Il Commissario ad acta esplica sempre attività di carattere giurisdizionale

Consiglio di Stato, Sentenza|8 marzo 2021| n. 1941.

Il Commissario ad acta esplica sempre attività di carattere giurisdizionale ed è organo del giudice dell’ottemperanza, per cui i suoi atti non sono riconducibili al regime delle impugnazioni bensì all’immanente controllo del predetto giudice, azionato su ricorso degli interessati nelle forme dell’actio judicati, affinché verifichi la rispondenza dell’attività compiuta dal Commissario al giudicato.

Sentenza|8 marzo 2021| n. 1941

Data udienza 11 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Commissario ad acta – Ordinanza commissariale – Reclamo – Art. 114, comma 6 c.p.a – Errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure – Inammissibilità del ricorso in appello rilevabile d’ufficio – Esclusione dall’ambito cognitorio del giudice di appello

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8325 del 2020, proposto da
Gi. Co., rappresentato e difeso dagli avvocati Fe. La., Fe. Sc. e Al. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. An., Gi. Pi. e An. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lu. Le. in Roma, via (…);
Condominio del fabbricato in Napoli alla via (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato Ba. Della Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ca. Fr., Ga. Na. di D’A. Lu. e Fr. s.n. c. e Ra. Ch. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania 22 giugno 2020 n. 2519, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Condominio del fabbricato in Napoli alla via (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 il Cons. Diego Sabatino e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, comma 2 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 8325 del 2020, Gi. Co. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania 22 giugno 2020 n. 2519, con la quale è stato respinto il reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6 c.p.a., proposto da Gr. Ca. Cr. di Co. Da. & C. s.a.a. avverso l’ordinanza n. 1/2019 adottata dal Commissario ad acta, nominato con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania n. 54 del 16/11/2015 a seguito di sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez.IV n. 4248/2015.
Il giudice di primo grado ha così riassunto i fatti di causa:
“Con atto notificato via pec in data 17/01/2020 e depositato in data 22/01/2020, la resistente Gr. Ca. Cr. di Co. Da. & C. s.a.s. proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. avverso l’ordinanza commissariale indicata in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I.Violazione del giudicato – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria e motivazione – Simulazione procedimentale – Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.p.r. n. 380/2001 in quanto recante un inammissibile divieto di calpestio del lastrico di copertura dei locali al piano terra prospicienti la Piazza dei Martiri e via Domenico Morelli, previa demolizione del solaio sovrapposto a detto preesistente lastrico di copertura laddove il cespite in questione avrebbe natura di terrazza, idonea a essere fruita come tale e, quindi, anche ad essere calpestata;
II.Violazione del giudicato – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria e motivazione – Simulazione procedimentale – Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.p.r. n. 380/2001 in quanto l’organo commissariale avrebbe indebitamente statuito in ordine all’esistenza di una servitù altius non tollendi in favore del Condominio di via Morelli n. 7.
Si costituivano in resistenza al reclamo il Condominio di Via Domenico Morelli n. 7/11 e il Comune di Napoli.
All’udienza camerale del 13 maggio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18, la causa passava in decisione.”
Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R., accantonando le questioni processuali, riteneva infondate le censure proposte contro l’atto commissariale, del quale sottolineava la correttezza in relazione ai contenuti dalla sentenza di quel giudice n. 4248/2015.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure.
Nel giudizio di appello, si sono costituiti il Comune di Napoli e il Condominio del fabbricato in Napoli alla via (omissis), chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2020 il ricorso veniva discusso e la Sezione pubblicava la sentenza 7 gennaio 2021 n. 269, con la quale invitava le parti a pronunciarsi su una questione, rilevabile d’ufficio, di inammissibilità del ricorso in appello, riguardante la stessa impugnabilità degli atti commissariali.
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2021, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. – L’appello è inammissibile.
2. – Con la sopra ricordata sentenza Cons. Stato, 7 gennaio 2021 n. 269, la Sezione ha invitato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., a pronunciarsi su una questione, rilevabile d’ufficio, di inammissibilità del ricorso in appello.
In particolare, la citata decisione afferma:
“che la Sezione pone alle parti una questione, rilevabile d’ufficio, di inammissibilità del ricorso in appello;
che, infatti, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che sono inammissibili gli appelli avverso ordinanze del Tribunale amministrativo regionale che si pronunciano sul reclamo del commissario ad acta (Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2011, n. 443), a meno che non vengano in rilievi questioni pregiudiziali di rito o di merito ovvero questioni relative alle condizioni dell’azione;
che l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dispone che: i) “se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale”; ii) “se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”:
che tale norma, prevista nei casi di controversie decise in udienza pubblica, si applica, essendo espressione del principio generale del contraddittorio (art. 111 Cost.), anche ai procedimenti camerali;
che, pertanto, si assegna alle parti termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie relative alla questione d’ufficio relativa all’inammissibilità del reclamo proposto.”
3. – A seguito della pronuncia, le parti hanno depositato memorie in cui, tuttavia, non sono emerse ragioni per discostarsi dalla evidenziata eccezione di inammissibilità sollevata d’ufficio.
Infatti, riprendendo la giurisprudenza citata nella sentenza che ha sollecitato l’interlocuzione, si deve affermare che l’attività del commissario “ad acta”, “pur essendo sostanzialmente la medesima che avrebbe dovuto essere prestata dalla p.a., ne differisce giuridicamente perché si fonda sull’ordine contenuto nella decisione del giudice amministrativo, alla quale è legata da un nesso di strumentalità, per cui è allo stesso giudice dell’ottemperanza che debbono essere riferiti gli atti commissariali ed è a lui che spetta, in sede di procedimento ex art. 27 n. 4 t.u. Cons. St., la verifica della rispondenza alla proprie indicazioni di tali atti, richiesta con un ulteriore ricorso per l’esecuzione del giudicato” (cfr., ex multis,Consiglio Stato, sez. IV, 14 febbraio 2006, n. 583). Si deve, in definitiva, convenire che il Commissario ad acta esplica sempre attività di carattere giurisdizionale ed è organo del giudice dell’ottemperanza, per cui i suoi atti non sono riconducibili al regime delle impugnazioni bensì all’immanente controllo del predetto giudice, azionato su ricorso degli interessati nelle forme dell’actio judicati, affinché verifichi la rispondenza dell’attività compiuta dal Commissario al giudicato. La peculiare natura giuridica dell’organo commissariale implica l’inestensibilità nei confronti dei suoi atti del regime decadenziale che permea l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi. Del pari, stante l’eccezionalità delle disposizioni che prevedono termini decadenziali, non è estensibile agli atti del commissario il rinvio recato dall’articolo 114, comma 9, del codice del processo con riguardo alle impugnazione avverso i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma precedente, alle disposizioni recate dal libro III del codice con riguardo appunto ai mezzi di impugnazione delle sentenze.”
Nel caso in esame, le questioni sottoposte sono state di carattere sostanziale, ossia inerenti i contenuti dell’attività svolta dal commissario ad acta (in particolare, veniva censurato l’ordine del Commissario nella parte in cui disponeva la non calpestabilità della terrazza in titolarità degli appellanti, rendendola quindi inutilizzabile dagli stessi, e la rinnovazione della trascrizione della servitù altius non tollendi) e quindi esclude dall’ambito cognitorio del giudice di appello, come individuato dalla citata sentenza Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2011, n. 443.
Deve quindi rimarcarsi la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità, sollevata d’ufficio e indicata alle parti a norma dell’art. 73 c.p.a..
4. – L’appello va quindi dichiarato inammissibile. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla particolarità della questione decisa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l’appello n. 8325 del 2020;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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