Il diritto di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 febbraio 2021| n. 5443.

In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha il diritto non soltanto di conoscere il contenuto, ma anche di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da quest’ultimo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui il giudice d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto inammissibile in quanto “priva di interesse” la domanda con la quale la ricorrente condomina aveva chiesto la condanna del Condominio convenuto alla consegna di una lettera di diffida inviata dall’amministratore ad altro Condominio, al fine di far cessare i lavori abusivi che questo stava compiendo nelle aree comuni, sul presupposto che la ricorrente medesima era stata informata dall’amministratore medesimo del contenuto della missiva).

Ordinanza|26 febbraio 2021| n. 5443

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Amministratore – Responsabilità – Documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali – Diritto di accesso e diritto di ottenere il rilascio di copia – Spetta a ciascun condomino

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 35388-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1781/2018 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 09/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza 9 ottobre 2018, n. 1781/2018, resa dal Tribunale di Nola.
Il Condominio (OMISSIS), via (OMISSIS), non ha svolto attivita’ difensive nel giudizio di cassazione.
2. Il Tribunale di Nola, pronunciando sull’appello formulato dal Condominio (OMISSIS), ha riformato la sentenza n. 323/2006 resa dal Giudice di Pace di Sant’Anastasia, che, accogliendo la domanda della condomina (OMISSIS), aveva condannato il Condominio (OMISSIS) a consegnare all’attrice una lettera di diffida inviata dall’amministratore al condomino (OMISSIS), al fine di far cessare i lavori abusivi che questo stava compiendo nelle aree comuni. Per il Tribunale di Nola, la domanda della condomina (OMISSIS) doveva, piuttosto, ritenersi inammissibile giacche’ “priva di interesse”, essendo stata la stessa (OMISSIS) “informata dall’amministratore del contenuto della lettera di diffida”. La sentenza impugnata afferma cosi’ che “non si puo’ ritenere giuridicamente rilevante l’interesse ad ottenere la lettera di diffida piuttosto che il contenuto della stessa”.
3. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione dell’articolo 83 c.p.c. per difetto di procura dell’appellante Condominio, giacche’ idonea per il solo giudizio di primo grado, non rientrando la controversia tra quelle che l’amministratore puo’ proporre senza l’autorizzazione dell’assemblea.
Il secondo motivo di ricorso allega la violazione degli articoli 100 e 113 c.p.c., ritenendo l’interesse ad agire della condomina insito nella sua qualita’ di mandante che intende controllare l’operato del mandatario, sicche’ l’amministratore doveva dirsi tenuto alla consegna della copia della diffida.
Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 1130, 1703 e 1713 c.c..
Il quarto motivo allega la violazione degli articoli 96 e 113 c.p.c. e articolo 24 Cost., quanto alla condanna per responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c..
4. Su proposta del relatore, che riteneva che il secondo ed il terzo motivo del ricorso potessero essere accolti per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
5. Il primo motivo di ricorso e’ infondato, in quanto, essendo la causa inerente alle attribuzioni dell’amministratore per la disciplina dell’uso delle cose comuni e gli atti conservativi relative ad esse, l’amministratore puo’ stare in giudizio senza necessita’ alcuna di apposita autorizzazione dell’assemblea.
6. Secondo e terzo motivo di ricorso sono invece fondati nei termini di seguito precisati.
E’ sufficiente, per l’interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c., che sussista una situazione di incertezza in ordine ad un diritto controverso, incertezza che non possa essere rimossa senza l’intervento del provvedimento giudiziale.
Non puo’ percio’ negarsi, come invece fatto in astratto dal Tribunale di Nola, che ciascun condomino abbia il diritto non soltanto di conoscere il contenuto, ma anche di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali, quali, nella specie, quelli finalizzati al compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni (diffida inoltrata per far cessare la realizzazione di lavori abusivi su aree condominiali), senza avere l’onere di specificare ulteriormente le ragioni della richiesta, purche’ l’esercizio di tale diritto non risulti di ostacolo all’attivita’ di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo al piu’ i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti.
L’amministratore di condominio, come ogni altro soggetto che esercita una gestione o svolge un’attivita’ nell’interesse di altri, ha, invero, il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi di portare a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, per fa conoscere a ciascuno condomino il risultato della propria attivita’, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.
L’articolo 1130 c.c., n. 9, come modificato dalla L. n. 220 del 2012, pur non applicabile nel caso in esame ratione temporis, obbliga, indicativamente, l’amministratore a fornire al condomino che ne faccia richiesta “attestazione” relativa allo stato dei pagamenti e delle eventuali liti in corso.
Neppure l’approvazione assembleare dell’operato dell’amministratore esclude, del resto, la responsabilita’ di quest’ultimo verso il singolo condomino che sia stato leso dall’attivita’ e dalle iniziative arbitrarie dello stesso soltanto per le attivita’ di gestione dei beni e dei servizi condominiali, nel caso di mancata tempestiva informazione di atti che abbiano incidenza diretta sul patrimonio del singolo condomino, come nel caso di controversie con altri condomini (arg. da Cass. sez. 2, 2 ottobre 1992, n. 10838).
7. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento dell’ulteriore motivo sulla responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., essendo tale censura diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, e’ destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto della sentenza impugnata, a seguito del quale le valutazioni sulla soccombenza delle precorse fasi del giudizio vanno effettuate dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.
8.Va dunque respinto il primo motivo di ricorso, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo, rimanendo assorbito il quarto motivo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Nola in persona di diverso magistrato, che decidera’ uniformandosi all’enunciato principio e regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Nola in persona di diverso magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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