Il contratto atipico di mantenimento o di vitalizio alimentare o assistenziale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 32439.

Il contratto atipico di mantenimento o di vitalizio alimentare o assistenziale

Il contratto atipico di mantenimento o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall’alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.

Sentenza|| n. 32439. Il contratto atipico di mantenimento o di vitalizio alimentare o assistenziale

Data udienza 15 novembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto atipico di mantenimento – Vitalizio alimentare o assistenziale – Alienazione di un bene – Corrispettivo – Mantenimento ed assistenza vita natural durante – Elemento aleatorio – Durata della vita del vitaliziato – Entità delle prestazioni a carico del vitaliziante – Valutazione economica delle prestazioni

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