Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11460.
La massima estrapolata:
Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un “facere”, per la quale non sia indicato alcun valore, quest’ultima, non essendo meramente accessoria o specificativa della prima, deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, sicché il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace. (Nella specie, la S.C., adita in sede di regolamento, ha affermato la competenza per valore del tribunale, con riguardo alla causa in cui il cliente di una compagnia telefonica aveva chiesto la condanna di quest’ultima, da un lato, alla restituzione di una somma di denaro quale conseguenza della cessazione del rapporto, e dall’altro al “facere” consistente nel completamento della procedura di migrazione ad altro gestore).
Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11460
Data udienza 27 febbraio 2020
Tag – parola chiave: COMPETENZA – COMPETENZA PER TERRITORIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9056-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 39594/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l’11/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PEPE ALESSANDRO che chiede che la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.
CONSIDERATO
Che:
(OMISSIS) proponeva regolamento di necessario avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva declinato la competenza per valore in favore del Giudice di Pace della stessa citta’, a fronte della domanda con cui il deducente aveva chiesto alla (OMISSIS), s.p.a.,:
1) l’accertamento della cessazione di una utenza telefonica per migrazione ad altro gestore;
2) la conseguente inesistenza del credito riportato in alcune fatture della societa’ convenuta;
3) la conseguente condanna alla restituzione delle somme pagate indebitamente;
4) la condanna al completamento della procedura di migrazione;
5) la condanna al risarcimento da commisurarsi all’indennizzo fissato dall’Autorita’ garante per le comunicazioni fino a 2.000,00 Euro; il Tribunale rilevava che l’attore aveva rinunciato alla domanda sub 5), e che la competenza per valore si era consolidata in capo al Giudice di pace; il deducente pone a fondamento del regolamento due motivi, corredati da memoria.
RILEVATO
Che:
con il primo motivo si prospetta la violazione degli articoli 9, 10, comma 2, 104 c.p.c., articolo 360 c.p.c., n. 5, poiche’ il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare il cumulo di domande di valore determinato con quella di valore indeterminato, inerente all’accertamento della cessazione dell’utenza, e con quella di valore indeterminabile, non meramente accessoria, inerente alla condanna al completamento della procedura di migrazione;
con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’articolo 10 c.p.c., comma 1 e 2, articolo 360 c.p.c., n. 5, poiche’ il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che la rinuncia parziale in corso di causa non sposta la competenza per valore, che altrimenti sarebbe rimessa alla strategia dell’attore, determinandosi infatti al momento della sua proposizione;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che:
deve darsi seguito ai tradizionali orientamenti secondo i quali:
a) si procede al cumulo delle varie domande proposte contro la medesima persona (articolo 10 c.p.c., comma 2) anche quando il valore di ciascuna di essa, in mancanza di indicazioni al riguardo, si determina in base al disposto dell’articolo 14 c.p.c., comma 1, (che, per le cause relative a somme di denaro, fa riferimento al valore pari al massimo della competenza del giudice adito), tranne che per le voci che configurino elementi e specificazioni della medesima domanda (Cass., 29/08/1973, n. 2388, Cass., 20/02/1999, n. 1425);
b) il momento in cui si cristallizza la competenza per valore e’ quello della proposizione della domanda, a mente dell’articolo 10 c.p.c., in ulteriore coerenza con l’articolo 5 c.p.c., senza che rilevino, quindi, riduzioni pur possibili in corso di causa, altrimenti rimettendosi all’attore lo spostamento, in tesi strategico, della stessa (cfr. Cass., 20/04/2006, n. 9250, Cass., 05/09/2006, n. 19060, Cass., 13/09/2012, n. 15338);
nel caso, e’ evidente che la domanda di condanna al “facere”, sintetizzata sub 4) in parte narrativa, e’ di valore indeterminabile, e non meramente specificativa ovvero accessoria rispetto alle domande dirette a ottenere l’accertamento di scioglimento del contratto e quello dell’inesistenza di pretesi crediti ad esso relativi, con conseguente condanna alla restituzione di somme in danaro;
fermo restando che la rinuncia alla domanda che sia successiva all’introduzione della causa rimane come detto irrilevante, ne discende il radicamento della competenza del Tribunale;
alla richiesta liquidazione delle spese di patrocinio a spese dello Stato al momento oggetto di ammissione anticipata e provvisoria – quale formulata da parte ricorrente in uno alla memoria depositata, provvedera’ il giudice che avra’ pronunciato la sentenza passata in giudicato se non quello del rinvio, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, comma 2.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma, e condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese processuali del ricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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