Il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto

Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18830.

La massima estrapolata:

Il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un’istanza di rimborso d’imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l’Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall’Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dall’art .57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all’originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso.

Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18830

Data udienza 13 luglio 2020

Tag/parola chiave: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2041-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4214/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.p.a. ” (OMISSIS)” avverso un provvedimento di diniego rimborso di IVA a credito del 2004; la CTR ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse inammissibilmente addotto in appello nuove eccezioni, in tal modo violando il Decreto Legislativo n. 542 del 1996, articolo 57.

CONSIDERATO

che il ricorso e’ affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto che l’Agenzia delle entrate in appello avesse inammissibilmente integrato le ragioni del diniego di rimborso IVA a credito rispetto alle difese esposte in primo grado, si da incorrere nella violazione del Decreto Legislativo n. 542 del 1992, articolo 57; invero era incontestato che l’ufficio aveva negato il rimborso per mancanza di idonea documentazione giustificativa del credito IVA e nel giudizio di secondo grado l’ufficio si era limitato ad insistere sulla carenza di tale idonea documentazione giustificativa; in materia di rimborso d’imposta doveva invero ritenersi che la societa’ contribuente rivestisse la qualifica di attrice in senso formale e sostanziale, si che era suo onere provare in giudizio i presupposti del chiesto rimborso; e l’ufficio poteva limitarsi ad indicare genericamente le ragioni del diniego e di dedurre ulteriormente nel corso del giudizio su tale diniego con eccezioni qualificabili come difese, proponibili in quanto tali anche in appello senza alcuna limitazione;
che la societa’ contribuente si e’ costituita con controricorso ed ha presentato altresi’ memoria difensiva;
che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e’ fondato;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass. n. 23587 del 2016; Cass. n. 10195 del 2016; Cass. n. 6246 del 2012), nel processo tributario, il contribuente, quando impugna il silenzio rifiuto formatosi su di un’istanza di rimborso, deve dimostrare che in punto di fatto non sussista alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l’amministrazione finanziaria puo’, da parte sua, difendersi a tutto campo, senza doversi ritenere vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, si che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall’ufficio anche in grado di appello, a prescindere dalla preclusione posta dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all’originario tema del decidere e cioe’ la sussistenza o meno di presupposti idonei a legittimare il rifiuto del chiesto rimborso; invero, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, comma 2, ha ad oggetto le eccezioni in senso tecnico e cioe’ quegli strumenti processuali con i quali il contribuente, quale convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilita’ dell’ufficio di difendersi dalle contestazioni gia’ dedotte in giudizio; invero le difese, le argomentazioni e le prospettazioni finalizzate a contestare la fondatezza di un’eccezione, non possono qualificarsi, a loro volta, come eccezioni in senso tecnico;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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