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Il testo integrale [1]

L’articolo 4, ultimo comma, della legge n. 628 del 1961 punisce coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete”. “Si tratta – spiegano gli ermellini – delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l’igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall’Ispettorato del lavoro

Si è più volte specificato, inoltre, che il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi.


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto

ntenzeDelGiorno/2013/10/risponde-penalmente-il-datore-che-non-esibisce-la-documentazione.html

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