Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17713.
Il contratto tipico di amministrazione di condominio è riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso
Il contratto tipico di amministrazione di condominio è riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso. Il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio, poi, prevedono che l’assemblea sia esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell’amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile.
Ordinanza|| n. 17713. Il contratto tipico di amministrazione di condominio è riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso
Data udienza 31 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio negli edifici – Amministratore – Compenso – Diritto dell’amministratore al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute – Mancata approvazione del rendiconto annuale di gestione – Configurabilità – Esclusione – Fattispecie relativa a controversia soggetta all’applicazione della disciplina antecedente alla novella n. 220/2012
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