Il danno conseguente alla lesione dell’integrità psicologica della persona

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2023| n. 6443.

Il danno conseguente alla lesione dell’integrità psicologica della persona

Il danno conseguente alla lesione dell’integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell’equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest’ultimo, di dimostrare l’effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.

Ordinanza|3 marzo 2023| n. 6443. Il danno conseguente alla lesione dell’integrità psicologica della persona

Data udienza 23 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Circolazione stradale – Responsabilità civile – Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada – Danno biologico – Consulenza tecnica d’ufficio – Errore in procedendo – Vizio di extrapetizione – Liquidazione del danno morale – Nozione di danno biologico e di danno morale – Accoglimento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso r.g. n. 28105-2020proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA VINCENZO CASTELLO;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in qualita’ di impresa designata per la Puglia alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA Via Crescenzio, 17/a presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE che la rappresenta e difende;
controricorrente
nonché
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 852-2020 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 23/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere Dott. AIARCO DELL’UTRI;

 

Il danno conseguente alla lesione dell’integrità psicologica della persona

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 23/6/2020, il Tribunale di Foggia, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., in qualita’ di impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha ridimensionato l’importo della condanna pronunciata dal primo giudice a carico della (OMISSIS) s.p.a., in solido con (OMISSIS) e (OMISSIS), per il risarcimento dei danni subiti da (OMISSIS) a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio.
2. A fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha rilevato come, nel caso in esame, la consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio di primo grado avesse individuato, a carico della (OMISSIS), un danno biologico consistente in una compromissione funzionale della caviglia (pari a 3-4 punti percentuali) e in un ulteriore pregiudizio psicologico da stress emotivo (anch’esso pari a 3-4 punti percentuali), con la conseguente possibilita’ di ricondurre il danno morale sofferto dalla (OMISSIS) al ridetto stress emotivo, facendolo rientrare nella valutazione operata dal c.t.u., in tal modo potendo elidersi la voce per danno morale liquidata dal primo giudice al fine di evitare duplicazioni, operando conclusivamente la complessiva valutazione del danno sofferto dalla (OMISSIS) nella misura di quattro punti percentuali di danno biologico, oltre al danno per invalidita’ temporanea.
3. Avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione.
4. La (OMISSIS) s.p.a., in qualita’ di impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.
5. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest’ultimo danneggiato dal medesimo sinistro) non hanno svolto difese in questa sede.

 

Il danno conseguente alla lesione dell’integrità psicologica della persona

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice d’appello accolto il gravame proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. incidendo sull’entita’ del danno biologico subito dall’odierna ricorrente, in tal modo pronunciando oltre i limiti dei contenuti dell’atto d’appello proposto dalla medesima compagnia assicuratrice, nella specie limitato alla sola deduzione dell’ingiustizia della liquidazione del danno morale in favore della (OMISSIS) senza coinvolgere la correttezza della valutazione del danno biologico.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice d’appello dettato una motivazione meramente apparente a fondamento della decisione impugnata, avendo il Tribunale di Foggia rideterminato il danno biologico sofferto dalla (OMISSIS) nella misura di quattro punti percentuali rispetto ai sette punti percentuali liquidati dal primo giudice (peraltro mai censurati in sede d’appello dalla controparte), senza individuare alcuna specifica giustificazione al riguardo.
3. Il primo motivo e’ fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo.
4. Osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del primo motivo, l’odierna ricorrente abbia censurato l’avvenuta commissione, da parte del giudice a quo, di un error in procedendo, segnatamente consistito nella c.d. ultrapetizione verificatasi attraverso la modificazione dell’entita’ degli importi liquidati dal primo giudice a titolo di danno biologico, nonostante la compagnia assicuratrice appellante avesse limitato l’ambito del proprio gravame alla sola liquidazione del danno morale riconosciuto in favore della (OMISSIS), senza dolersi in alcun modo dell’avvenuta liquidazione, in favore di quest’ultima, del danno biologico e della relativa misura.

 

Il danno conseguente alla lesione dell’integrità psicologica della persona

5. Sul punto, e’ appena il caso di evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, se e’ vero che la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo (qual e’ indubbiamente il vizio di ultratrapetizione) e’ anche giudice del fatto e ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere e’ necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il âEuroËœfatto processuale’ di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di puntuale e completa allegazione del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017, Rv. 643715 – 01).
6. Nel caso di specie, la ricorrente, al fine di individuare gli specifici contenuti dell’atto d’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., ha espressamente richiamato la pag. 12 dell’atto d’appello proposto dalla compagnia assicuratrice avversaria, provvedendo altresi’ a localizzarlo nell’ambito degli atti del processo, siccome collocato al n. 4 dei documenti del fascicolo dell’odierna ricorrente in cassazione (cfr. pag. 5 del ricorso).
7. Cio’ posto, soddisfatti dalla ricorrente gli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso ai sensi dell’articolo 366 n. 6 c.p.c. (e potendo dunque questa Corte accedere all’esame diretto degli atti processuali), dev’essere obiettivamente dato atto, ad esito di tale verifica, dell’avvenuta limitazione dell’atto d’appello proposto dall’ (OMISSIS) s.p.a. alla sola contestazione della liquidazione, da parte del giudice di primo grado, del danno morale sofferto dalla (OMISSIS), senza che a tale censura critica sia stata associata, oggettivamente e inequivocamente, alcuna doglianza riguardante l’avvenuta liquidazione, in favore dell’originaria attrice, del danno biologico e della relativa misura.
8. Tanto premesso, avendo il giudice d’appello proceduto alla rimodulazione dell’entita’ del danno biologico (dal primo giudice liquidato nella misura del 7%), ridimensionandolo nella diversa e inferiore entita’ del 4%, l’odierna censura proposta dalla (OMISSIS) deve ritenersi fondata, dovendo riconoscersi che il Tribunale di Foggia sia effettivamente incorso nel vizio di ultrapetizione denunciato in questa sede, ed altresi’ nella violazione del giudicato interno formatosi sul punto concernente l’entita’ del danno biologico concretamente liquidato dal primo giudice in favore dell’odierna ricorrente.

 

Il danno conseguente alla lesione dell’integrità psicologica della persona

9. Da tale accertamento discende la necessaria cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura qui accolta, con il conseguente assorbimento della rilevanza dell’esame del secondo motivo di ricorso, segnatamente diretto alla censura della motivazione elaborata dal giudice d’appello con riferimento alla disposta riduzione dell’importo del danno biologico subito dalla (OMISSIS).
10. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2059 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che il danno morale sofferto dalla (OMISSIS) potesse essere fatto rientrare nello stress emotivo individuato nella consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado (al prospettato fine di evitare duplicazioni risarcitorie), in tal modo confondendo la natura dei diversi pregiudizi consistenti, da un lato, nel danno biologico e, dall’altro, nel danno morale conseguenti al fatto illecito subito dalla danneggiata.
11. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di riconoscere, in favore della danneggiata, alcun importo a titolo di danno morale, da liquidarsi autonomamente rispetto al danno biologico, anche avvalendosi di criteri presuntivi.
12. Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati.
13. Osserva il Collegio come le censure in esame, nella misura in cui deducono la pretesa avvenuta confusione, da parte del giudice d’appello, delle nozioni del danno biologico e del danno morale conseguenti al medesimo fatto (confusione nella specie asseritamente consistita nel ritenuto illegittimo assorbimento del danno morale nel danno biologico), impongano una preliminare ricognizione del significato delle voci di danno evocate, segnatamente in considerazione della particolarita’ del danno biologico riscontrato a carico dell’odierna ricorrente, nella specie consistito, secondo il giudice d’appello, accanto a un danno funzionale alla caviglia, in una compromissione di natura psicologica di lieve entita’ (pari al 4%), di per se’ suscettibile di assorbire l’incidenza dello stress emotivo (quale potenziale estremo di danno morale) vissuto dalla (OMISSIS) per effetto della gravita’ delle conseguenze del sinistro (nella specie occasionate dall’evento della “morte dell’amica che viaggiava sull’autovettura guidata dalla (OMISSIS)”, pag. 7 della sentenza impugnata) onde “evitare la duplicazione delle voci di danno”, non avendo la (OMISSIS) fornito la prova di aver subito altre eventuali conseguenze negative al di la’ del ridetto stress emotivo.
14. Cio’ posto, varra’ considerare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – e’ la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realta’ naturalistica, si puo’ connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, percio’, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 – 02).

 

Il danno conseguente alla lesione dell’integrità psicologica della persona

15. Sul giudice del merito, pertanto, incombe l’obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
16. Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all’accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di se’, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell’ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858 – 01).
17. Ferme tali premesse, converra’ insistere, in questa sede, sul tema della specifica natura dell’oggetto dell’accertamento del danno alla persona (e della connessa liquidazione) in relazione ad entrambe le sfere assunte in considerazione (quella meramente âEuroËœinteriore’ ed emotiva del danno morale, e quella, c.d. esterna, d’indole dinamico-relazionale del danno biologico): con riguardo a ciascuna di tali sfere, infatti, varra’ evidenziare il condiviso punto di caduta rinvenibile, in ultima analisi, nella comune dimensione propria del âEuroËœdolore’, ossia della âEuroËœsofferenza’ che – con riferimento, tanto agli aspetti riflessivi della persona nel suo rapporto con se’ stesso, quanto a quelli che attengono al se’ aperto alle dinamiche della vita quotidiana e alla relazione con l’altro da se’ – viene avvertita come afflizione generata da una limitazione imposta, dalla percezione dell’incompiutezza provocata, dall’equilibrio interiore violato, dalla frustrazione generata da impedimenti.
18. Si tratta, com’e’ intuibile, di dar voce ed esteriorita’ (e, dunque, una veste socialmente riconoscibile) a moti propri dell’animo umano (della psiche), a forme di un âEuroËœinterno psichico’ che intimamente riflettono i toni di un equilibrio emotivo che violentemente si turba, o i tratti di una frustrazione dettata dalla forzata rinuncia ad appagamenti attesi e improvvisamente mancati nelle dimensioni della quotidianita’ o della vita di relazione.
19. L’operazione che (a fini risarcitori) traduce in termini monetari simili sfuggenti realta’ interiori non puo’ che affidarsi alla valorizzazione operativa di indicatori esterni collaudati sul piano dell’esperienza comune, come accade, con specifico riferimento al danno alla salute, nella valorizzazione operativa dei fatti notori, delle massime di esperienza o delle presunzioni (tutti legati alla lettura dei comportamenti individuali frustrati dalla specifica menomazione accertata) che sovente accade di riscontrare in tale ambito, allorche’ le ragioni della persona vengano colpite sotto la forma dell’aggressione dell’integrita’ psico-fisica.

 

Il danno conseguente alla lesione dell’integrità psicologica della persona

20. La specificita’ ontologica del danno alla persona secondo la categoria della sofferenza, benche’ piu’ agevolmente riconoscibile con riferimento al danno morale (per la ragionevole intuibilita’ del turbamento delle tonalita’ emotive che si esprime, esemplificativamente, nella vergogna, nella disistima di se’, nella paura, nella disperazione, etc. che di regola accompagnano il vissuto connesso a determinati eventi della vita), chiede d’esser rinvenuta anche con riguardo al danno biologico, giacche’ le conseguenze che derivano dall’aggressione temporanea o permanente all’integrita’ psicofisica della persona (suscettibili di accertamento medico-legale), nella misura in cui esplicano un’incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacita’ di produrre reddito) (per riprendere testualmente la definizione fornita dall’articolo 138 del codice delle assicurazioni private), altro non fanno che tradursi o riflettersi (mediate dall’accertamento medico-legale che le esprime come limitazioni funzionali della diade psiche/corpo) nei termini propri della âEuroËœsofferenza’ e, dunque del dolore che di regola (comunemente) tali limitazioni producono a carico del danneggiato (al di la’ del dolore fisico come sensazione piu’ o meno spiacevole o fastidiosa) a cagione della forzata rinuncia alla coltivazione delle proprie abitudini quotidiane, o dell’imposto abbandono (temporaneo o meno) dell’ambito delle relazioni personali piu’ significative, secondo le scansioni, i termini o la qualita’ delle consuetudini di vita sino ad allora conservate.
21. L’insistito riferimento alla dimensione della sofferenza (o del âEuroËœdolore’) quale dimensione âEuroËœcomune’ delle differenti realta’ del danno morale e del danno biologico (entrambi quali conseguenze avvertite dalla persona in interiore homine con immediatezza o, mediatamente, attraverso la frustrante sottrazione degli appagamenti della quotidianita’ e della vita di relazione che la lesione psicofisica impone) assume un particolare significato con riguardo al caso in esame, tenuto conto della specifica natura del danno alla salute concretamente riscontrato a carico dell’odierna ricorrente, che il consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha identificato (secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente: v. pag. 4 del ricorso) in una globale limitazione ai gradi terminali dei movimenti della caviglia (idonei a determinare un danno biologico nella misura del 3-4%), nonche’ in lesioni psichiche “correlate al decesso (del quale probabilmente la perizianda si sente corresponsabile) di una cara amica che viaggiava a bordo dello stesso mezzo seduta accanto al posto di guida, e’ di tutta evidenza che il disturbo post traumatico da stress (…) e’ attualmente significativamente attenuato; residua tuttavia una modesta quota di ansia, in particolare in occasione della guida dell’automobile, che puo’ essere ammessa al risarcimento con l’attribuzione di una ulteriore percentuale in misura del 3-4%” (v. pag. 4 cit.).
22. Tali esiti delle lesioni riportate dalla (OMISSIS) furono complessivamente ritenuti dal c.t.u. tali da determinare un’invalidita’ a titolo di danno biologico permanente pari al 7% (/0C. u/t. cit.).
23. A tale danno biologico (sia pure irritualmente ridotto alla misura del 4% dal giudice d’appello, in violazione del giudicato implicito formatosi sull’entita’ riconosciuta dal primo giudice) – il Tribunale di Foggia ha ritenuto di ricondurre integralmente il danno morale rivendicato dalla (OMISSIS): e tanto, allo scopo di evitare duplicazioni, non avendo quest’ultima fornito alcuna prova ulteriore e diversa rispetto alla circostanza relativa allo stress emotivo provocato a carico della (OMISSIS) dal decesso dell’amica trasportata a bordo, gia’ valutato ai fini della liquidazione del danno biologico (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

 

Il danno conseguente alla lesione dell’integrità psicologica della persona

24. L’operazione cosi’ eseguita dal giudice a quo, lungi dal manifestare una pretesa confusione tra le categorie del danno biologico e del danno morale (come asserito dall’odierna ricorrente, ma che lo stesso tribunale ha mostrato di tenere ben distinti nella rispettiva identita’ di conseguenze connesse alla dimensione dinamico-relazionale, da un lato, e alla sfera meramente psicologica ed emotiva, dall’altro: cfr. pagg. 4-6 della sentenza impugnata), dev’essere piuttosto intesa secondo la finalita’ espressamente evidenziata dallo stesso giudice d’appello, ossia come diretta a scongiurare l’evidente duplicazione risarcitoria che si sarebbe prodotta la’ dove, accanto alla liquidazione del danno biologico consistito nella compromissione psicologica dovuta allo stress emotivo sofferto dalla (OMISSIS) a seguito del decesso della persona trasportata sul proprio mezzo, si fosse liquidata un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno morale, in considerazione del particolare turbamento affettivo, psicologico od emotivo eventualmente connesso al medesimo evento (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
25. Al riguardo, e’ appena il caso di sottolineare come, la’ dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un’abituale, normale o comprensibile, alterazione dell’equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrita’ psicologica, non piu’ di un danno morale avra’ a discorrersi, bensi’ di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un’incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. articolo 138 c.d.a.) (in thema v. altresi’ Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019 in motivazione).
26. Con specifico riferimento alle aggressioni della persona che si traducono in una lesione della relativa integrita’ psicologica, infatti, il superamento della sottile linea di confine tra la mera compromissione emotivo-affettiva e la degenerazione patologica (un discrimine talora sfuggente, benche’ pur sempre determinabile, in termini logico-scientifici), vale ad imporre una corrispondente riformulazione categoriale della fenomenologia delle conseguenze dannose rilevate, dovendo ravvisarsi gli estremi del danno morale la’ dove quel confine non sia superato (rimanendosi sul piano di una maggiore o minore alterazione dell’equilibrio emotivo-affettivo del danneggiato), e dovendo, per converso, riconoscersi gli estremi del danno biologico la’ dove la compro-missione di quell’equilibrio sia accertabile, sul piano medico legale, come lesione psicologica capace di esplicare una rilevabile incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

 

Il danno conseguente alla lesione dell’integrità psicologica della persona

27. Rimane naturalmente pur sempre aperta al danneggiato la possibilita’ di dimostrare l’eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani in precedenza rilevati (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui diversi piani del danno morale e del danno biologico): in tal caso, tuttavia, sara’ cura dell’interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversita’ di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell’effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
28. A tal fine, tuttavia, la possibilita’ di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in se’ considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l’eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovra’ ritenersi tanto piu’ limitata quanto piu’ ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l’entita’ dell’invalidita’ riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneita’ di fatti lesivi di significativa ed elevata gravita’ a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneita’ delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entita’ ad assorbire, secondo un criterio di normalita’, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
29. Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entita’, corrispondera’ un maggior rigore nell’allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entita’ (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
30. Nel caso di specie, avendo il giudice a quo espressamente sottolineato la mancata offerta, da parte dell’odierna ricorrente, di elementi di prova o l’allegazione di circostanze o fatti diversi da quelli gia’ considerati nella valutazione del danno biologico (di natura psicologica) riscontrato a carico della (OMISSIS) (nella misura del 3-4%), le odierne censure avanzate dalla ricorrente devono ritenersi radicalmente prive di fondamento.
31. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo, l’assorbimento del secondo e l’infondatezza delle restanti censure esaminate, dev’essere disposta la cassazione della sentenza pugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Tribunale di Foggia, in persona di altro magistrato, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbe il secondo, rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Foggia, in persona di altro magistrato, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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