Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 febbraio 2021| n. 2166.
Il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e dei presupposti normativamente previsti, trasmettendosi in via ereditaria anche in caso di morte dell’assistibile antecedente all’accertamento del diritto. Ne consegue che, in caso di mancato riconoscimento della prestazione in via amministrativa, gli eredi possono agire in giudizio senza necessità di presentare una nuova istanza alla P.A., restando irrilevante che l’art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994 preveda, in caso di morte del richiedente, che gli eredi sottopongano alle commissioni mediche istanza di definizione del procedimento, trattandosi di disciplina che, lungi dall’introdurre una nuova condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, esaurisce i propri effetti nell’ambito del procedimento amministrativo.
Ordinanza|1 febbraio 2021| n. 2166
Data udienza 9 settembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Previdenza – Lavoratore – Decesso – Diritto degli eredi ai ratei maturati – Previsione sia nell’ipotesi in cui l’accertamento dei presupposti sia già avvenuto in sede amministrativa che nell’ipotesi di accertamento giudiziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23811/2015 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di coerede di (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nella qualita’ di eredi di (OMISSIS);
– intimati –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 904/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/03/2015 R.G.N. 208/2010.
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO
che:
con sentenza n. 904/ 2015 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improponibile la domanda proposta dagli eredi di (OMISSIS) al fine di ottenere l’indennita’ di accompagnamento domandata dalla stessa (OMISSIS) a mezzo istanza del 12.12.2000, senza che a tale domanda fosse seguito alcun accertamento sanitario da parte della competente commissione medica;
la Corte territoriale ha ritenuto che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, articolo 1, comma 8, rendeva possibile per la commissione medica ASL l’accertamento sugli atti solo a seguito di espressa e formale istanza degli eredi, cosa non dimostrata nel caso di specie;
avverso tale sentenza, ricorre per cassazione (OMISSIS) sulla base di un unico motivo relativo alla violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, articolo 1, comma 8, nonche’ della L. n. 118 del 1971, articolo 12, u.c., in relazione alla circostanza che il citato articolo 1, comma 8, non imporrebbe – come sostenuto dai giudici del merito – agli eredi la proposizione di una nuova domanda rispetto a quella gia’ presentata dalla dante causa;
resiste l’INPS con controricorso;
i coeredi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si sono limitati a depositare procura speciale, mentre sono rimasti intimati gli eredi di (OMISSIS) indicati in epigrafe.
CONSIDERATO
che:
deve premettersi che, dall’esame del ricorso e degli atti processuali dal medesimo richiamati, si evince che la domanda amministrativa sulla cui insussistenza e’ basata la pronuncia di improponibilita’ della domanda giudiziale proposta dagli eredi di (OMISSIS) e’ esclusivamente quella che la Corte territoriale ha ritenuto imposta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, articolo 1, comma 8; cio’ non solo in quanto gia’ dal ricorso di primo grado gli eredi avevano riferito che la propria dante causa con raccomandata del 12.12.2000 aveva inoltrato domanda alla commissione medica presso l’ASL (OMISSIS) e la consulenza espletata in primo grado aveva riconosciuto la presenza delle condizioni sanitarie necessarie ad ottenere la prestazione sin dalla data della domanda amministrativa, ma anche perche’ e’ la stessa sentenza impugnata che chiarisce il proprio pensiero laddove esplicitamente conferma il giudizio di improponibilita’ formulato dal primo giudice “in quanto gli eredi della de cuius (OMISSIS) non hanno presentato apposita domanda amministrativa con la quale e’ stato richiesto alla commissione medica ASL di procedere (sugli atti) all’accertamento della invalidita’ civile nonostante il decesso del proprio dante causa. Il verbo “possono” osserva il collegio, contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, articolo 1, comma 8, e’ riferito alle commissioni mediche ASL mentre la norma onera espressamente gli eredi di presentare formale istanza”;
il motivo e’ fondato;
la questione giuridica di cui si discute e’ relativa alla interpretazione di tale disposizione, dovendosi accertare se la stessa abbia introdotto una condizione di proponibilita’ della domanda giudiziale tesa ad ottenere i ratei maturati sino al decesso, proposta dagli eredi di colui il quale deceda dopo aver iniziato il procedimento di accertamento dello stato invalidante, ma prima che la competente commissione lo abbia sottoposto positivamente a visita;
il testo della disposizione, compresa nell’articolo 1, intitolato “Procedimento per l’accertamento sanitario delle minorazioni civili”, e’ il seguente “Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli eredi, procedere all’accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l’esistenza delle infermita’ e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale”;
sulla finalita’ del regolamento adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, Corte Costituzionale n. 156 del 1996 ha evidenziato che “la L. 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, all’articolo 11, ha previsto l’emanazione di un regolamento, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 2, per disciplinare il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidita’ civile, cecita’ civile e sordomutismo, sulla base di una serie di criteri, tra i quali la semplificazione dei procedimenti e la distinzione del procedimento di accertamento sanitario da quello per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche, di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295, ed ai prefetti. Distinzione resa, evidentemente, necessaria proprio da quelle esigenze di snellezza, rapidita’ ed efficienza, che sono alla base della previsione del riordinamento della materia. Pertanto, alla stregua di tali criteri regolatori, contenuti nella citata L. n. 537 del 1993, il regolamento in questione ha individuato, all’interno di una complessa procedura intesa al riconoscimento delle invalidita’ i compiti tecnici demandati alle unita’ sanitarie locali”;
quanto poi alla questione della possibilita’ di riconoscere agli eredi il diritto ad ottenere i ratei della prestazione assistenziale spettante al de cuius, richiesta dal medesimo ma non ancora riconosciuta al momento del decesso, si e’ consolidato il principio (Cass. SS.UU. n. 11329 del 1991, Cass. 7333 del 1994; Cass. 12879 del 1995) secondo il quale della L. n. 118 del 1971, articolo 12, u.c. – interpretato autenticamente dalla L. 13 dicembre 1986, n. 912, nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento dell’invalidita’, hanno diritto a percepire le quote di pensione gia’ maturate dall’interessato alla data del decesso, anche se questo sia intervenuto prima della deliberazione concessiva, ferma restando la necessita’ della deliberazione stessa – non esclude che lo stato di inabilita’ necessario per la concessione dell’indennita’ (che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e che costituisce oggetto di un diritto soggettivo rispetto al quale l’espletamento della procedura amministrativa e’ condizione di procedibilita’ e non di proponibilita’ dell’azione) possa essere accertato, in sede giudiziaria, anche dopo la morte del soggetto minorato, atteso che la normativa predetta – della quale la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimita’, con ordinanza n. 61 del 1989, nel presupposto (non vincolante per il giudice ordinario) della natura costitutiva dell’accertamento dell’inabilita’ e dell’impossibilita’, anche in sede giudiziale, che esso intervenga dopo la morte dell’interessato – ha inteso affermare la necessita’ dell’anteriorita’ del detto accertamento con esclusivo riguardo all’ambito del procedimento amministrativo, nel senso che, avvenuto in vita del dante causa l’accertamento predetto, il diritto degli eredi ai ratei ben puo’ essere riconosciuto in sede amministrativa, senza con cio’ escludere che l’accertamento stesso possa avvenire in sede giudiziaria;
peraltro, (Cass. n. 1323/2016) il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e, facendo parte del patrimonio del titolare, a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa e o giudiziale, si trasmette per successione ereditaria anche in caso di morte dell’avente diritto antecedente all’accertamento dei presupposti; pertanto, sia nell’ipotesi appena ricordata, sia qualora le prestazioni in parola vengano comunque liquidate non al diretto interessato ma agli eredi quella che viene in rilievo non e’ una situazione di assistenza sociale obbligatoria bensi’ una tipica situazione successoria;
puo’, dunque, in sintesi affermarsi che, una volta avvenuto il decesso dell’istante, il diritto degli eredi ai ratei maturati e’ previsto direttamente dalla legge, sia nell’ipotesi in cui l’accertamento dei presupposti sia gia’ avvenuto in sede amministrativa (il che consente gia’ in fase amministrativa la liquidazione direttamente agli eredi) che nell’ipotesi in cui tale accertamento avvenga solo in sede giudiziaria;
su queste premesse, deve osservarsi che l’introduzione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, ed in particolare dell’articolo 1, comma 8, non ha modificato i termini essenziali della questione, giacche’ anche tale previsione esaurisce i propri effetti all’interno del procedimento amministrativo, attribuendo alla commissione medica competente il potere (cosi’ va letta l’espressione “possono”) di accertare, laddove gli eredi facciano espressa richiesta ed esclusivamente sulla base di documentazione sanitaria pubblica o proveniente da strutture alle stesse assimilabili, l’effettiva sussistenza delle condizioni sanitarie di invalidita’ richieste;
qualora, tuttavia, cio’ non avvenga non puo’ certo ritenersi improponibile l’azione giudiziaria da parte degli eredi della L. n. 118 del 1971, ex articolo 12, u.c. – interpretato autenticamente dalla L. 13 dicembre 1986, n. 912 – posto che la funzione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, articolo 1, comma 8, e’ chiaramente quella di indicare i criteri delle modalita’ di accertamento dello stato invalidante di cui soffriva il de cuius in sede amministrativa e non quella di porre l’obbligo di reiterare da parte degli eredi la domanda di prestazione gia’ a suo tempo inoltrata dal medesimo;
una diversa interpretazione, peraltro, imporrebbe tale onere solo a quel’erede il cui dante causa non sia stato sottoposto a visita al momento del decesso, mentre, inspiegabilmente, dall’onere di reiterare la domanda resterebbe escluso l’erede di chi sia deceduto dopo essere stato sottoposto a visita;
trattandosi di un diritto di natura successoria, seppure derivante dal diritto di natura assistenziale spettante al de cuius, e’ esclusivamente con riferimento alla domanda amministrativa proposta da quest’ultimo ed allo svolgimento del relativo procedimento amministrativo che dovra’ essere valutata la sussistenza delle condizioni di proponibilita’ di tale tipo di domanda relativa al riconoscimento di diritto a prestazione assistenziale;
in definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che esaminera’ la pretesa del ricorrente nel merito, oltre che a regolare le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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