Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata in attuazione della direttiva CEE

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 26142.

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata in attuazione della direttiva CEE

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell’art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all’esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva risarcito il danno non patrimoniale patito dai turisti di un campeggio in conseguenza dell’incendio propagatosi da un terreno limitrofo, indipendentemente dal riscontro della ricorrenza di un cd. pacchetto turistico di cui alla direttiva 90/314/CEE, attuata con il d.lgs. n. 111 del 1995).

Sentenza|| n. 26142. Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata in attuazione della direttiva CEE

Data udienza 18 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO – CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

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