Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 8 settembre 2020, n. 5413.
La massima estrapolata:
Il diploma rilasciato dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale non è idoneo all’accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, tale titolo è idoneo solo all’accesso generico all’insegnamento e, in particolare, alla terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che consentono le supplenze temporanee e annuali, ma non anche alla seconda fascia di dette graduatorie, per le quali è richiesto in modo esplicito il possesso dell’abilitazione.
Sentenza 8 settembre 2020, n. 5413
Data udienza 16 luglio 2020
Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Scuola – Personale docente – Decreto Ministeriale n. 374 del 1 giugno 2017 – Graduatorie di istituto – Aggiornamento – Non riconosciuto valore abilitante all’insegnamento del diploma accademico AFAM vecchio ordinamento – Necessaria abilitazione all’insegnamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6747 del 2018, proposto da
GIOVANNI ALTISSIMI ed altri. rappresentati e difesi dagli avvocati Mi. Bo., Sa. De., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mi. Bo. in Roma, via (…);
RE. AN. LA RO. ed altri, (non risultano tra i sottoscrittori della procura ad litem);
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
VA. BR., RO. SI., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 8904 del 2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2020 il Cons. Dario Simeoli;
L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84 comma 5 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 l’avvocato Michele Bonetti ha depositato istanza di passaggio in decisione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
Rilevato in fatto che:
– con ricorso collettivo, gli odierni appellanti impugnavano il decreto ministeriale n. 374 del 1 giugno 2017 di aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, nella parte in cui (nelle province d’interesse) non riconosce il valore abilitante all’insegnamento del diploma accademico AFAM “vecchio ordinamento”;
– gli istanti, in particolare, agivano al fine di ottenere l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto ? riservata ai soli docenti in possesso di abilitazione ? prospettando di essere ipso jure abilitati all’insegnamento in virtù del possesso del diploma accademico, rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica”, equipollente al diploma accademico di II livello (congiuntamente al diploma della scuola secondaria di secondo grado), per le classi concorsuali artistiche e musicali negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado;
– il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 8904 del 2018, respingeva il ricorso ritenendolo infondato;
– avverso la predetta sentenza gli appellanti in epigrafe hanno proposto appello riproponendo nella sostanza le medesime questioni già sollevate nel giudizio di primo grado;
– gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure non avrebbe preso in considerazione la complessa normativa sottesa e stratificata nel tempo che avrebbe considerato gli insegnanti AFAM vecchio ordinamento abilitati e in possesso di titoli idonei alla partecipazione ai concorsi nonché equipollenti ai diplomi accademici di II livello;
– l’equiparazione tra diploma AFAM e titolo di laurea sarebbe stata ribadita dall’art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 107, laddove ha previsto che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (cioè gli istituti AFAM), al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
– agli insegnanti in possesso dei predetti titoli la normativa consentiva la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria e sarebbe indubbio, pertanto, che alle tipologie di titoli rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all’insegnamento”, senza alcuna necessità di conseguire un ulteriore titolo abilitativo tramite la frequenza di PAS o TFA;
– sarebbe quindi irragionevole la previsione, contenuta nel decreto ministeriale n. 374 del 2017, in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto – viene incluso il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/02, rimanendo invece del tutto estraneo quello rilasciato dalle istituzioni definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
Ritenuto in diritto che:
– gli appellanti sono in possesso di diploma di istruzione superiore, nonché di diploma rilasciato dagli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), ed hanno conseguito il titolo di studio entro il 31 dicembre 2012 secondo l’ordinamento degli studi antecedente alla riforma prevista dalla legge 21 dicembre 1999 n. 508 (c.d. “vecchio ordinamento”);
– con note depositate in data 14 e 15 luglio 2020, gli appellanti ivi indicati hanno dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio;
– il Collegio non può che dare atto della rinuncia e pronunciare l’estinzione del presente giudizio di appello, ai sensi degli artt. 35 e 84, comma 4, del c.p.a.;
– la rinuncia al ricorso, anche se non notificata alle altre parti, determina in ogni caso la sopravvenuta improcedibilità del gravame costituendo diretta e manifesta espressione della carenza, in capo al ricorrente, di un interesse effettivo e attuale alla definizione del giudizio instaurato;
– permane l’interesse al ricorso soltanto dei seguenti soggetti: An. Ab. ed altri;
– nel merito, il ricorso è infondato;
– va rimarcato che questa Sezione (cfr. sentenze n. 94 del 2019 e n. 6987 del 2018) ha più volte ritenuto infondata la pretesa degli insegnanti in possesso del diploma di istruzione superiore, nonché del diploma rilasciato dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale, di potere accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, precisando che tale titolo è idoneo solo all’accesso generico all’insegnamento e, in particolare, alla terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che consentono le supplenze temporanee e annuali, ma non anche alla seconda fascia di dette graduatorie, per le quali è richiesto in modo esplicito il possesso dell’abilitazione;
– questa stessa Sezione (sentenze n. 1548 del 2020, n. 620 del 2020, n. 8289 del 2019) ha parimenti escluso l’illegittimità del bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui consentiva la partecipazione soltanto in favore dei docenti in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, escludendo i docenti muniti di diploma AFAM congiunto al diploma di istruzione secondaria superiore;
– più nel dettaglio, è stato rimarcato che l’art. 4 della legge n. 508 del 1999 ha previsto che: i) i diplomi rilasciati, tra l’altro, dagli istituti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) in base all’ordinamento previgente “mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione” (comma 1); ii) fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della legge in esame “hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio” (comma 2);
– ne consegue che solo i diplomati in didattica della musica e conservatorio, muniti, altresì, del diploma di scuola secondaria superiore, sono considerati ex lege abilitati all’insegnamento, mentre ai meri diplomi degli istituti AFAM di cui all’art. 1 della legge n. 508 del 1999 l’ordinamento non riconosce valore abilitante;
– la norma in commento ha cioè distinto tra il valore del diploma cd. “vecchio ordinamento” ai fini dell'”accesso all’insegnamento” e valore di tale diploma ai fini “dell’abilitazione all’insegnamento”;
– in riferimento a quest’ultima abilitazione, il decreto n. 249 del 2010 ha previsto quali requisiti per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (A031-A032), sia il possesso della laurea magistrale, sia l’avvenuto svolgimento di un Tirocinio formativo attivo (TFA), ovvero di un percorso formativo, preordinato all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, attivato dalle Università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell’ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo; tale TFA risulta comprensivo di un esame con valore abilitante (come prevede l’art. 7 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 e tabella n. 6, facente parte integrante del decreto);
– esiste, inoltre, la figura dei percorsi abilitanti speciali (PAS), prevista dal decreto ministeriale n. 81 del 2013 e finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
– a tali percorsi possono partecipare i soli docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione, che abbiano maturato, dall’anno scolastico 1999/2000 e fino all’anno scolastico 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale (cfr. art. 15, commi 1-bis e 1-ter del decreto ministeriale n. 81 del 2013);
– è stato pure precisato che l’art. 1, comma 107, della legge n. 228 del 2012, che equipara i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni artistiche e musicali congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore ai diplomi accademici di II livello, di per sé, non incide sul differente aspetto dell’abilitazione all’insegnamento (bensì limitatamente al profilo della partecipazione ai concorsi);
– ciò che infatti importa ai fini dell’assimilazione ad un titolo abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado è l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
– neppure è ravvisabile alcun contrasto con il diritto dell’Unione europea;
– la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, si limita a fissare le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione; definisce altresì le regole relative all’accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro;
– per tale motivo, la predetta direttiva si applica esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, ovvero a tutti i cittadini di uno Stato membro che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori dello Stato membro d’origine;
– in considerazione della natura e della complessità della controversia, va disposta la compensazione integrale delle spese del secondo grado del giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
– dà atto della rinuncia all’appello dei soggetti indicati nelle note depositate in data 14 e 15 luglio 2020;
-nel merito, respinge l’appello n. 6747 del 2028;
– compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Le spese del secondo grado di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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