Il criterio distintivo tra il reato di uccellagione e quello di caccia con mezzi vietati

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 21 maggio 2020, n. 15561.

Massima estrapolata:

Il criterio distintivo tra il reato di uccellagione di cui all’art. 30, comma 1, lett. e), della legge 10 febbraio 1992, n. 157 e quello di caccia con mezzi vietati, previsto dall’art. 30, comma 1, lett. h), della medesima legge, è rappresentato dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un rischio di depauperamento indiscriminato della fauna selvatica a causa delle modalità dell’esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati, diversi dalle armi da sparo. (In applicazione del principio la Corte ha reputato immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrato il reato di uccellagione dalla cattura di alcuni esemplari di specie aviarie protette mediante l’utilizzo di 74 trappole a scatto di tipo “sep”, posizionate su un ampio tratto di boscaglia e per un lungo periodo di tempo).

Sentenza 21 maggio 2020, n. 15561

Data udienza 3 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Caccia – Uccellagione – Caccia con mezzi vietati – Uccellagione – Distinzione – Criterio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 02/04/2019 del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MACRI’ Ubalda;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, MOLINO Pietro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 2 aprile 2019 il Tribunale di Brescia ha condannato (OMISSIS) alle pene di legge per il reato di cui all’articolo 81 cpv c.p., L. n. 157 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera c), 30, comma 1, lettera b), e), h), per aver esercitato la caccia, utilizzando 74 trappole a scatto di tipo “sep”, nonche’ 2 fringuelli, 1 peppola, 1 frosone, tutte specie particolarmente protette, ed abbattendo 5 pettirossi, in (OMISSIS).
2. Con il primo motivo di ricorso l’imputato eccepisce la violazione di legge. Dopo aver ricostruito il sistema normativo in materia, ricorda che non vi e’ uccellagione quando, per il numero e le caratteristiche della fauna selvatica catturata, sia ammessa la cattura di qualche singolo esemplare. Precisa che la contravvenzione va ricondotta nell’alveo della lettera h) e non della L. n. 157 del 1992, articolo 30, lettera e).
Con il secondo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, perche’ gli era stato contestato l’esercizio della caccia, non dell’uccellagione, cosicche’ il Tribunale non poteva ritenere provata, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, sia la commissione del reato di uccellagione che di caccia con mezzi vietati che, peraltro, non poteva coesistere con la contravvenzione di cui all’articolo 30, lettera e). Ritiene violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’articolo 521 c.p.p., per il mutamento del fatto. Ne’ poteva attribuirsi rilevanza al suo comportamento processuale, laddove aveva chiesto la riqualificazione dell’imputazione dell’articolo 30, lettera e) per ricomprenderla in quella della L. n. 157 del 1992, lettera h), pure contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato.
Il Tribunale di Brescia ha accertato sulla base del verbale di sequestro, dell’annotazione di polizia giudiziaria, nonche’ della deposizione dell’operante di polizia giudiziaria, che l’imputato aveva commesso i reati ascrittigli. Il (OMISSIS) aveva ammesso con gli operanti di essere proprietario delle trappole ed aveva collaborato con loro mostrando altre trappole, nel complesso 74, abilmente nascoste e posizionate nella faggeta, alcune delle quali fissate con avvitatore ai tronchi degli alberi. Erano stati poi sequestrati gli esemplari di avifauna abbattuti e le trappole, mentre gli esemplari detenuti in gabbia erano stati liberati sul posto perche’ atti al volo. In particolare, il Tribunale ha ritenuto integrato il reato di uccellagione, poiche’ la condotta era caratterizzata dalla particolare offensivita’ nell’utilizzo di un numero considerevole di trappole a scatto, posizionate su un ampio tratto di boscaglia e per un significativo lasso di tempo. L’uccellagione e’ infatti diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli appartenenti a specie particolarmente protette come i pettirossi, con il rischio del depauperamento della fauna selvatica, per le tecniche venatorie usate e per l’adozione di mezzi diversi dalle armi da sparo, aventi una potenzialita’ offensiva indeterminata. La decisione e’ in linea con la giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la linea di demarcazione tra l’uccellagione e la caccia con mezzi vietati e’ rappresentata dalla possibilita’, insita solo nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalita’ dell’esercizio venatorio e in considerazione della particolarita’ dei mezzi adoperati (Cass., Sez. 3, n. 11350 del 10/02/2015, Ungaro, Rv. 262808). Il ricorrente ha insistito che la sua condotta doveva essere qualificata ai sensi della lettera h) piuttosto che della lettera e) e che comunque non era stata contestata l’uccellagione. Sennonche’, non solo l’uccellagione e’ stata contemplata e descritta nel capo d’imputazione, ma e’ stata oggetto anche di specifico accertamento nel provvedimento impugnato. Come spiegato nella sentenza di questa Sezione, n. 7861 del 12/01/2016, Vassalini, Rv. 266278-01, l’uccellagione e’ vietata dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 3, unitamente alla cattura di uccelli e mammiferi selvatici nonche’ al prelievo di uova, nidi e piccoli nati. Chi esercita tale pratica e’ punito con un anno di arresto o, in alternativa, con l’ammenda. La distinzione tra l’uccellagione e le altre forme di caccia attiene all’oggetto ed al mezzo usato. Con riferimento all’oggetto, la prima ricomprende ogni genere di uccelli, mentre la seconda ogni tipo di fauna selvatica ad eccezione di talpe, ratti, topi ed arvicole ai sensi del L. n. 157 del 1992, articolo 2, comma 2. Quanto al mezzo usato, la seconda prevede le armi da sparo, la prima qualsiasi altro mezzo. Considerato che il reato di uccellagione e’ integrato da qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, ne consegue che la fattispecie incriminatrice e’ configurata come un reato di pericolo a consumazione anticipata. Non e’ richiesta l’effettiva cattura degli animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione di mezzi, quali le trappole e le reti, idonei allo scopo. Il legislatore si propone infatti di punire i sistemi di cattura con potenzialita’ offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna, e cio’ a prescindere dall’abbattimento o meno degli animali, con la conseguenza che il reato si perfeziona anche nel caso in cui la cattura non si sia in concreto verificata (Cass., Sez. 3, n. 3090 del 12/01/1996, Marconi, Rv. 205043). Pertanto, si appalesa logica e razionale la motivazione della sentenza impugnata laddove ha valorizzato la presenza delle trappole e dei richiami per individuare gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, circostanze descritte anche nel capo d’imputazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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