Il beneficio demografico

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 2 marzo 2020, n. 1515.

La massima estrapolata:

Il beneficio demografico previsto dall’art. 22 del r.d.. n. 1542 del 1937, consistente nell’attribuzione al personale militare di aumenti periodici biennali dello stipendio per la nascita di figli, non trova più applicazione a far tempo dal primo gennaio 1987, a seguito dell’estensione al suddetto personale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità che segna il superamento del precedente sistema degli aumenti periodici e degli scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Sentenza 2 marzo 2020, n. 1515

Data udienza 28 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2012, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via (…);
contro
Il signor Pa. Co. non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise Sezione Prima n. 499/2011, resa tra le parti, concernente l’impugnativa del diniego di riconoscimento dei cd. benefici demografici
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 il Cons. Cecilia Altavista e udito l’Avvocato dello Stato Ga. Na.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente atto di appello il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Molise n. 499 del 2011, che ha accolto il ricorso proposto dal signor Pa. Co., in servizio presso la Guardia costiera di Termoli, avverso il provvedimento del Ministero della difesa- direzione generale per il personale militare del 22 aprile 2010 con cui era stata respinta la sua domanda di riconoscimento dei benefici di incremento demografico, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del d.l. 6 giugno 1981 n. 283 conv. nella legge 6 agosto 1981, n. 432.
Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso affermando l’obbligo del Ministero di corresponsione di tali benefici nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.
Con l’atto di appello il Ministero contesta la sentenza sostenendo che il riconoscimento del beneficio di incremento demografico – originariamente previsto dall’art. 22 del R.D. 21 agosto 1937 n. 1542 e consistente in scatti di anzianità in relazione alla nascita di figli- presuppone il sistema di progressioni stipendiali con scatti e classi, integralmente superato a partire dal il d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, che ha introdotto per il personale militare la Retribuzione individuale di anzianità (RIA); ha richiamato altresì la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto che tale beneficio non sia più compatibile con il nuovo sistema di retribuzione dei militari e quindi debba ritenersi abrogato.
Nessuno si è costituito per la parte resistente.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è fondato.
Ai sensi dell’art. 22 del R.D. 21 agosto 1937 del 1542, “nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo.
La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma”.
Tale beneficio era stato confermato per il personale militare dal comma 4 dell’art. 16 del d.l. 6 giugno 1981 n. 283 conv. nella legge 6 agosto 1981, n. 432, per cui “ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica”.
Su tali previsioni sono però intervenuti il d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, che ha previsto che le classi e scatti in godimento e maturati al 31 dicembre 1986 costituissero la retribuzione individuale di anzianità, e poi il d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193, che ha previsto un nuovo sistema di parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate abrogando del tutto quindi il precedente sistema degli scatti per le progressioni stipendiali.
Ne deriva che nel nuovo sistema non è più neppure materialmente applicabile il beneficio originariamente previsto dal R.D. 1542 del 1937 e confermato dalla legge n. 432 del 1981 che presuppone il sistema degli aumenti con scatti di stipendio.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, a partire dalla sentenza della sezione IV, n. 5475 del 19 ottobre 2007, è stata, infatti, costante nel ritenere che la disciplina dei “benefici demografici” sia stata abrogata per incompatibilità con il sistema della “Retribuzione individuale di anzianità ” introdotta a partire dal 1 gennaio 1987 dal d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per il personale militare non dirigenziale.
Anche il giudice di primo grado era a conoscenza di tali orientamenti da cui afferma espressamente di volersi discostare in relazione ad una diversa interpretazione delle disposizioni di legge, per cui, in mancanza di espressa abrogazione, si dovrebbe ritenere ancora in vigore la disciplina dell’art. 22 del R.D. 1542 del 1937.
Il Collegio non condivide tale ricostruzione, aderendo all’orientamento consolidato di questo Consiglio, per cui “il beneficio demografico previsto dall’art. 22 del r.d.. n. 1542 del 1937, consistente nell’attribuzione al personale militare di aumenti periodici biennali dello stipendio per la nascita di figli, non trova più applicazione a far tempo dal primo gennaio 1987, a seguito dell’estensione al suddetto personale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità che segna il superamento del precedente sistema degli aumenti periodici e degli scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468” (Cons. Stato Sez. IV 4 febbraio 2014, n. 497; id 18 dicembre 2013, n. 6077; n. 6079, n. 6075; id 20 dicembre 2013 n. 6373).
Applicando tale consolidato orientamento giurisprudenziale, deve dunque ritenersi infondata la pretesa del ricorrente in primo grado al riconoscimento dei “benefici demografici”.
L’appello è, dunque, fondato e deve essere accolto con annullamento della sentenza appellata e reiezione del ricorso di primo grado.
In relazione alla particolarità della materia in questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza appellata con reiezione del ricorso di primo grado.
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino – Consigliere

 

 

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