Il contenuto dell’obbligo di ottemperanza

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 27 settembre 2019, n. 6486.

La massima estrapolata:

Il contenuto dell’obbligo di ottemperanza al giudicato va definito tenendo conto della questione dedotta in sede di cognizione e dell’effetto conformativo della decisione da ottemperare.

Sentenza 27 settembre 2019, n. 6486

Data udienza 4 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2560 del 2015, proposto da
Pa. Da., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ma. e Vi. Pa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ca. De. Pr. in Roma, viale (…);
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato St. Ri., domiciliata in Roma, via (…);
nei confronti
Ma. Gi. ed altri, non costituiti in giudizio;
ed altri;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 07611/2014, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2019 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Pa., Ri., Ma., To.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Il sig. Pa. Da. ha interposto appello nei confronti della sentenza 16 luglio 2014, n. 7611 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, che ha dichiarato inammissibili il suo ricorso ed i motivi aggiunti avverso la determinazione regionale in data 10 agosto 2012 avente ad oggetto la riformulazione della graduatoria (approvata con determinazione del 2 febbraio 2009) della progressione verticale per la copertura di centonovantasei posti a tempo pieno ed indeterminato in categoria D, posizione economica D1, nei ruoli della Giunta regionale del Lazio, in esecuzione della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1368 del 2012.
Espone che con determinazione del 31 ottobre 2007 è stata indetta la selezione per la progressione verticale suindicata; avverso la graduatoria, approvata con la già ricordata determinazione del 2 febbraio 2009, proponeva ricorso la sig.ra Ve. Id.; con sentenza n. 1368 del 2012 il Consiglio di Stato ha annullato parzialmente la graduatoria, ordinando alla Regione di riformularla con la posposizione alla sig.ra Ve. di undici dipendenti, tra cui il sig. Pa., odierno ricorrente. La Regione Lazio, in esecuzione della sentenza, con la determinazione del 10 agosto 2012 collocava la sig.ra Ve. al posto n. 196 della graduatoria, ultimo disponibile.
2. – Con il ricorso in primo grado ed i motivi aggiunti il sig. Pa. ha impugnato la nuova graduatoria, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, allegando, tra l’altro, che, nelle more, il sig. Ma. Gi., collocato al posto n. 194, era stato dispensato dal servizio con decorrenza 16 giugno 2011, mentre i signori Te. Al. e Ma. Ma. Ro., che pure lo precedevano in graduatoria, erano stati collocati a riposo, contestando altresì il punteggio attribuito ai signori Ri., Sa. e Ma.; in ogni caso evidenziando che egli avrebbe dovuto essere collocato in posizione utile nella graduatoria.
3. – La sentenza appellata ha dichiarato inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti nella considerazione dell’irritualità /nullità della notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti alla Regione Lazio, adempimento effettuato presso gli uffici di via (omissis), e non presso la sede legale dell’ente, sita in Roma, alla via (omissis) n. (omissis) la sentenza ha comunque rilevato che il ricorso è anche infondato nel merito, atteso che la nuova graduatoria, adottata in esecuzione del giudicato, ha anch’essa efficacia retroattiva al 2009, conseguendone che correttamente l’Amministrazione ha inserito in graduatoria anche i soggetti a vario titolo cessati dal servizio nell’anno 2011. La sentenza ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum nell’assorbente considerazione che gli intervenienti, anch’essi posposti alla sig.ra Ve. nella nuova graduatoria, versavano nella stessa posizione del sig. Pa., sì che, rivestendo la qualifica di cointeressati, avrebbero dovuto proporre autonomo ricorso.
4.- Con il ricorso in appello il sig. Pa. ha dedotto l’erroneità della sentenza appellata anzitutto in relazione alla statuizione di nullità della notifica (e conseguente inammissibilità del ricorso) e poi anche in relazione alla inclusione nella nuova graduatoria dei soggetti già collocati a riposo.
5. – Si sono costituiti in resistenza la Regione Lazio ed i signori Ma. Gr. e Sa. Al., chiedendo la reiezione dell’appello (i controinteressati eccependone anche la tardività ).
6. – Si è altresì costituita in resistenza la sig.ra Ri. Fr. eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’appello ed esperendo al contempo appello incidentale condizionato con il quale ha riproposto l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti, implicitamente assorbita dalla sentenza.
7.- All’udienza pubblica del 4 aprile 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Il primo motivo dell’appello principale censura la statuizione di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione, non effettuata presso la sede legale della Regione Lazio in Roma, alla via (omissis), civico n. (omissis) ma presso gli uffici di via (omissis) civico n. (omissis) Assume l’appellante che gli atti notificati sono stati ricevuti “a mani” dalla dott.ssa Vi., impiegata addetta alla ricezione, con il ruolo di “dirigente Area Flussi e Protocollo Generale”, elementi denotanti che la notifica ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell’ente il ricorso.
Il motivo è infondato.
A norma dell’art. 145 Cod. proc. civ. la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante od alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
Tale stessa disciplina è applicabile agli enti pubblici non statali, quale è, appunto, la Regione, con la conseguenza che la notificazione non effettuata presso la sede legale deve ritenersi nulla.
2. – Nonostante la portata assorbente, ai fini del decidere, di tale motivo, ritiene il Collegio opportuno, nell’ipotesi che gli uffici di via (omissis) possano configurarsi alla stregua di sede effettiva, esaminare, brevemente, le ulteriori censure dedotte.
In particolare, con il secondo motivo viene dedotto l’illegittimo inserimento in graduatoria di soggetti collocati a riposo prima della pubblicazione della sentenza (12 marzo 2012) e dell’adozione della nuova graduatoria (10 agosto 2012), e che dunque a quell’epoca non facevano più parte dell’organico regionale.
Il motivo è infondato.
Infatti, anche a prescindere dalla caratterizzazione dell’avviso quale selezione per progressione verticale del personale di categoria C, tendenzialmente precludente lo scorrimento della graduatoria, deve essere valutata l’efficacia retroattiva del giudicato di annullamento, connessa agli effetti eliminatorio e ripristinatorio dello status quo ante suoi propri, ragione per cui la sentenza appellata ha rilevato che “correttamente la Regione ha inserito in graduatoria anche i soggetti cessati dal servizio nell’anno 2011 tenuto conto che gli effetti della graduatoria retroagiscono all’anno 2009 quando detti dipendenti ancora erano in servizio”.
3. – Il terzo motivo è poi incentrato sull’assunto per cui in sede di riformulazione della graduatoria, in esecuzione del giudicato, avrebbe dovuto essere rivalutata l’attribuzione del punteggio effettuata nei confronti di taluni concorrenti (in particolare il punteggio attributo alla sig.ra Ma. ed altri).
Anche tale motivo è infondato.
L’impugnata graduatoria del 2012 ha dato esecuzione al giudicato (di cui alla sentenza di questo Consiglio n. 1368 del 2012) relativo ad un giudizio nel quale non erano stati dedotti vizi circa l’attribuzione di tali punteggi, che sono rimasti immutati (e la cui deduzione in questa sede sarebbe peraltro palesemente tardiva).
Secondo costante giurisprudenza, il contenuto dell’obbligo di ottemperanza al giudicato va definito tenendo conto della questione dedotta in sede di cognizione e dell’effetto conformativo della decisione da ottemperare (tra le tante, Cons. Stato, III, 23 luglio 2015, n. 3648). Pertanto legittimamente l’Amministrazione non ha proceduto ad un riesame delle posizioni di tutti i concorrenti.
4. – In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l’appello principale va respinto.
Conseguentemente, deve essere dichiarato improcedibile l’appello incidentale condizionato svolto dalla sig.ra Ri. Fr..
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna l’appellante principale alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese di giudizio, liquidate in euro mille/00 (1.000,00) per ciascuna, per un importo complessivo di euro tremila /00 (3.000,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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