Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 21017.
Il danno non patrimoniale dei congiunti può essere presuntivamente escluso
Il danno non patrimoniale dei congiunti può essere presuntivamente escluso quando quello subito dalla vittima primaria sia di lieve entità: è ammessa la prova, anche presuntiva, del danno “riflesso” dei congiunti, sempre che le lesioni patite dalla “vittima primaria” non siano di lieve entità. Dunque, l’avere escluso che i congiunti possano avere subito modificazioni peggiorative della loro esistenza dal fatto che il ragazzo ha subito lesioni lievi, o comunque non gravi, è effetto di un corretto ragionamento presuntivo.
Ordinanza|| n. 21017. Il danno non patrimoniale dei congiunti può essere presuntivamente escluso
Data udienza 11 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Danno non patrimoniale – Danno da lesione del rapporto parentale – Lesioni di lieve entità – Prova presuntiva
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENTI Enzo – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8313/2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
-ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3264/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Cons. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO CHE
1.- (OMISSIS) era minorenne quando, mentre era in biciletta per le vie di (OMISSIS), e’ stato colpito dal distacco di un cornicione, e’ caduto a terra ed ha riportato un trauma cranico, che ne ha imposto il ricovero in ospedale in stato di coma.
Dopo le dimissioni, il ragazzo ha accusato un ritardo cognitivo che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, era dovuto al trauma cranico subito, con evidente calo del profitto scolastico e con perdita di occasioni sportive e di svago.
Prima dell’inizio del processo, i convenuti hanno corrisposto un risarcimento di 40 mila Euro.
2.-I genitori di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), hanno agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), per vedersi riconosciuto un danno maggiore di quello spontaneamente risarcito da questi ultimi (come si e’ detto prima, di 40 mila Euro). Nel giudizio sono poi intervenuti i fratelli del minore (OMISSIS), ossia (OMISSIS), (OMISSIS). Costoro hanno fatto valere un danno proprio, cosi’ come anche i genitori del minore, come conseguenza delle lesioni subite da quest’ultimo.
3.-Il Tribunale di Pavia ha respinto la domanda ritenendo sufficiente la somma ricevuta prima dell’inizio della causa, negando quindi un maggior danno, ed ha altresi’ condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Costoro hanno proposto appello, a fronte del quale gli originari convenuti, poi appellati, hanno proposto appello incidentale per dolersi della mancata interruzione del procedimento, dovuta al fatto che, nel frattempo, il danneggiato era diventato maggiorenne, e per dolersi della statuizione sulle spese di lite a loro favore, ritenute insufficienti. La Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello principale ed ha accolto quello incidentale sulle spese.
4.- Avverso tale decisione ricorrono 1Sevilla Vaca Jonathan Rolando (OMISSIS)6Vaca Infante Margoth Del Carmen (OMISSIS)7Sevilla Sarauz Mario Rolando (OMISSIS)8Sevilla Vaca Geovelane Raul (OMISSIS)9Sevilla Vaca Mayra Paulina (OMISSIS)
(OMISSIS)5Dell’acqua Luigi (OMISSIS)2Dell’acqua Antonio (OMISSIS)3Dell’acqua Paola (OMISSIS)4Rivolta Angela (OMISSIS)
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(OMISSIS)4Rivolta (OMISSIS)
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