Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 23 luglio 2020, n. 22081.
Massima estrapolata:
Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d’ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l’aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.
Sentenza 23 luglio 2020, n. 22081
Data udienza 3 luglio 2020
Tag – parola chiave: Rapina aggravata – Attenuante del risarcimento del danno – Deve comprendere il danno cagionato al patrimonio e il danno fisico e morale prodotto alla incolumità personale o alla libertà individuale della p.o.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matild – Presidente
Dott. MANTOVANO Alfred – Consigliere
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere
Dott. PARDO I – rel. Consigliere
Dott. COSCIONI Giusep – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PARDO IGNAZIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOCCI Stefano che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 4 febbraio 2019, la Corte di appello di Lecce, confermava la pronuncia del Tribunale dello stesso capoluogo del 21 marzo 2018 che aveva condannato (OMISSIS) alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate ex articolo 61 c.p., n. 2.
1.2 Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il (OMISSIS), per mezzo del proprio difensore, deducendo con distinti motivi:
– “inosservanza ed erronea applicazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b), degli articoli 577, 582 e 582 c.p. e articoli 129, 336 e 339 c.p.p., per mancata declaratoria di estinzione del reato di lesioni personali contestate al capo B) per difetto di querela”;
– “inosservanza ed erronea applicazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b), articolo 62 c.p., n. 4, per mancato riconoscimento dell’applicazione della suddetta attenuante;
– “inosservanza ed erronea applicazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b), articolo 62 c.p., n. 6, per mancato riconoscimento della suddetta attenuante specifica ravvisabile nelle sue distinte ipotesi: riparatoria e di ravvedimento”.
A tal proposito si sosteneva la possibilita’ di configurare l’attenuante in questione avendo riguardo alla restituzione della borsa da parte dell’imputato nell’immediatezza dei fatti ed alla precisa indicazione del luogo in cui erano stati abbandonati i documenti trovati nella stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il primo motivo di ricorso e’ infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Invero, la procedibilita’ di ufficio per il reato di lesioni personali consegue non alla connessione con altro fatto procedibile d’ufficio come pure affermato dal giudice di secondo grado, la rapina aggravata, bensi’ in conseguenza dell’avvenuta contestazione rituale della aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, al capo B) della rubrica elevata a carico del (OMISSIS).
Difatti, ai sensi dell’articolo 582, comma 2 la procedibilita’ per il delitto di lesioni personali e’ a querela di parte ove non ricorra taluna delle aggravanti di cui agli articoli 583 e 585 c.p.; l’articolo 585 citato a sua volta prevede un aumento di pena per tutte le ipotesi di circostanze aggravanti inserite nell’articolo 576 c.p., che, al comma 1, n. 1, indica espressamente proprio l’aggravante teleologica di cui all’articolo 61 c.p., n. 2.
Ne deriva, pertanto, affermare che il primo motivo e’ infondato poiche’ l’avvenuta contestazione dell’aggravante non esclusa nelle fasi di merito,determina la procedibilita’ di ufficio del reato di lesioni che e’ sempre procedibile in tal senso quando l’aggressione e’ portata a termine per eseguire altra fattispecie delittuosa quale la rapina.
2.2 Quanto ai restanti motivi, gli stessi propongono questioni meramente reiterative di censure avanzate in sede di appello e disattese dalla Corte di merito con motivazione esente da censure.
Ed invero, la Corte di appello, con le argomentazioni svolte alle pagine 3-4 dell’impugnata pronuncia, ha gia’ adeguatamente spiegato per quali ragioni ritenere non concedibili le invocate attenuanti. In particolare, quanto al danno patrimoniale lieve, si e’ fatta corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilita’ dell’attenuante del danno di speciale tenuita’ con riferimento al delitto di rapina, non e’ sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale e’ stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto “de quo”, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la liberta’ e l’integrita’ fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuita’ puo’ farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimita’, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685).
Quanto alla ulteriore attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, si e’ ritenuta circostanza non idonea la restituzione della refurtiva in conformita’ all’indirizzo secondo cui, in tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno, il carattere integrale dello stesso nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell’agente in relazione all’interesse leso, dovendo in esso quindi ricomprendersi, oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall’azione diretta all’impossessamento della cosa, anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumita’ personale od alla liberta’ individuale della persona offesa (Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011 Rv. 249391). Correttamente quindi, in considerazione della natura plurioffensiva del delitto di rapina, la corte di merito ha escluso la fondatezza delle richieste di concessione delle attenuanti del danno patrimoniale lieve e del risarcimento del danno.
Quanto esposto comporta la declaratoria di infondatezza del ricorso ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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