Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6975.
La massima estrapolata:
La norma dell’art. 119, comma 4, TUB – nell’ammettere il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari – non contempla nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito. La disposizione dell’art. 119 si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma la legge dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all’intermediario consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione che è idoneo a durare pure oltre l’intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati
Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6975
Data udienza 8 ottobre 2019
Tag – parola chiave: Banca – Rapporto di conto corrente – Articolo 1815 cc – Capitalizzazione trimestrale degli interessi – Commissioni di massimo scoperto – Tassi ultralegali non concordati – Articoli 117 e 119 tub – Esibizione della documentazione bancaria – Termine – Articoli 183 e 210 cpc – Criteri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11112-2018 proposto da:
(OMISSIS) SAS in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19508/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- La s.a.s. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno convenuto avanti al Tribunale di Roma la s.p.a. (OMISSIS), in relazione a un conto corrente aperto dalla societa’ e garantito da fideiussioni prestate dagli altri attori, chiedendo in specie l’accertamento dell’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi; dell’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto; dell’illegittima applicazione di tassi ultralegali non concordati; dell’invalidita’ ex articolo 1815 c.c., comma 2, del contratto di conto corrente.
2.- Con sentenza depositata in data 19 ottobre 2016, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda.
3.- Il giudice del merito ha rilevato, tra l’altro, che “la richiesta ex articolo 119 TUB, e’ stata spedita dalla difesa degli attori… senza attendere il termine di legge di gg. 60 (recte: 90) per la esibizione della documentazione bancaria”. “Gli attori quindi hanno proposto l’azione nella colpevole ignoranza dei dati contrattuali, non ancora forniti dalla banca e hanno cercato di supplire al vuoto probatorio con richiesta di esibizione e CTU”. “Appare pero’ inammissibile l’istanza di esibizione ex articolo 210 in assenza del positivo espletamento dell’intera procedura ex articolo 119 TUB”.
“Anche la consulenza contabile non puo’ essere espletata” – si e’ aggiunto – “se le parti non forniscono dati chiari sui quali chiedere la verifica in sede contabile”.
4.- Avverso questo provvedimento la societa’ (OMISSIS) e i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto impugnazione avanti alla Corte di Appello di Roma. Questa, in data 2 febbraio 2018, ha pronunciato ordinanza di inammissibilita’ ai sensi delle norme degli articoli 348 bis e ter c.p.c.
5.- Sulla base di queste premesse, la societa’ (OMISSIS) e i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, quale giudice del primo grado, in data 19 ottobre 2016, articolandolo in tre motivi di cassazione.
6.- Ha resistito, con controricorso, (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
7.- I motivi di ricorso sono intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.
Primo motivo: “violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell’119 TUB e all’articolo 210 c.p.c.: mancata disposizione dell’ordine di esibizione (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)”.
Secondo motivo: “violazione ed erronea applicazione dell’articolo 183 c.p.c., in relazione alla mancata disposizione della CTU – erronea e/o illogica motivazione in sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)”.
Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’articolo 117 TUB. Nullita’ del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta – mancanza della sottoscrizione della Banca (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)”.
8.- Ad avviso dei ricorrenti, la “mancata ammissione di esibizione ex articolo 210 c.p.c. dei documenti contrattuali e contabili relativi al rapporto dedotto in giudizio ha determinato un’evidente violazione di un diritto soggettivo riconosciuto al cliente della banca, nonche’ un’erronea interpretazione dell’articolo 119 TUB”.
Tale norma “disciplina la richiesta, rivolta dai clienti alla banca, di copia della documentazione e dei contratti relativi a un rapporto bancario”. La legge non prevede che la “richiesta ex articolo 119 TUB, debba essere inoltrata prima della instaurazione di un eventuale giudizio innanzi all’Autorita’ giudiziaria”. “Costituisce violazione e/o errata interpretazione della legge considerare, nei giudizi avverso le banche, la richiesta inviata ante causam ex articolo 119, quale condizione imprescindibile per l’ammissione della successive ed eventuali richieste istruttorie”. Cio’ che veramente assume rilevanza e’ la circostanza che all’istituto di credito sia stato concesso un termine congruo per potere depositare la documentazione richiesta, nel rispetto delle preclusioni processuali di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6 “.
9.- Il motivo e’ fondato e merita di essere accolto.
Secondo quanto e’ fermo orientamento di questa Corte, la norma dell’articolo 119, comma 4, TUB – nell’ammettere il diritto del cliente di ottenere banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari – non contempla nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito. Ne’ e’ ipotizzabile ragione che, per un verso o per altro, possa comportare un simile risultato.
In realta’, la disposizione dell’articolo 119, si pone tra i piu’ importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza, quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente, riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma la legge da’ vita a una facolta’ non soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell’articolo 119); e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all’intermediario, per l’appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione che e’ idoneo a durare pure oltre l’intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati (cfr., tra le altre, Cass., 11 maggio 2017, n. 11554; Cass., 15 settembre 2017, n. 21472; Cass., 28 maggio 2018, n. 13277; Cass., 4 dicembre 2019, n. 31649; Cass., 8 febbraio 2019, n. 3875; Cass. 30 ottobre 2019, n. 27769; Cass., 11 aprile 2019, n. 14231; ma su questa linea di base si veda gia’ prima Cass., 12 giugno 2006, n. 11004).
10.- Non puo’ dunque risultare corretta una soluzione che limiti l’esercizio di questo potere alla fase anteriore all’avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca; ne’ tanto meno una soluzione che addirittura pretenda – come appunto ha ritenuto il Tribunale romano – il completo decorso del termine stabilito dalla norma perche’ la banca consegni la documentazione contrattuale e contabile richiesta dal cliente.
Simili ricostruzioni non risultano solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge. Tendono, in realta’, a trasformare uno strumento di protezione del cliente – quale si e’ visto essere quello in esame – in uno strumento di penalizzazione del medesimo: in via indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facolta’ a quella, decisamente diversa, del vincolo dell’onere, cosi’ pure introducendo un’arbitraria limitazione dell’esercizio del diritto di azione (cfr., in specie, Cass. n. 11554/2017).
11.- Neppure e’ da ritenere che l’esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinare formalita’ espressive o di date vesti documentali; ne’, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facolta’, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso.
Che’ simili eventualita’ si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell’esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresi’, alla funzione propria dell’istituto. Tutto cio’ nell’immanente limite di utilita’, per il caso di esercizio in via giudiziale della facolta’ di cui all’articolo 119, che la richiesta si mantenga entro i confini della fase istruttoria del processo cui accede.
12.- Il secondo motivo di ricorso assume l’erroneita’ del passo in cui la sentenza impugnata afferma che l’assenza del positivo espletamento dell’intera procedura ex articolo 119 TUB, rende inammissibile l’istanza di esibizione ex articolo 210 c.p.c.”.
Rilevano in proposito i ricorrenti “come fosse impossibile la richiesta di CTU su produzione documentale (con riferimento specialmente agli estratti conto)”, posto che essi la avevano ritualmente richiesta alla Banca, che, peraltro, la aveva “illegittimamente inevasa”.
13.- Il motivo merita di essere accolto.
Sulla base dei principi e regole che sono stati qui sopra richiamati (cfr. n. 9 ss.), nella giurisprudenza di questa Corte si e’ altresi’ “consolidato un indirizzo volto a superare, in subiecta materia, l’orientamento adottato, sul piano generale”, sempre dalla Corte, “con riferimento all’ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c.”. Si e’ infatti rilevato in via peculiare che, posto che il titolare di un rapporto bancario ha sempre diritto di ottenere copia della documentazione dei rapporti bancari – e anche in sede giudiziaria -, “non potrebbe comunque ritenersi corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto dell’articolo 210 c.p.c.” (cfr., in specie, le sopra citate pronunce di Cass. n. 31649/2019; Cass., n. 3875/2019; Cass. n. 27769/2019).
Sarebbe errato – si e’ inoltre puntualizzato – “credere che l’ordine di esibizione dell’articolo 210 c.p.c., costituisca uno strumento alternativo rispetto a quello delineato dall’articolo 119 TUB, comma 4”: “e cio’ perche’, mentre il primo opera sul piano del processo e costituisce al piu’ il mezzo attraverso cui il diritto sancito dal secondo potrebbe esplicarsi, il secondo conferisce un diritto e rileva percio’ sul piano del rapporto tra banca e correntista regolato dal diritto sostanziale” (cosi’ la citata Cass., n. 14231/2019).
14.- Il terzo motivo di ricorso assume che la sentenza ha errato nel ritenere che la mancanza della sottoscrizione della Banca sul contratto di conto corrente non comporta la nullita’ del relativo contratto.
15.- Il motivo e’ infondato.
Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, il requisito della forma scritta nei contratti finanziari e bancari, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione del cliente assunta dalla normativa di legge; percio’, e’ da ritenere sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, il consenso dell’intermediario potendo anche essere desunto dalla sussistenza di comportamenti concludenti (cfr. Cass., SS.UU., 16 gennaio 2018, n. 898).
16.- In conclusione, vanno accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, respinto il terzo.
Di conseguenza va cassata, per quanta di ragione, se impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Roma, che, in diversa composizione, provvedera’ anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di cassazione, respinto il terzo. Cassa, per le relative parti, la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Roma, che provvedera’ anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply