custodia (una cassaforte in casa), essendo state le predette armi rinvenute dentro una busta di plastica per la spesa collocata a vista e senza precauzioni dietro la porta del bagno, attiguo alla stanza da letto, cosicché i Carabinieri procedevano al sequestro amministrativo delle armi.
3.2. A tale vicenda seguiva l’avvio di un procedimento penale a carico dell’avv. -OMISSIS- oltre che per il reato di minaccia aggravata ex art. 612, secondo comma, c.p., per quello in materia di custodia delle armi ex art. 20 della l. n. 110/1975; il Prefetto, sulla scorta di detti elementi, nonché dell’esistenza di plurime altre denunce a carico dell’interessato, emetteva il decreto di divieto di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, che il professionista impugnava innanzi al T.A.R., dopo aver gravato con distinto ricorso il sequestro amministrativo delle armi.
3.3. La sentenza appellata, come si è accennato, dopo aver riunito i ricorsi, ha dichiarato improcedibile il primo (avente ad oggetto il sequestro amministrativo delle armi) e respinto il secondo (avente ad oggetto il divieto di detenzione emesso dal Prefetto).
3.4. In sintesi, il primo giudice ha osservato che il divieto prefettizio, sebbene richiami le precedenti denunce – senza dare conto, lamenta l’appellante, del fatto che sono state archiviate nella loto totalità -, si incentra sull’episodio del 10-11 agosto 2011: quest’ultimo giustifica il giudizio da parte della P.A. che il privato non offra garanzie in merito al buon uso delle armi da parte sua. E detto giudizio discende – osserva la sentenza – non tanto dall’alterco con i vicini, quanto dall’inadeguata modalità di custodia delle pistole, che di per sé sola giustifica la riferita valutazione di inaffidabilità, ove si consideri che ambedue le pistole rinvenute nella busta di plastica avevano il serbatoio carico e che nella busta c’era anche un altro serbatoio con ben quindici colpi.
3.5. Da ultimo, il T.A.R. ha respinto la censura incentrata sull’omissione delle garanzie partecipative sottolineando che, sebbene il divieto sia stato adottato a vari mesi di distanza dai fatti, l’urgenza del provvedere restava intatta, viste la revoca in sede penale del sequestro delle armi e le impugnative dell’interessato avverso il sequestro amministrativo.
4. Nell’appello, di lettura non sempre agevole, il professionista deduce, anzitutto, i vizi di violazione di legge (artt. 39 e 40 del r.d. n. 773/1931; l. n. 121/1981; l. n. 241/1990), nonché di eccesso di potere per omessa motivazione, carenza ed erroneità della motivazione, illogicità del provvedimento. Egli lamenta, sul punto, che la sentenza appellata si sarebbe allineata alla ricostruzione dei fatti compiuta dal decreto prefettizio, senza neppure tenere in conto gli esiti delle denunce a carico dello stesso avv.-OMISSIS-ivi elencate (tutte archiviate, quando non inesistenti). Anzi, il professionista sarebbe stato egli stesso, assieme alla sua famiglia, vittima di attentati e altri episodi criminosi, che lo costringerebbero a vivere quasi barricato nella sua casa.
4.1. Con il secondo motivo l’appellante deduce i vizi di violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e degli artti. 39 e 40 del r.d. n. 773/1931, nonché di eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà . In sintesi, il T.A.R. avrebbe errato nel giudicare giustificato il divieto di detenzione delle armi alla luce degli accadimenti del 10-11 agosto 2011, perché gli illeciti contestati all’interessato dai Carabinieri non esisterebbero, come si evincerebbe dalla documentazione depositata. Dunque, non vi sarebbero dubbi sulla sua affidabilità nella detenzione delle armi, che peraltro durerebbe da più di trentacinque anni, atteso che il giudizio affidato in materia al Prefetto, pur se altamente discrezionale, non potrebbe trasmodare nell’illogicità e nell’arbitrarietà . E le cautele in detto giudizio sarebbero ancora più necessarie nelle situazioni in cui il soggetto eserciti una professione particolare, com’è per l’appellante, che è avvocato ed ha svolto le funzioni di magistrato onorario.
4.1.1. Oltre a ciò, l’affidabilità dell’avv.-OMISSIS-nell’uso delle armi e la fondatezza della sua pretesa alla loro detenzione emergerebbero dalla sua indole pacifica, dagli attentati, molestie, minacce e altri reati perpetrati nei confronti suoi e della sua famiglia nel corso degli anni, dalla pericolosità della zona dove abita, teatro di svariati crimini, e dalle precarie condizioni di salute sue e dei familiari che vivono in altri ambienti della stessa casa.
4.2. Con il terzo motivo l’appellante deduce l’error in iudicando, poiché il T.A.R. avrebbe errato nell’attribuire pubblica fede al verbale di sequestro ed a tutti gli atti provenienti dai Carabinieri, in quanto emessi da pubblici ufficiali, senza considerare che in realtà negli accadimenti del 10-11 agosto 2011 la vera parte lesa sarebbero l’appellante e i suoi familiari, tutti invalidi.
4.2.1. Lamenta inoltre l’appellante che il posizionamento delle pistole fuori della cassaforte sarebbe dipeso da motivi contingenti, legati a un rumore notturno di rottura di vetri, che avrebbe fatto pensare a un’irruzione di malviventi L’abitazione sarebbe stata poi chiusa a chiave per ogni stanza, provvista di allarmi speciali e sistemi anti-intrusione. Inoltre, una delle due pistole trovate fuori della cassaforte non sarebbe stata pronta all’uso.
4.3. Con il quarto motivo l’appellante lamenta l’error in iudicando, in quanto il primo giudice avrebbe errato nel dare credito all’informativa dei Carabinieri del 9 ottobre 2011, la quale sarebbe stata redatta a distanza di mesi, quando questi ultimi erano a conoscenza di essere stati denunciati e querelati dal professionista. L’appellante ribadisce poi che le pistole, custodite nella sua abitazione di residenza, posta a circa 6 km. di distanza dal luogo (casa al mare) dove sarebbe avvenuta la lite con i vicini, non sarebbero state pronte all’uso, né sporche; le pistole sarebbero state deposte in una busta posta sotto altre buste e non sarebbero state esposte all’impossessamento da parte di intrusi, tenuto anche conto del fatto che la casa sarebbe protetta da inferriate, sistemi di allarme e anti-intrusione, e che i familiari dell’avv. -OMISSIS- vivendo in altra parte della casa, non avrebbero avuto accesso all’appartamento del medesimo.
4.4. Anche con il quinto motivo l’appellante insiste nel censurare la sentenza impugnata per avere la stessa considerato sufficiente per l’adozione del divieto di detenzione di armi la custodia delle pistole non dentro la cassaforte, deducendo il vizio di error in iudicando. Torna a ripetere poi di aver adottato precauzioni idonee a scongiurare che altri soggetti (familiari o terzi malintenzionati) se ne potessero impossessare.
4.5. Con il sesto motivo l’appellante deduce, anzitutto, i vizi di error in iudicando, violazione dell’art. 41 del r.d. n. 773/1931, eccesso di potere e travisamento, perché i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione, conclusasi però con esito negativo.
4.5.1. Lamenta, poi, violazione degli artt. 38 e 39 del r.d. n. 773/1931, dell’art. 7 della l. n. 241/1990, dell’art. 24 Cost. ed eccesso di potere, in quanto il provvedimento prefettizio è basato sulla nota dei Carabinieri di -OMISSIS-prot. n. 0138769/9-5 del 22 novembre 2011, ma detta nota – avente valenza esterna e non già solo endoprocedimentale – non sarebbe mai stata notificata all’interessato e ciò vizierebbe l’intero procedimento. Il verbale di sequestro delle armi, dal canto suo, recherebbe indicazioni non veritiere e sarebbe inesistente, perché redatto ai sensi dell’art. 3 della l. n. 689/1981, la quale, però, non si applicherebbe al sequestro di armi.
4.5.2. Ulteriormente, il professionista deduce violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 13 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione, illogicità del provvedimento, poiché nel caso di specie la P.A. avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento, né – al contrario di quanto ritenuto dal T.A.R. – vi sarebbero state ragioni di celerità idonee a giustificare la suddetta omissione.
4.5.3. Da ultimo, con il motivo in esame l’appellante deduce violazione di legge, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, tornando a dolersi della falsità della ricostruzione dei fatti relativi all’episodio del 10-11 agosto 2011.
4.6. Nel settimo motivo di appello (erroneamente rubricato al n. 8) l’avv.-OMISSIS-formula le censure di violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza, ingiustizia manifesta, falsità in atti pubblici prodromici al decreto prefettizio impugnato, avuto riguardo alle modalità di redazione del verbale di sequestro delle armi, che sarebbe privo della sua sottoscrizione.
4.7. Nella memoria depositata in vista dell’udienza di merito l’appellante insiste per l’accoglimento del gravame, richiamando, in particolare: a) il decreto del G.U.P. del Tribunale di -OMISSIS-(1546/2011 R.G.I.P.) del 19 settembre 2011, che, nell’ambito del procedimento penale a carico del professionista, ha respinto la richiesta del P.M. di conversione del sequestro probatorio di materiale balistico in sequestro preventivo ed ha motivato la decisione, tra l’altro, sulla base dell’insussistenza dei presupposti dei reati cui agli artt. 20 e 20-bis della l. n. 110/1975, non essendo ravvisabile alcuna evidenzia indiziaria di una violazione, da parte dell’imputato, dell’obbligo di diligenza nella custodia delle armi; b) il decreto del Giudice di Pace -OMISSIS-, in funzione di G.I.P., del 4 febbraio 2016, di archiviazione del procedimento penale a carico -OMISSIS-
5. In via preliminare, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione dall’appello e dagli altri scritti difensivi dell’appellante delle espressioni sconvenienti e/o offensive ivi contenute e rivolte nei confronti dei Carabinieri.
6. Va poi premesso, sul piano metodologico, che ad eccezione dei motivi d’appello di tenore formale-procedimentale, di cui ai paragrafi 4.5.1 (in parte), 4.5.2 e 4.6, per i quali di seguito si procederà a specifica disamina, gli altri motivi formulati dall’appellante (di cui ai paragrafi 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.5.3) vengono trattati congiuntamente: ciò, perché essi vertono, in buona sostanza, sulla medesima questione, ossia sull’idoneità degli addebiti mossi dal Prefetto all’avv.-OMISSIS-a fondare il giudizio di inaffidabilità di quest’ultimo nell’uso delle armi e, di conseguenza, a giustificare il divieto di detenzione delle stesse.
6.1. Ai fini della disamina dei suesposti motivi è necessario richiamare l’insegnamento della costante giurisprudenza sulle finalità di prevenzione e cautelari che sono proprie del divieto di detenzione di armi e munizioni (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5961 e 11 giugno 2018, n. 3502; V, 8 luglio 2009, n. 4375). Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non comporta un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente: apprezzamento rispetto al quale non rileva la successiva assoluzione del privato in sede penale dall’accusa di aver commesso il reato di omessa custodia delle armi (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. III, n. 5961/2020 cit. e 24 aprile 2020, n. 2614).
6.2. Si è osservato al riguardo (C.d.S., Sez. III, 10 luglio 2020, n. 4449) che “ai fini del giudizio di affidabilità e del giudizio circa la capacità di abusare dell’arma non è necessario che sia attribuibile all’interessato una responsabilità penale per fatti riconducibili all’uso delle armi, in quanto la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso, anche solo per disattenzione o distrazione, elementi psicologici questi riconducibili ad un grado di colpa afferente alla stessa attitudine a custodire l’arma, di per sé rilevante nella materia dell’interesse alla tutela della pubblica incolumità ; il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza” (in termini C.d.S., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972).
6.3. Alla luce di tali coordinate, deve ritenersi che il giudizio di inaffidabilità dell’avv.-OMISSIS-nell’uso delle armi formulato dal Prefetto sia correttamente motivato in riferimento all’episodio del 10-11 agosto 2011 che lo ha visto coinvolto. Ciò, sotto il profilo sia dell’alterco con i vicini di casa, sia delle modalità di custodia (in una busta posta al di fuori della cassaforte) delle pistole e delle munizioni detenute dal professionista nella propria abitazione di residenza.
6.3.1. Dal primo punto di vista, infatti, lo svolgimento dell’alterco, per come riportato nello stesso decreto del G.U.P. del Tribunale -OMISSIS- del 19 settembre 2011 invocato dall’appellante (dove viene indicata la “condotta aggressiva e minacciosa del Caridi”), descrive una persona che non dà garanzie sufficienti di non abusare delle armi detenute. Dal secondo punto di vista, poi, il Collegio condivide l’osservazione del T.A.R. circa il valore della concomitante circostanza del rinvenimento di armi e munizioni custodite con modalità inidonee all’interno della sua abitazione, trattandosi di circostanza che da sé sola è sufficiente a supportare la valutazione di inaffidabilità del professionista sul buon uso delle armi. Né in contrario vale invocare, come fa l’appellante, il poc’anzi citato decreto del G.U.P. del Tribunale -OMISSIS- del 19 settembre 2011, poiché questo, se è vero che ha escluso la sussistenza, a fini penalistici, di una violazione dell’obbligo di diligente custodia delle armi, è altrettanto vero che ha esplicitamente affermato che “i fatti oggetto del presente procedimento possono invece costituire idoneo titolo per procedere in via amministrativa, da parte dell’Autorità appositamente preposta, al sequestro dello stesso materiale” balistico. Di tal ché, come colto dal giudice penale, sono proprio le finalità preventive e cautelari del divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. a giustificare la diversa valutazione dell’episodio sotto l’aspetto dell’affidabilità nell’uso delle armi, rilevante ai fini del predetto divieto, rispetto alle valutazioni proprie della sede giudiziale penale.
6.3.2. Non ha quindi valore la circostanza dell’archiviazione delle denunce esistenti a carico dell’avv. -OMISSIS- in quanto – giova ribadirlo – gli accadimenti del 10-11 agosto 2011 sono in grado da sé soli di giustificare il divieto emanato a suo carico. Neppure rilevano gli elementi di fatto che l’appellante allega per dimostrare di aver adottato opportune cautele nella custodia delle armi (sistemi di allarme ed anti-intrusione per evitare l’ingresso in casa di malintenzionati, separatezza tra gli ambienti della casa in cui egli viveva e quelli in cui vivevano i suoi familiari, ecc.), poiché tali elementi non incidono sul dato delle modalità inadeguate di custodia delle pistole e delle munizioni. A ben vedere, peraltro, taluni degli elementi riferiti dall’appellante ne contraddicono le stesse tesi difensive. Basti pensare a quanto egli dice sulla collocazione delle pistole dovuta a rumori di vetri rotti, che avevano indotto a credere a una possibile irruzione di estranei; si tratta, a tutto voler concedere, di circostanza che può spiegare perché le armi sono state estratte dalla cassaforte, ma che non giustifica il loro mantenimento fuori dalla stessa quando – la sera dei fatti – l’avv.-OMISSIS-e i suoi familiari si sono recati nella diversa località (Spartivento), distante alcuni chilometri, in cui è avvenuta la lite con i vicini, ed anzi denota la negligenza dell’appellante: questi, infatti, dovendosi allontanare dall’abitazione di residenza, non ha pensato di riporre armi e munizioni nella cassaforte, come avrebbe dovuto.
6.4. Di qui, in definitiva, l’infondatezza delle doglianze ora esaminate.
7. Con l’ultimo deposito l’appellante produce documentazione volta a dimostrare i reati di cui, in un recente passato, è stato vittima e, in specie, una vicenda di tentato omicidio perpetrato ai suoi danni. Si tratta, tuttavia, di deposito che non rileva ai fini della decisione, poiché viene prodotta la sentenza di condanna del reo alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione, con le annotazioni a penna in calce alla sentenza stessa che indicano che la condanna è divenuta irrevocabile e che, pertanto, il reo deve scontarla: detta circostanza, dunque, non è idonea a comprovare la necessità per l’appellante di continuare a detenere armi.
7.1. Venendo adesso alle censure di natura formale-procedimentale contenute nell’appello, non sono fondate, anzitutto, le censure mosse al verbale di sequestro delle armi, poiché questo è stato superato dal successivo decreto del Prefetto di divieto di detenzione delle stesse.
7.2. Neppure è fondata la doglianza incentrata sulla mancata notificazione al privato della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-prot. n. 0138769/9-5 del 22 novembre 2011: questa, infatti, essendo la “proposta” di emanazione del divieto ex art. 39 T.U.L.P.S., rappresenta con ogni evidenza un atto endoprocedimentale privo di efficacia esterna (e semmai da acquisire tramite l’esperimento dell’accesso agli atti e documenti amministrativi).
7.3. Da ultimo, non può accogliersi la doglianza di omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché detta omissione, alla luce delle considerazioni riportare nei paragrafi precedenti (da 6 a 6.4), deve giudicarsi non viziante e ciò anche a prescindere dalla sussistenza di ragioni di urgenza che ne abbiano giustificato l’omissione nel caso specifico.
7.3.1. Trova, infatti, applicazione l’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della l. n. 241/1990, per il quale il provvedimento non può essere annullato per violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 nel caso in cui sia evidente in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, nonostante il contenuto discrezionale dello stesso (C.d.S., Sez. III, 2 aprile 2021, n. 2739). La norma in esame, invero, impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo (C.d.S., Sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 7776).
8. In conclusione, l’appello è nel suo complesso infondato e da respingere.
9. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II^), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore delle Amministrazioni appellate, in solido tra loro, delle spese del giudizio d’appello, che liquida in via forfettaria in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge.
Dispone la cancellazione delle espressioni sconvenienti e/o offensive nei confronti dei Carabinieri contenute nell’appello e negli altri scritti difensivi dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020, tramite collegamento da remoto in videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Presidente FF
Hadrian Simonetti – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Pietro De Berardinis – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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