Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 dicembre 2020| n. 27587.
Il creditore che agisce per il pagamento deve provare il titolo del suo diritto, nonchè il mancato pagamento poichè il pagamento ha un’efficacia estintiva la cui prova è a carico del debitore che l’eccepisce. L’onere della prova è a carico del creditore il quale, a forte di un pagamento avente efficacia estintiva ed eseguito con riferimento ad un determinato credito, controdeduca che il pagamento debba essere imputato ad un credito diverso da quello indicato dal debitore. Tuttavia, in caso di crediti di natura omogenea, la facolta’ del debitore di indicare a quale debito si debba imputare il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso. Una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, é giuridicamente inefficace.
Ordinanza|2 dicembre 2020| n. 27587
Data udienza 10 settembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Canoni di locazione – Prova del pagamento – Comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva – Onere del creditore di provare l’imputazione ad un credito diverso – Difetto di autosufficienza dei motivi – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1322-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DEL GRUPPO DELLA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1616/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI CHIARA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 123/2017, condannava l’Agenzia del Territorio a pagare al Fondo Pensioni del personale del gruppo (OMISSIS) la somma di Euro 6076,51, oltre accessori, per canoni locatizi in relazione ad un immobile sito in Brescia.
L’Agenzia del Territorio proponeva appello principale – adducendo l’omesso conteggio di un pagamento di Euro 6000 che sarebbe avvenuto il 12 marzo 2008 – cui il Fondo Pensioni resisteva, proponendo appello incidentale.
La Corte d’appello di Brescia rigettava entrambi gli appelli con sentenza del 25 ottobre 2018.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, dal quale il Fondo Pensioni si e’ difeso con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso e’ basato su un unico motivo, che denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.
La corte territoriale avrebbe reputato sussistente il pagamento in precedenza “non considerato dal Tribunale”, ma avrebbe altresi’ ritenuto che l’appellante principale non avrebbe provato che tale pagamento fosse “imputabile alle somme di cui e’ causa”, pur dando atto implicitamente della non indicazione da parte del Fondo Pensioni di una diversa imputazione. Cosi’ sarebbe stato violato l’articolo 2697 c.c., dato che la giurisprudenza consolidata insegnerebbe che, quando il debitore di un determinato debito eccepisce di avere adempiuto, spetta al creditore, che sostiene imputabile detto pagamento ad un altro debito, allegare e provare l’ulteriore debito e i presupposti per tale imputazione ai sensi dell’articolo 1193 c.c.; e nel caso in esame il Fondo Pensioni non avrebbe indicato possibili diverse imputazioni. Si citano arresti di questa Suprema Corte, tra cui la recente Cass., sez. 2, 9 novembre 2012 n. 19527.
Questa sentenza, in effetti, e’ massimata come segue: “Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacche’ il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. L’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facolta’ del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicche’ una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, e’ giuridicamente inefficace” – sulla tematica, si osserva per mera completezza, questa Suprema Corte si e’ espressa, tra le pronunce massimate, con la conforme Cass. sez. 6 – 3, ord. 21 novembre 2014 n. 24837 (“Nel caso in cui il debitore abbia provato il pagamento integrale di una fattura sulla base della dicitura “pagamento effettuato” manoscritta sul documento e mai contestata dal creditore, grava su quest’ultimo l’onere di controdedurre e dimostrare che quel pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.”) e con la puntuale Cass. sez. 6 – 1, ord. 6 novembre 2017 n. 26275 (“In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non puo’ trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), cosi’ da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove cio’ sia contestato dal creditore.”)
Peraltro, dirimente, e nel senso di una evidente inammissibiilita’, risulta la carenza di autosufficienza del ricorso in ordine alla pretesa mancanza di imputazioni diverse del Fondo Pensioni, perche’ nulla viene riportato dalla comparsa di primo grado (e non vi e’ autosufficienza neanche sul contenuto dell’atto di opposizione), e parimenti nulla a proposito del contenuto della comparsa d’appello. A cio’ si aggiunga che, a ben guardare l’effettivo contenuto delle doglianze, in realta’ viene messa in discussione una sostanza fattuale, ovvero gli esiti di una consulenza tecnica d’ufficio contabile: ulteriore fonte di inammissibilita’.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonche’ agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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