Corte di Cassazione, civile, Sentenza|23 aprile 2021| n. 10833.
Il decreto reso in sede di reclamo avverso il decreto di rigetto della richiesta di restituzione dei beni mobili con la procedura semplificata prevista dall’art. 87 bis l.fall. non è suscettibile d’essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e definitività ed inidoneo a precludere la tutela del richiedente nella diversa sede della verifica del passivo, tramite la domanda di cui all’art. 103 l.fall.
Sentenza|23 aprile 2021| n. 10833
Data udienza 30 settembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Restituzione beni mobili in via breve ex art. 187 l. fall. – Reclamo – Ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 15232/2014 r.g. proposto da:
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), in proprio e nella qualita’ di titolare della ditta (OMISSIS), e (OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domiciliano in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. P.Iva (OMISSIS)), in persona del curatore fallimentare legale rappresentante pro tempore Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con il quale elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia, depositata in data 2 aprile 2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/9/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso e ha sollecitato la Corte all’affermazione del principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c.;
udita, per i ricorrenti, l’Avv. (OMISSIS), (per delega dell’Avv. (OMISSIS)), che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Vibo Valentia ha respinto il reclamo proposto, ai sensi della L. Fall., articolo 26 da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il provvedimento emesso dal giudice delegato del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., di diniego della richiesta di restituzione per le vie brevi, L. Fall., ex articolo 87 bis, di alcuni beni mobili di asserita proprieta’ dei reclamanti.
Il tribunale ha ritenuto, in via preliminare, inammissibile il reclamo, perche’ la richiesta di restituzione avrebbe potuto essere utilmente coltivata in sede di verifica dello stato passivo, ai sensi della L. Fall., articolo 103. Ha, cio’ nonostante, esaminato e ritenuto infondate anche nel merito le doglianze dei reclamanti.
2. L’ordinanza, pubblicata il 2 aprile 2014, e’ stata impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., affidato a cinque motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
Con ordinanza 34047/2019, la causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza per la novita’ delle questioni dedotte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti – lamentando, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 26, 41, 87 bis e 103, nonche’ dell’articolo 111 Cost. – si dolgono dell’affermata inammissibilita’ del reclamo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione dei beni mobili con la procedura semplificata prevista dall’articolo 87 bis cit..
2. Con i motivi successivi contestano le motivazioni di diritto e di fatto in base alle quali il tribunale ha ritenuto il reclamo infondato anche nel merito.
3. Il ricorso, come eccepito dalla curatela controricorrente e come affermato anche dalla Procura generale nella sua requisitoria, va dichiarato inammissibile.
3.1 Secondo la giurisprudenza costante e consolidata espressa da questa Corte, il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’articolo 111 Cost., comma 7, e’ proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, pero’, i caratteri della decisorieta’ e della definitivita’, e cioe’ che pronunci – o venga comunque ad incidere – su diritti soggettivi e che, dunque, se fosse sottratto ad impugnazione, arrecherebbe a colui il cui diritto e’ stato sacrificato un pregiudizio non altrimenti rimediabile (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 2333/1982, Cass. nn. 2755/2002, 16984/2007, 10069/2010, 15949/011, 24155/014, 5738/2019).
3.2 Tali caratteri non ricorrono nel provvedimento reso dal G.D. ai sensi della L. Fall., articolo 87 bis; ne’, nella specie, il ricorso puo’ essere esaminato al limitato fine di stabilire se sia o meno corretta la statuizione di inammissibilita’ del reclamo proposto dagli (OMISSIS) contro detto provvedimento, atteso che la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda puo’ essere portata all’esame del giudice, ha la stessa natura dell’atto cui il procedimento e’ preordinato e pertanto non puo’ avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo se di tali caratteri quell’atto sia privo (S.U. Cass. S.U. n. 3073/2003; Cass. nn. 17917/012, 15341/012, Cass. nn. 14100/013).
3.3 Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria del Decreto Legislativo n. 5 del 2006, che ha introdotto l’articolo 87 bis nel corpo della L. Fall., la norma tende ad “assecondare esigenze di certezza dei traffici commerciali e di semplificazione” con riguardo a diritti personali o reali dedotti dai terzi “chiaramente riconoscibili” e, nel prevedere una deroga alla regola generale dell’obbligatorieta’ del procedimento disciplinato dalla L. Fall., articolo 103, ha il fine di agevolare la restituzione dei beni a questi ultimi in sede di inventariazione.
L’espressione “chiaramente riconoscibili” deve essere intesa, come sottolineato da attenta dottrina, nel senso che il diritto sui beni deve essere incontestato ed oggettivamente non contestabile, vale a dire certo al di la’ di ogni ragionevole dubbio, senza necessita’ di verifiche di una qualche complessita’.
3.2.1 Se cosi’ e’, allora si spiega anche la ragione per la quale il legislatore abbia previsto, al comma 1 dell’articolo, che, una volta presentata l’istanza da parte del terzo, venga acquisito il consenso – vale a dire il parere favorevole – del curatore e del comitato dei creditori (anche “provvisoriamente nominato”), mancando il quale la restituzione non potra’ essere disposta, ma che, viceversa, se reso in termini positivi, non potra’ ritenersi vincolante per il g.d..
3.2.2 In definitiva, la procedura semplificata di restituzione regolata dalla disposizione in esame puo’ ritenersi praticabile solo allorquando il diritto reale o di godimento sul bene sia agevolmente riconducibile al richiedente sulla base di una prova evidente e sia riconosciuto dal curatore e dal comitato dei creditori.
3.2.3 Viceversa, qualora curatore e comitato dei creditori non prestino il loro consenso alla restituzione o il g.d. ritenga il diritto sui beni non facilmente riconoscibile, il terzo richiedente dovra’ attivare il procedimento previsto dalla L. Fall., articolo 103, con le conseguenze che ne derivano sul piano degli accertamenti probatori.
3.2.4 Risulta dunque evidente che il provvedimento di rigetto reso ai sensi dell’articolo 87 bis cit. – che non preclude all’istante di ottenere la medesima tutela nella diversa sede della verifica del passivo, tramite la domanda di cui alla L. Fall., articolo 103 e che pertanto non ha attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (endofallimentare) in ordine all’insussistenza del diritto reale o personale da questi vantato sui beni di cui chiede la restituzione – non ha natura decisoria ne’ definitiva.
3.2.5 Ad identica conclusione deve giungersi, peraltro, anche nell’ipotesi in cui l’istanza ex articolo 87 bis, venga accolta, atteso che proprio le sopra descritte caratteristiche strutturali dello speciale procedimento previsto dalla norma (necessita’ del consenso del curatore e del comitato dei creditori; chiara riconoscibilita’ del diritto alle restituzioni; deroga espressa al regime probatorio ordinario per l’accertamento del diritto; semplificazione delle forme) depongono tutte nel senso di far ritenere il provvedimento assimilabile a quelli cautelari di cui all’articolo 669 octies c.p.c., comma 6, i quali, benche’ volti ad un accertamento provvisorio e non definitivo dei diritti controversi e privi di attitudine al giudicato, sono tuttavia idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.
La novita’ delle questioni trattate consiglia l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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