Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 ottobre 2020| n. 29636.
Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi si attribuisce una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico. (Fattispecie in cui gli imputati, autori di una truffa in concorso, si erano qualificati, rispettivamente, come marinaio e gioielliere).
Sentenza|26 ottobre 2020| n. 29636
Data udienza 20 luglio 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Concorso in truffa – Sostituzione di persona – Estinzione del reato di truffa per remissione di querela – Attribuzione di qualità priva di effetti giuridici – Esclusione del reato di sostituzione di persona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CERVADORO Mirella – Presidente
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere
Dott. SARACO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COCOMELLO ASSUNTA, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 5/3/2019, con la quale, ritenuto il vincolo della continuazione sub capo a), e’ stata confermata la sentenza del Tribunale di Palermo (emessa l’11/5/2017) che ha condannato i ricorrenti alla pena di giustizia, in ordine ai delitti di concorso in truffa e sostituzione di persona.
Ricorso Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS).
1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilita’. In particolare, la doglianza attiene all’omesso apprezzamento di alcune tematiche fondamentali inerenti alle fattezze fisiche del ricorrente, quali il colore degli occhi (castani e non chiari) e l’eta’ (34 anni a fronte dei 40 e piu’ riferiti dalla p.o.), che la Corte di merito aveva risolto omettendo di fare riferimento alle analitiche contestazioni difensive riportate nell’atto di appello volte a censurare le congetture di tipo probabilistico e non provate su cui si era fondata la motivazione del giudice di prime cure.
1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilita’ per il delitto di sostituzione di persona, che la Corte d’appello aveva fondato su una formula di stile disancorata dai fatti oggetto di contestazione. In particolare, era stato omesso il tema se l’essersi finto marinaio costituisca un falso stato o qualita’ cui la legge attribuisca effetti giuridici come richiesto dall’articolo 494 c.p.. All’attribuzione della condizione di “marinaio” non conseguono effetti giuridici nell’ambito del rapporto ingannatorio.
1.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all’omessa valutazione della richiesta di riduzione dell’aumento di pena a titolo di continuazione.
Ricorso dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS).
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilita’ che la Corte di merito aveva fondato soltanto sull’esito delle individuazioni fotografiche operate dalla p.o. nel corso delle indagini preliminari e poi confermate nel dibattimento, senza procedere in tale sede a ricognizione. La prova quindi difettava della necessaria persuasivita’ sia in ragione delle modalita’ di assunzione sia perche’ il testimone, una volta individuato il presunto autore di un reato, raramente sara’ portato a rivedere davanti al giudice le proprie dichiarazioni.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilita’ per il delitto di sostituzione di persona, posto che all’attribuzione della finta qualita’ di gioielliere non conseguono effetti giuridici nell’ambito del rapporto ingannatorio e stante l’assorbimento ad opera del delitto di truffa dell’intero significato offensivo del fatto.
2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito omesso di apprezzare quali indici positivi la personalita’ dell’imputato e le modalita’ di perpetrazione del reato in contestazione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta in data 22.6.2020 ex Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 12-ter, ritenendo i motivi di ricorso manifestamente infondati, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi.
4. Il difensore di (OMISSIS), con memoria in data 8/7/2020, ha controdedotto rispetto a quanto evidenziato nella requisitoria dal Procuratore generale, ribadendo la validita’ e la fondatezza dei motivi di ricorso e insistendo nelle conclusioni prese.
5. In data 2/7/2020, il difensore di (OMISSIS) ha fatto pervenire verbale di remissione ed accettazione della querela sporta dalla p.o. (OMISSIS) nei confronti di entrambi i ricorrenti, con contestuale accettazione ad opera degli imputati, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata in ordine al capo A) per essere il reato di truffa estinto per intervenuta remissione di querela (verbale del 2/7/2020 dei Carabinieri della Stazione di (OMISSIS)).
RITENUTO IN DIRITTO
6. Va preliminarmente dichiarata, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., l’estinzione del reato di truffa di cui al capo A) per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione degli imputati. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) della rubrica perche’ il reato e’ estinto per remissione di querela.
7. Il secondo motivo dei ricorsi, comune ad entrambi gli imputati in punto di errata sussunzione del fatto di cui al capo B) nel paradigma normativo di cui all’articolo 494 c.p., e’ fondato, seppur, quanto al ricorso di (OMISSIS), enunciato con esclusivo riferimento alla denuncia di vizi motivazionali. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, non integra il reato di sostituzione di persona “l’essersi l’imputato attribuito una qualita’ da cui non e’ possibile far discendere specifici effetti giuridici” (Sez. 5, n. 16673 del 21/10/2015 – dep. 2016, Caradonna, Rv. 266721): specifici effetti giuridici, all’evidenza, non sono attribuibili alle attivita’ professionali (marinaio, gioielliere) riferite dai partecipi alla truffa (in termini Sez. 5, n. 9726 del 19/2/2019, non mass.). Ne’ in senso contrario puo’ argomentarsi sulla base della giurisprudenza di legittimita’ che ha ritenuto la configurabilita’ del reato in esame con riguardo alla falsa attribuzione della qualita’ di esercente una professione atteso che la legge ricollega a detta qualita’ gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale: i casi esaminati dalla Corte (relativi, come si evince dallo stesso principio di diritto enunciato, a professioni intellettuali) si riferivano a professioni che, per le modalita’ di accesso al loro esercizio e per le particolari attribuzioni riconnesse ex lege alla qualita’, risultano ricollegate a specifici effetti giuridici, professioni quali quella dell’architetto (Sez. 5, n. 3645 del 21/01/1999, Cecchi, Rv. 212950), del medico (Sez. 2, n. 30229 del 05/06/2014, Martini, Rv. 260034) o di agente della Polizia di Stato (Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009 – dep. 2010, Sighinolfi, Rv. 246400).
Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo al capo B) della rubrica perche’ il fatto non sussiste.
8. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso e l’estinzione del delitto di truffa per remissione di querela determina l’inammissibilita’ per carenza di interesse del terzo motivo di ricorso avanzato dalla difesa di (OMISSIS) in ordine all’assenza di motivazione sulla misura dell’aumento di pena operato per la continuazione relativa al capo B (reato di sostituzione di persona), nonche’ del motivo di ricorso di (OMISSIS) in punto di trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il reato di al capo A) perche’ il reato e’ estinto per remissione di querela; annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il reato di cui al capo B) perche’ il fatto non sussiste.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply