Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|20 ottobre 2021| n. 29162.

Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall’art. 540 c.c. in favore del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del “de cuius” ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l’intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto; in tale ultima evenienza, peraltro, non spetta a quest’ultimo neppure l’equivalente monetario del citato diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge sopravvissuto, garantendo in concreto il godimento dell’abitazione familiare.

Ordinanza|20 ottobre 2021| n. 29162. Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare

Data udienza 23 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Comunione ereditaria – Divisione – Diritto di abitazione – Art., comma 2, c.c. – Interpretazione – Terzo comproprietario – Presupposti diritto di abitazione non verificabili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11177-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 16/2016 della Corte d’appello di Trieste depositata il 11/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal consigliere Dott. Chiara Besso Marcheis;
udito il PM in persona del sostituto procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

PREMESSO

CHE:
1. Nel giudizio di scioglimento della comunione dell’eredita’ di (OMISSIS), (OMISSIS) ha proposto domanda riconvenzionale per l’accertamento in proprio favore del diritto di abitazione ex articolo 540 c.c. sulla quota di 1/3 della proprieta’ di una casa, quota spettante al marito junior (OMISSIS) (deceduto lasciando quali eredi la moglie e i due figli (OMISSIS) e (OMISSIS)), ovvero in via subordinata della liquidazione per l’equivalente monetario della quota.
Il Tribunale di Trieste ha rigettato entrambe le domande e il rigetto e’ stato confermato in appello dalla Corte d’appello di Trieste con la sentenza 11 febbraio 2016, n. 16.
2. Contro la sentenza d’appello ricorrono per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
I fratelli del defunto Junior (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), resistono con controricorso.
Memoria ex articolo 380-bis c.p.c. e’ stata depositata dai ricorrenti, che insistono affinche’ venga riconosciuto l’equivalente monetario di tale diritto, atteso che il godimento del diritto di abitazione non e’ piu’ prospettabile in capo a (OMISSIS). Memoria e’ stata depositata anche dai controricorrenti, che eccepiscono la sopravvenuta inammissibilita’ del ricorso a seguito della espropriazione della quota di 1/3, con assegnazione della medesima agli stessi controricorrenti, circostanze in relazione alle quali hanno depositato documentazione. Al riguardo va precisato che il deposito della documentazione e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 372 c.p.c. e che le circostanze allegate non possono essere considerate da questa Corte, trattandosi di circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:
I. Il ricorso e’ articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione dell’articolo 540 c.c., comma 2, sussistenza del diritto di abitazione in capo a (OMISSIS)”: la Corte d’appello avrebbe erroneamente seguito l’orientamento giurisprudenziale che riserva al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare solo se al momento dell’apertura della successione era del coniuge defunto o comune, cosi’ non riconoscendo tale diritto alla ricorrente, che aveva vissuto nella casa con il marito e i figli dal 1982 (alla morte di (OMISSIS), nella casa familiare era rimasta la moglie (OMISSIS), in virtu’ del proprio diritto di abitazione, ospitando il figlio (OMISSIS) iunior e la sua famiglia, rimasti nella casa anche dopo la sua morte, avvenuta nel (OMISSIS)).
Il motivo non puo’ essere accolto. Il Collegio aderisce all’orientamento di questa Corte seguito dalla Corte d’appello. Secondo tale orientamento (v., in particolare, Cass. n. 6691/2000, cfr. anche Cass. n. 8171/1991) la locuzione “di proprieta’ del defunto o comuni”, di cui all’articolo 540 c.c., comma 2, va interpretata alla luce della ratio del diritto di abitazione e della sua stretta connessione con l’esigenza di godere dell’abitazione familiare. Il legislatore, prevedendo l’ipotesi della casa comune, si e’ riferito esclusivamente alla comunione con l’altro coniuge, tenuto conto che il regime della comunione e’ quello legale e quindi presumibilmente il piu’ frequente a verificarsi; inoltre, ove comproprietario sia un terzo non possono verificarsi i presupposti per la nascita del diritto di abitazione, non essendo in questo caso realizzabile l’intento del legislatore di assicurare in concreto al coniuge il godimento pieno del bene oggetto del diritto; in altri termini, intanto puo’ sorgere il diritto di abitazione, in quanto vi e’ la possibilita’ di soddisfare l’esigenza abitativa e, se questa non puo’ soddisfarsi perche’ l’immobile appartiene anche ad estranei, il diritto di abitazione non nasce. Il Collegio ritiene che vada altresi’ escluso che il coniuge superstite, nei limiti della quota di proprieta’ del coniuge defunto, possa avere l’equivalente monetario del predetto diritto, in quanto si finirebbe per attribuire “un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo se apporta un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge superstite, garantendo in concreto l’esigenza di godere dell’abitazione familiare” (cosi’ la richiamata pronuncia n. 6691/2000, in diversi termini si era espressa Cass. n. 2474/1987, v. pure Cass. n. 14594/2004).
2) Il secondo motivo contesta “violazione o falsa applicazione degli articoli 1102 e 723 c.c., insussistenza del diritto all’equo compenso, errata decorrenza ed errato calcolo dell’equo compenso (frutti civili), anche in relazione all’articolo 540 c.c., comma 2”. Ad avviso dei ricorrenti, a differenza di quanto affermato dal giudice d’appello, nulla era dovuto a titolo di equo compenso per l’uso esclusivo dell’abitazione: anzitutto vi era il diritto di abitazione, inoltre le controparti non avevano mai avanzato pretese al riguardo, rinunciando quindi a qualsiasi controprestazione, e mai avevano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene comune, cosicche’ si era costituito il diritto all’uso gratuito dell’immobile, ne’ potrebbe rilevare in senso contrario il contenuto della lettera del 26 aprile 2007, spedita dal legale delle controparti.
Il motivo e’ infondato. Escluso il diritto di abitazione, la Corte d’appello ha applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui l’utilizzazione in via esclusiva di un bene comune da parte di un singolo comproprietario, in assenza del consenso degli altri comunisti ai quali resta precluso l’uso, determina un danno (v. Cass. n. 19215/2016). Il giudice d’appello ha infatti confermato la decisione di primo grado che ha riconosciuto ai controricorrenti l’indennita’ di equo compenso per l’uso esclusivo dell’immobile a far tempo dal 26 aprile 2007, data della lettera spedita dal legale delle controparti, con la quale i coeredi – ha ritenuto il giudice di merito – avevano manifestato la pretesa al riconoscimento di un indennizzo per l’uso esclusivo dell’immobile, senza che avesse rilievo la mancata precedente formulazione di richieste o intimazioni di pagamento. I ricorrenti, pertanto, contestano l’interpretazione data dal giudice di merito al comportamento dei coeredi e alla scrittura del 26 aprile 2007, interpretazione che spettava al giudice di merito e che e’ incensurabile, in quanto motivata, da parte di questa Corte di legittimita’.
3) Il terzo motivo fa valere “violazione o falsa applicazione degli articoli 820 e 821 c.c., i frutti civili sono un debito di valuta e non di valore, non suscettibili di rivalutazione monetaria”: la Corte d’appello avrebbe erroneamente confermato la decisione di primo grado, che non ha considerato come i frutti civili sono un debito di valuta e non di valore.
Il motivo e’ infondato. Come ha precisato la Corte d’appello, non vi e’ stata indebita rivalutazione ad opera del primo giudice, che ha correttamente quantificato il debito in base all’ammontare del canone figurativo, calcolandone l’importo anno per anno, alla stregua della normativa speciale in materia di locazione, cosi’ che l’importo stabilito e’ frutto della modalita’ di calcolo scelta e non della sua trasformazione in debito di valore.
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in Euro 7.500 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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