Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 26 luglio 2019, n. 20385.
La massima estrapolata:
Il cumulo dei redditi dei coniugi ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato è escluso anche in relazione alle cause di separazione consensuale, poiché tali procedimenti non prescindono dalla presenza di interessi confliggenti tra i coniugi
Sentenza 26 luglio 2019, n. 20385
Data udienza 9 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29875/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con procura –
avverso il decreto n. 121/2010 del TRIBUNALE di FORLI’, depositato il 25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con delibera del 28 settembre 2010 l’Ordine degli avvocati di Forli’-Cesena ammetteva (in via provvisoria) (OMISSIS) al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento di separazione personale dei coniugi, poi introdotto innanzi al Tribunale di Forli’ e concluso con decreto di omologazione delle condizioni di separazione del 21 ottobre 2011.
Su istanza dell’Agenzia territoriale delle entrate, il Tribunale di Forli’, revocava – con decreto depositato il 25 novembre 2014 l’ammissione al patrocinio, sulla base della stima del reddito percepito nel 2009 dal nucleo familiare della ricorrente, pari a Euro 26.449, ottenuta cumulando il reddito personale dell’istante (Euro 10.118, somma inferiore al limite massimo di Euro 10.628,16 Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articoli 76 e 92) con quello del coniuge (Euro 16.331).
2. Avverso il decreto di revoca ricorre per cassazione (OMISSIS) nei confronti del Ministero della giustizia e dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate, non costituitasi con controricorso nel termine di cui all’articolo 370 c.p.c., ha depositato memoria “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.
Rilevata la nullita’ della notificazione al Ministero della giustizia, effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziche’ presso l’Avvocatura generale dello Stato, con ordinanza interlocutoria n. 13025/2018 questa Corte disponeva la rinnovazione della notificazione.
Rinnovata la notificazione, l’intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese.
La causa, inizialmente assegnata alla trattazione in camera di consiglio, e’ stata rimessa, anche a seguito della richiesta della Procura Generale, alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria depositata il 15 gennaio 2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Il ricorso e’ articolato in un unico motivo con cui la ricorrente lamenta che il Tribunale di Forli’, cumulando, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il suo reddito con quello del coniuge, ha violato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76: l’articolo, al comma 4, impone di considerare il solo reddito dell’istante nei “processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi” e tra tali processi rientrano anche quelli di separazione consensuale dei coniugi in quanto; anche se i coniugi riescono a trovare un accordo circa le condizioni di separazione – afferma la ricorrente – cio’ non comporta il venir meno della contrapposizione dei loro interessi.
Il ricorso pone quindi la questione della cumulabilita’ o meno dei redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale dei coniugi. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, al comma 2, dispone che, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito e’ costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, per poi al comma 4, prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell’istante “quando sono oggetto della causa diritti della personalita’, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.
Occorre pertanto stabilire se il giudizio di separazione di cui all’articolo 711 c.p.c. – che non ha ad oggetto diritti della personalita’ rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi.
Questa Corte si e’ gia’ pronunciata sulla questione in un caso di separazione giudiziale, ove era stata chiamata a stabilire se il reddito del coniuge istante va cumulato con quello dei figli conviventi. La Corte ha affermato che “nelle cause di separazione vi e’ conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l’azione o che e’ convenuto, mentre tale conflitto non e’ predicabile relativamente al figlio convivente, ancorche’ in posizione di adesione ad una delle parti in contesa” (Cass. 30068/2017). D’altro canto – come ha osservato la Procura Generale – che il coniuge controparte non debba essere considerato nell’ambito del procedimento di separazione, ai fini della considerazione dei limiti reddituali di accesso al beneficio, si ricava gia’ dal tenore testuale del citato articolo 76, che, con il riferimento alla convivenza in unico nucleo familiare, “sterilizza” l’eventuale obiezione della persistente convivenza dei coniugi separandi quale ragione di revoca del beneficio, essendo il focus della norma, invece, la declinazione delle possibili variabili del conflitto di interessi, siano i coniugi conviventi oppure no.
L’esclusione del cumulo, ad avviso del Collegio, non va limitata al solo procedimento contenzioso di separazione giudiziale, ma vale anche per il procedimento di separazione su base concordata. Il fatto che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, puo’ avvenire anche unilateralmente (articolo 711 c.p.c., comma 2), non comporta l’assenza di interessi configgenti tra i coniugi. D’altro canto, gli esiti dell’iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell’accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che puo’ ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarieta’ a principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli (cfr. l’articolo 158 c.c., comma 2), come puo’ esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi. Come afferma questa Corte, “in tema di separazione consensuale il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell’accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia; ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa e’ omologata, secondo la fattispecie complessa cui da’ vita il procedimento di cui all’articolo 711 c.p.c., in relazione all’articolo 158 c.c., comma 1, in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica” (cosi’ Cass. 9174/2008).
Infine, come osserva la Procura Generale, in una interpretazione complessiva che sia orientata anche alle conseguenze di sistema della tesi prescelta, lo stabilire che il patrocinio a spese dello Stato, a parita’ di condizioni materiali e reddituali, non abbia luogo per l’opzione per una separazione consensuale e invece possa darsi se i coniugi instano per la separazione giudiziale sembra un indirizzo suscettibile di produrre effetti distorsivi, nel senso che incentiva ex se la scelta per questo secondo modulo anche laddove in principio non ve ne sarebbe stata ragione, in contrasto con il favore per le composizioni e le forme semplificate, non per l’accentuazione del conflitto e le modalita’ piu’ complesse.
II. Il ricorso e’ quindi accolto e il provvedimento di revoca, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, e’ cassato senza rinvio in quanto reso in assenza dei presupposti per la sua pronuncia.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna in solido l’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del processo in favore della ricorrente che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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