Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 22 maggio 2019, n. 13707.
La massima estrapolata:
Il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è assoggettato alla prescrizione prevista dall’art. 2956, comma 1, n. 2), c.c.; le prescrizioni presuntive, infatti, non operano quando il contratto, dal quale trae origine il credito, sia stipulato per iscritto e nel gratuito patrocinio il compenso viene liquidato solo in base ad un decreto emesso dal giudice compentente a seguito di presentazione di una richiesta scritta.
Ordinanza 22 maggio 2019, n. 13707
Data udienza 5 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36403-2018 proposto da:
(OMISSIS), SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 4069/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 21/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Procura Generale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione contro decreto del Presidente della Corte d’appello di Ancona, che ha accolto l’opposizione proposta dall’avv. (OMISSIS), il quale si era vista respingere la propria richiesta di liquidazione del compenso per l’attivita’ svolta in favore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio in un processo penale, essendo decorsi oltre tre anni dalla data di conclusione del procedimento.
Il Presidente ha riformato il provvedimento in base al rilievo che il meccanismo previsto per la liquidazione e’ contrassegnato da formalita’ tali da rendere inapplicabile la disciplina della prescrizione presuntiva, la cui ratio si fonda su considerazioni improponibili nel rapporto fra lo Stato e il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
Il ricorso e’ proposto sulla base di un solo motivo, cui l’avv. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dell’articolo 2656 c.c., n. 2. Si sostiene che il credito del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio non e’ soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ma a quella breve di tre anni.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilita’ di definizione nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il motivo e’ infondato.
Le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalita’, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione ne’ rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell’obbligo di pagamento del dovuto (Cass. n. 8200/2006; n. 10379/2018)
Ora se questa e’ la ragione che giustifica la prescrizione presuntiva e’ chiaro che essa non e’ applicabile per definizione al credito del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, tenuto conto che la liquidazione implica apposita richiesta scritta del difensore al giudice competente, che a sua volta provvede sulla liquidazione con decreto.
E’ quindi inconcepibile che ci sia un pagamento cui non faccia riscontro un documento scritto, il che paralizza in radice l’applicabilita’ della prescrizione presuntiva nella materia in esame, come recentemente stabilito da questa stessa sezione in materia di pagamento per compensi professionali di avvocato per attivita’ svolta in difesa di collaboratore di giustizia (Cass. n. 30539/2017).
In quella occasione la Corte fece applicazione del principio, pertinente pure alla materia in esame, secondo cui “esula dalla previsione della norma di cui all’articolo 2956 c.c., n. 2, il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, articoli 324 e 325, puo’ effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento (Cass. n. 1304/2005).
In conclusione il ricorso e’ rigettato, con addebito di spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettaria nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui
Leave a Reply