Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|| n. 20267. 

Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem

Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem di talché la sussistenza del rapporto non può essere esclusa per il sol fatto dell’assenza del contratto sottoscritto tra le parti.

Ordinanza|| n. 20267. Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem 

Data udienza 21 giugno  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Somministrazione (contratto di) – In genere (nozione, caratteri, distinzioni) somministrazione di energia elettrica – Forma scritta – Necessità – Esclusione – Conclusione per “facta concludentia” – Ammissibilità.

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