Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 gennaio 2022| n. 2842.

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (già previsto dall’art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e oggi inserito nel codice penale all’art. 452-quaterdecies) è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo ed il requisito dell’ingiusto profitto non deriva dall’esercizio abusivo dell’attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti. Il requisito dell’abusività della gestione, d’altro canto, deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata; dall’altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico.

Sentenza|25 gennaio 2022| n. 2842. Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Data udienza 18 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: Misure cautelari – Divieto di dimora – Settore rifiuti – Divieto di esercizio attività d’impresa – Art. 452 quaterdecies c.p. – Reato di traffico illecito di rifiuti – Gravità indiziaria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F – rel. Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 06/08/2021 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere REYNAUD Gianni Filippo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 agosto 2021, il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza con cui il g.i.p. gli aveva applicato le misure cautelari del divieto di dimora e del divieto di esercizio dell’attivita’ di scarico e carico rifiuti e di attivita’ d’impresa e di esercizio d’uffici direttivi di persone giuridiche nel settore dei rifiuti per la durata di mesi dieci, in relazione al reato di cui all’articolo 452 quaterdecies c.p..
2. Avverso l’ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli articoli 125, 273 e 292 c.p.p. e della citata norma incriminatrice, nonche’ vizio di motivazione, per essere stati ravvisati a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti provvisoriamente ascritto anche a carico di tali (OMISSIS). Il conferimento di rifiuti da costoro effettuato presso l’ecofrantoio gestito dalla societa’ di cui il ricorrente era legale rappresentante rappresentava una quantita’ irrilevante nel contesto dell’impresa e non risultavano provati contatti e rapporti personali indicativi della condivisione del comune disegno illecito oggetto di provvisoria contestazione. Il provvedimento impugnato non consentiva di desumere da quali indizi gravi fosse stata affermata la consapevolezza del ricorrente di partecipare al traffico illecito di rifiuti contestato ai (OMISSIS), essendogli state addebitate mere “disattenzioni” poste in essere presso l’impianto di molitura, quando egli neppure era presente. Inoltre, si erano illogicamente valorizzati: l’analogia con una vicenda oggetto di altro procedimento; la possibilita’ di stampare scontrini di pesa da un computer non collegato all’apparecchiatura; l’accertamento compiuto in una sola occasione per stimare, soltanto in base al volume dei carichi, la quantificazione dei rifiuti contestati come illecitamente conferiti; il superamento dei limiti dell’autorizzazione rilasciata ai (OMISSIS), laddove il ricorrente era autorizzato a ricevere presso l’impianto da lui gestito 3.000 tonnellate giornaliere di quella tipologia di rifiuti. Non era stato argomentato, da ultimo, quale fosse l’ingiusto profitto in capo al ricorrente o alla societa’ di cui era legale rappresentante.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione della legge processuale e sostanziale e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari benche’ il quantitativo di rifiuti individuato dagli inquirenti come illecitamente smaltiti presso la societa’ dell’imputato, che aveva elevato volume d’affari, rappresentasse circa l’10/0 del materiale dalla stessa trattato. L’ordinanza impugnata aveva ancorato la sussistenza delle esigenze cautelari ad una ritenuta gravita’ del fatto del tutto avulsa dalla condotta del ricorrente, dagli accertamenti in ordine alla tipologia del materiale conferito presso la societa’ da lui rappresentata, dall’assenza di contatti e frequentazioni attuali tra il medesimo ed i (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile, perche’ generico e manifestamente infondato.
In diritto va premesso che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, il delitto di attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti (gia’ previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 260, e oggi inserito nell’articolo 452-quaterdecies c.p.) e’ reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di piu’ comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao e aa., Rv. 268920) ed il requisito dell’ingiusto profitto non deriva dall’esercizio abusivo dell’attivita’ di gestione dei rifiuti, bensi’ dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti (Sez. 3, n. 35568 del 30/05/2017, Savoia, Rv. 271138). Il requisito dell’abusivita’ della gestione, d’altro canto, deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, puo’ sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attivita’ autorizzata; dall’altro, puo’ risultare insussistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico (Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326).
2. L’ordinanza impugnata da’ motivatamente atto degli elementi indiziari di prova acquisiti, che hanno consentito di individuare – in assoluta conformita’ ai caratteri del reato ipotizzato, quali fissati dalla giurisprudenza sopra richiamata un’abituale attivita’ di raccolta, messa in riserva, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali effettuata, in modo organizzato, dall’impresa individuale (OMISSIS) di (OMISSIS), in parte in assenza di autorizzazione (quanto alla messa in riserva) e in parte in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione posseduta (che consentiva la raccolta ed il trasporto di quella specie di rifiuti per un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate annue). Gli indizi – gravi, precisi e concordanti – acquisiti nel corso delle indagini riassunte nell’ordinanza hanno dimostrato come, nel ristretto arco temporale monitorato di circa 40 giorni, l’impresa avesse raccolto, messo in riserva, trasportato e smaltito presso la (OMISSIS) Srl (societa’ di cui (OMISSIS) era legale rappresentante) un quantitativo di rifiuti pari all’incirca ad una tonnellata e mezza. Al fine di non “esaurire” il quantitativo massimo di rifiuti annui per cui era stata rilasciata autorizzazione alla raccolta ed al trasporto, i (OMISSIS) non compilavano i F.I.R. (ovvero saltuariamente li compilavano per quantitativi di rifiuti inferiori a quelli effettivi) e la (OMISSIS) Srl li riceveva illecitamente, senza provvedere alla pesatura, ovvero dando atto di quantita’ inferiori. Di qui la ritenuta sussistenza della gravita’ indiziaria circa il concorso nell’attivita’ illecita di (OMISSIS) e la non illogica valorizzazione della riscontrata possibilita’, presso il front office della (OMISSIS), di emettere scontrini e documenti di peso identici a quelli “ufficiali” da computer non collegati all’apparecchiatura di pesatura.
Anche in relazione all’allestimento di questa strumentazione – parallela a quella ufficiale – e della frequenza e sistematicita’ (quasi quotidiana, annota l’ordinanza) degli illeciti smaltimenti di rifiuti effettuata dai (OMISSIS), doveva ritenersi dimostrata la consapevolezza del legale rappresentante della societa’ circa il traffico abusivo oggetto di indagine, a cui egli partecipava nella parte finale, come non illogicamente hanno chiosato i giudici del merito cautelare.
3. Le doglianze rassegnate in ricorso circa la pretesa illogicita’ della motivazione sulla ricostruzione degli indizi operata nel provvedimento impugnato rappresentano la mera reiterazione di quelle proposte con il gravame cautelare, a cui l’ordinanza (pagg. 7-10) ha dato adeguate risposte che si sottraggono a censure in questa sede.
Si deve soltanto aggiungere, con riguardo al contestato dolo specifico di ingiusto profitto, che, al di la’ del profilo circa la riduzione dei costi della (OMISSIS) Srl affermato nell’ordinanza, e’ comunque sufficiente il dettagliato accertamento (pag. 6) dell’ingiusto profitto che il contestato traffico illecito assicurava ai (OMISSIS) e che il ricorrente non allega di aver ignorato. Trattandosi, di fatti, di reato concorsuale, la responsabilita’ sussiste anche in capo al concorrente che di per se’ non partecipi (o vi partecipi in misura anche minimale) ai (maggiori) profitti illeciti dei correi di cui egli sia comunque consapevole, sicche’ – diversamente da quanto opinato in ricorso – la compartecipazione del (OMISSIS) non puo’ essere esclusa in base al rilievo che non sarebbe stato provato un (significativo) ingiusto profitto tratto da lui personalmente o dalla (OMISSIS) Srl. (per analoghi principi affermati nel caso dei reati contro il patrimonio, nella specie la truffa, cfr. Sez. 2, n. 13501 del 17/10/2000, Meoli, Rv. 217626). Dev’essere, del resto, richiamato il condivisibile principio giusta il quale, ai fini della configurabilita’ del delitto di attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’articolo 452-quaterdecies c.p., il profitto – che puo’ consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda – e’ ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, puo’ anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrita’ dell’ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti (Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399), cio’ che si e’ all’evidenza realizzato nel caso di specie, anche con riguardo all’illecita attivita’ finale di ricevimento effettuata dalla societa’ di cui l’imputato era legale rappresentante.
4. Il secondo motivo e’ del pari inammissibile per genericita’ e manifesta infondatezza, avendo l’ordinanza attestato come – al di la’ del rilievo sulla possibile contaminazione dei rifiuti illecitamente smaltiti – l’attivita’ di traffico illecito fosse in corso ancora alla data dell’11 giugno 2021, nonostante i controlli di polizia in precedenza effettuati, donde l’assoluta logicita’ del rilievo giusta il quale il ricorrente ha pervicacemente proseguito nello svolgimento dell’attivita’ criminosa, con la conseguente evidente sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari (peraltro soddisfatte con l’applicazione di misure assolutamente proporzionate alla gravita’ del fatto). A fronte della prosecuzione della consumazione del reato abituale e’ del tutto irrilevante che il ricorrente svolgesse, con la sua societa’, anche attivita’ lecita e/o che quest’ultima fosse prevalente rispetto a quella illegale.
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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