Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 maggio 2021| n. 12611.
Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell’atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.).
Ordinanza|12 maggio 2021| n. 12611
Data udienza 13 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Proprietà – Contratto preliminare di compravendita – Prezzo – Cessione del credito – Creditore apparente – Decesso del venditore – Contratto definitivo – Eredi – Art. 458 e 1260 c.c. – Nullità della cessione del credito – Atto mortis causa – Interpretazione della volontà delle parti – Cassazione con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14434/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
nonche’ da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 402/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) quale esercente la potesta’ sulla minore (OMISSIS), e (OMISSIS) perche’ fosse accertato il suo diritto di proprieta’ dell’immobile sito in (OMISSIS), o, in subordine, ne fosse disposto il trasferimento ai sensi dell’articolo 2932 c.c..
1.1. A fondamento della pretesa l’ (OMISSIS) aveva posto la scrittura privata denominata contratto preliminare con la quale il 2 gennaio 2006 (OMISSIS) gli aveva promesso in vendita l’immobile indicato al prezzo di Euro 239.000, da pagare in rate mensili da Euro 1000 ciascuna a partire dal 1 gennaio 2006, con contestuale immissione dell’ (OMISSIS) nel possesso del bene.
L’attore aveva riferito che in data 11 ottobre 2006 (OMISSIS) aveva ceduto il credito vantato nei suoi confronti a titolo di prezzo dell’immobile, nella consistenza che sarebbe risultata dopo la sua morte, a tale (OMISSIS), ed aveva altresi’ notificato la cessione all’ (OMISSIS) in data 4 dicembre 20906.
Deceduto (OMISSIS) in data (OMISSIS), e divenuta percio’ impossibile la stipula del contratto definitivo, l’ (OMISSIS), che aveva continuato a versare i ratei mensili, corrispondendoli nelle mani della cessionaria del credito, riteneva che la scrittura privata integrasse un contratto definitivo.
1.2. I convenuti Eredi (OMISSIS) formularono riconvenzionale per chiedere, nell’ordine: l’accertamento della inesistenza, nullita’, annullabilita’ della scrittura privata, nonche’ dell’atto di cessione del credito, in ogni caso l’inefficacia della cessione del credito nei loro confronti; il risarcimento danni da illecito extracontrattuale e contrattuale nei confronti dell’attore e della convenuta (OMISSIS), con conseguente condanna solidale degli stessi al pagamento della somma di Euro 236.000 per danno patrimoniale e di Euro 100.000 per danno morale; l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo; la condanna di (OMISSIS) al rilascio dell’immobile ed al pagamento di Euro 1.500 per ogni mese di ritardo; la condanna della (OMISSIS) in solido con (OMISSIS) alla restituzione delle somme ricevute dal predetto. In via subordinata, gli Eredi (OMISSIS) domandarono la rideterminazione del prezzo dell’immobile, in caso di trasferimento dello stesso all’ (OMISSIS).
1.3. La convenuta (OMISSIS) resistette alle pretese degli Eredi (OMISSIS) e, in via riconvenzionale, domando’ che fosse accertato che tra lei stessa e il de cuius (OMISSIS) era intervenuto un contratto di vitalizio alimentare; che (OMISSIS) e gli Eredi (OMISSIS) fossero condannati a pagarle, in via concorrente o alternativa, la somma corrispondente al residuo credito per la cessione dell’immobile; che gli Eredi fossero condannati in ogni caso a dare esecuzione al contratto di vitalizio alimentare.
1.4. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 21119 del 2010, accolse la domanda riconvenzionale degli Eredi (OMISSIS) di rilascio dell’immobile e di pagamento dell’indennita’ di occupazione, rigettando le rimanenti.
2. La Corte d’appello, adita in via principale da (OMISSIS) e in via incidentale sia dai convenuti Eredi (OMISSIS), anche quali successori di (OMISSIS), sia da (OMISSIS), con la sentenza n. 402/2016, pubblicata il 21 gennaio 2016 e notificata il 1 aprile 2016, ha riformato la decisione.
2.1. Secondo la Corte territoriale, la scrittura privata del 2 gennaio 2006 aveva efficacia traslativa e l’ (OMISSIS) era tenuto a corrispondere il prezzo residuo agli Eredi (OMISSIS), a partire dalla data dell’apertura della successione, essendo nullo, per contrasto con il divieto dei patti successori, l’atto con il quale il (OMISSIS) aveva ceduto il credito alla (OMISSIS) e non liberatori i pagamenti effettuati da (OMISSIS) alla (OMISSIS).
3. (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ai quali resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali propongono ricorso incidentale condizionato articolato in quattro motivi. Non ha svolto difese in questa sede (OMISSIS). I controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli articoli 458 e 1260 c.c., per contestare la ritenuta nullita’ della cessione del credito.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’atto in questione, con il quale il de cuius (OMISSIS) aveva ceduto a (OMISSIS) il credito del corrispettivo della vendita immobiliare non conteneva un patto successorio, vietato dall’articolo 458 c.c., dal momento che il cedente, con tale atto, non aveva inteso disporre in vista della successione, ma alla retribuzione delle prestazioni di assistenza morale e materiale offerte negli anni dalla cessionaria.
2. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione dell’articolo 1189 c.c., perche’ la Corte d’appello avrebbe negato erroneamente la qualifica di creditore apparente alla (OMISSIS), dopo avere peraltro accertato la sussistenza dei presupposti indicati nell’articolo 1189 c.c., vale a dire la buona fede del debitore (pag. 21 della sentenza) e la presenza delle circostanze convergenti nella direzione della legittimazione della (OMISSIS) a ricevere il pagamento delle rate mensili quale creditore della prestazione.
3. Il primo motivo e’ infondato.
Nel contratto intervenuto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), secondo quanto ricostruito nel giudizio di merito e qui non contestato, l’evento morte del cedente (OMISSIS) incideva sia sull’oggetto della disposizione – l’id quod superest – sia sul soggetto beneficiario, che era tale in quanto reputato ancora esistente in vita al momento dell’apertura della successione.
Si trattava, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, di un atto mortis causa, diretto a regolare i rapporti patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte, e non destinato a produrre nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, prima dell’evento morte (da ultimo, Cass. 02/09/2020, n. 18198; Cass. Sez. U. 12/07/2019, n. 18831, a conferma dell’orientamento risalente e consolidato, v. anche Cass. 19/11/2009, n. 24450).
A pieno titolo, pertanto, la Corte d’appello ne ha accertato la nullita’ per violazione del divieto sancito dall’articolo 458 c.c..
4. Risulta, invece, fondato il secondo motivo del ricorso principale, poiche’ e’ erroneo l’argomento in base al quale la sentenza impugnata ha escluso l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti da (OMISSIS) a (OMISSIS).
4.1. In premessa si deve rilevare che l’ordinamento distingue tra nullita’ ed inesistenza (categoria quest’ultima da sempre residuale), e che pertanto l’accertamento della nullita’ di un atto non ne decreta affatto l’inesistenza, come invece si legge a pag. 19 della sentenza.
L’accertata nullita’ dell’atto di cessione del credito, siccome in violazione del divieto di patti successori, non comportava in automatico l’inapplicabilita’ dell’articolo 1189 c.c., comma 1, poiche’ la validita’ ed efficacia della cessione del credito non costituisce un prerequisito della fattispecie del pagamento al creditore apparente.
Posto infatti che la cessione del credito e’ un negozio a causa variabile, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto e’ tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa, e che, per quanto qui di interesse, “il debitore ceduto – a cui sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante – non puo’ interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicche’ egli e’ soltanto abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validita’ estrinseca e formale della cessione” (ex plurimis, Cass. 09/07/2018, n. 18016; Cass. 31/07/2012, n. 13691; Cass. 03/04/2009, n. 8145).
5. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale impone l’esame del ricorso incidentale condizionato degli Eredi (OMISSIS).
6. Con il primo motivo del ricorso incidentale e’ denunciata violazione o falsa applicazione degli articoli 1470, 1872 e 2232 c.c., e si contesta la qualificazione del contratto 2 gennaio 2006 in termini di compravendita anziche’ di preliminare di rendita vitalizia. In particolare, la modalita’ di corresponsione dell’immobile ceduto sarebbe incompatibile con lo schema della vendita, giacche’ il saldo si sarebbe avuto solo nell’anno 2026, e cioe’ in un momento nel quale il venditore avrebbe avuto un’eta’ di molto superiore all’aspettativa di vita, ed era di tutta evidenza il collegamento tra il pagamento periodico di Euro 1.000 e la durata della vita del (OMISSIS), risultando cosi’ integrato il requisito dell’aleatorieta’.
7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale e’
denunciata violazione o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1367 c.c. e si lamenta che l’interpretazione del contratto 2 gennaio 2006 come contratto definitivo sia in conflitto con il dato testuale – promessa di vendere e di acquistare – che chiaramente faceva emergere la volonta’ comune di stipulare un successivo contratto definitivo, volonta’ poi esplicitata nella lettera inviata il 10 agosto 2007 dall’ (OMISSIS) agli Eredi (OMISSIS).
In senso contrario, la Corte territoriale aveva valorizzato elementi di scarsa se non nulla rilevanza, quali il pagamento immediato delle rate di prezzo da parte dell’ (OMISSIS) e l’immissione del predetto nel possesso dell’immobile contestualmente alla firma del contratto, cosi’ violando i canoni di ermeneutica nella parte in cui impongono di tenere conto del senso letterale delle parole utilizzate dai contraenti, e, in caso di dubbio, di interpretare il contratto o le singole clausole nel senso in cui possono avere un qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
8. Con il terzo motivo, espressamente subordinato al rigetto dei primi due, i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, articoli 17 e 40 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46, ovvero nullita’ del contratto stipulato in data 2 gennaio 2006 per violazione degli oneri di allegazione imposti dalle richiamate norme in materia edilizia.
9. Con il quarto motivo e’ denunciato omesso esame del fatto, prospettato dagli Eredi (OMISSIS), che le modalita’ di adempimento del contratto e la conseguente sproporzione dell’assetto di interessi a vantaggio dell’ (OMISSIS) – il valore dell’immobile era cristallizzato al 2006 e il valore delle rate bloccato fino al 2026 – dimostravano lo spirito di liberalita’ che connotava l’atto.
10. I motivi primo, secondo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente poiche’ censurano sia pure sotto profili diversi attingono la qualificazione del contratto del 2 gennaio 2006, sono infondati.
10.1. La sentenza impugnata da’ conto delle ragioni per cui il contratto intervenuto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ stato qualificato in termini di compravendita ad effetti immediatamente traslativi, anziche’ di preliminare avente ad oggetto la costituzione di rendita vitalizia, come accertato dal Tribunale, o di preliminare di compravendita, come in alternativa sostenuto dagli Eredi (OMISSIS). In particolare, la Corte territoriale ha escluso correttamente l’elemento dell’aleatorieta’ – essenziale nella rendita vitalizia – evidenziando che, per l’eta’ avanzata e per le patologie da cui era affetto il (OMISSIS), ipotetico beneficiario del vitalizio, non era ravvisabile nel contratto alcun elemento di rischio per l’acquirente della proprieta’ dell’immobile (in questo senso, tra le molte, Cass., 11/03/2016, n. 4825; Cass. 24/06/2009, n. 14796; Cass. 24/04/2008, n. 10798). E’ vero, infatti, che l’aleatorieta’ del contratto di rendita vitalizia postula l’esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potra’ alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, e che cio’ e’ escluso quando, per le condizioni del contraente beneficiario, sia altamente probabile il decesso in tempi relativamente brevi.
10.2. Per contro, la sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni, quando sia macroscopica, puo’ fa presumere lo spirito di liberalita’ tipico della donazione (Cass. 29/07/2016, n. 15904).
Nella specie, pero’, la Corte d’appello ha escluso che il contratto in oggetto presentasse i caratteri della vendita mista alla donazione, sul rilievo che non vi era prova della notevole sproporzione tra le prestazioni.
10.3. Non e’ censurabile per violazione delle regole di ermeneutica la qualificazione del contratto come vendita anziche’ preliminare di vendita: la Corte territoriale, infatti, ha ricostruito la comune volonta’ delle parti dando atto di elementi extratestuali che, complessivamente considerati, indicherebbero la definitivita’ del trasferimento piuttosto che l’assunzione dell’impegno a trasferire.
10.3.1. Premesso che per sottrarsi al sindacato di legittimita’, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (ex plurimis, Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass. 22/02/ 2007, n. 4178), il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ai sensi dell’articolo 1362 c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volonta’ dei contraenti. Ne consegue che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non e’ da solo decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali puo’ ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per se’ non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione prima facie chiara puo’ non apparire piu’ tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. 02/07/2020, n. 13595; Cass. 20/07/2019, n. 20294; Cass. 01/12/2016, n., 24560).
11. Il terzo motivo del ricorso incidentale e’ inammissibile poiche’ introduce una questione di cui non v’e’ cenno nella sentenza impugnata, e i ricorrenti incidentali non hanno assolto l’onere di allegare l’avvenuta sua deduzione innanzi al giudice di merito, ne’ hanno indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbiano fatto, onde dare modo a questa Corte Suprema di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (v. per tutte, Cass. 13/06/2018, n. 15430).
12. All’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale segue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procedera’ ad un nuovo esame della domanda provvedendo anche a regolare le spese del giudizi di legittimita’.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo nonche’ il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Roma in diversa sezione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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