Il bando di concorso costituisce, ad un tempo, un provvedimento amministrativo e un atto negoziale

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 8 ottobre 2018, n. 5762.

La massima estrapolata:

Il bando di concorso costituisce, ad un tempo, un provvedimento amministrativo e un atto negoziale, consistendo in un’offerta al pubblico dei posti disponibili che trova riscontro nella candidatura degli interessati i quali, fino all’esito della procedura di valutazione selettiva, sono titolari dell’interesse legittimo alla corretta conduzione della procedura stessa.

Sentenza 8 ottobre 2018, n. 5762

Data udienza 27 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7165 del 2016, proposto da
Ar. Gi., rappresentata e difesa dall’avvocato Ge. Su., con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via (…);
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 02313/2016.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Silvia Martino;
Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate gli avvocati Su. e Ru.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il T.a.r. per il Lazio, con sentenza n. 4575 del 17.5.2007, accoglieva il ricorso presentato dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento del 12 marzo 1997 con il quale la stessa era stata esclusa dalla nomina al concorso pubblico per esami a 764 posti di stenodattilografo, quinta qualifica funzionale del Ministero di Grazia e Giustizia Amministrazione Giudiziaria, indetto con PDG 19 novembre 1993 per difetto di titolo idoneo.
A seguito di tale pronuncia ella veniva assunta con decorrenza degli effetti economici del contratto di lavoro a far data dal 28 aprile 2008 e con decorrenza giuridica del medesimo a far data dal 21 luglio 1997.
2. Con ricorso presentato al giudice del lavoro di Firenze la signora Gi. chiedeva il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo ritardo con il quale era intervenuto il provvedimento di assunzione, domanda in ordine alla quale il giudice ravvisava il proprio difetto di giurisdizione, in quanto causalmente ricollegabile al provvedimento di esclusione – già annullato dal Tar – emesso prima del 30 giugno 1998.
3. La ricorrente riassumeva il ricorso davanti al T.a.r. per il Lazio, nel quale reiterava la richiesta del risarcimento del danno da mancata assunzione, sostenendo la ricorrenza di tutti i presupposti di legge.
4. Nella resistenza del Ministero della giustizia, il T.a.r. respingeva il ricorso nel merito, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione resistente.
Il primo giudice, dopo avere ascritto la fattispecie ad un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ravvisava i presupposti per il riconoscimento, in favore dell’amministrazione procedente, dell’errore scusabile, sull’assunto che il provvedimento che aveva disposto l’esclusione della ricorrente si fondava su una previsione la cui formulazione letterale era tale da generare una oggettiva situazione di incertezza interpretativa, tale da escludere la ricorrenza della colpa dell’amministrazione alla luce della giurisprudenza richiamata.
Il T.a.r. sottolineava che gli stessi precedenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza di annullamento pronunciata a favore della ricorrente, e pronunciati con riferimento allo specifico concorso al quale anche la ricorrente aveva partecipato, davano atto del fatto che la giurisprudenza in materia di condizioni di ammissione ai pubblici concorsi tende ordinariamente ad escludere la possibilità di surrogazione di un titolo espressamente richiesto per l’accesso ad una determinata qualifica mediante giudizi di equipollenza, tanto che l’accoglimento era stato correlato ad una specifica interpretazione del bando, dandosi contestualmente atto dell’esistenza di un avviso opposto a quello seguito dal collegio decidente espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, che era stato richiamato nello stesso provvedimento impugnato.
Sempre con riguardo al profilo della colpa, oltre che a quello del nesso causale, il Tar osservava poi che la ricorrente non aveva chiesto né comunque ottenuto, nel giudizio di annullamento, la misura cautelare della sospensiva degli atti impugnati, ciò che avrebbe potuto anticipare a suo favore i tempi della richiesta tutela.
5. La sentenza è stata impugnata dalla signora Gi. che ha riproposto le domande e le argomentazioni respinte in prime cure.
L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 88 c.p.a. – Carenza di motivazione – Motivazione lacunosa, apparente, illogica.
La sentenza ha immotivatamente escluso la ricorrenza di una ipotesi di responsabilità contrattuale della p.a, ancorché argomentata dalla ricorrente con dovizia di argomentazioni.
Le motivazioni relativa all’assenza di responsabilità extracontrattuale per ritardata assunzione non si attaglierebbero però al caso di specie così come sarebbero stati applicati impropriamente i principi del concorso di colpa.
II. Errore in judicando – Errore di fatto e di diritto – Omessa valutazione della domanda.
La sentenza ignora che il titolo risarcitorio azionato non è solo quello contrattuale ma anche extracontrattuale.
Nel ricorso al giudice del lavoro e nell’atto di riassunzione, l’odierna appellante aveva invocato anche la responsabilità contrattuale della p.a., sussistente nella fattispecie in forza della mora credendi, sulla base di costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., n. 7843/2003, n. 9475/2009, n. 2734/2008).
Solo in via subordinata era stata dedotta anche la responsabilità extracontrattuale,
La sentenza però, oltre a non dare conto della duplica qualificazione della domanda, non reca alcuna argomentazione a sostegno dell’esclusione della sussistenza dell’invocata responsabilità contrattuale.
La sentenza n. 4575/2007 aveva qualificato come illegittimo l’operato dell’amministrazione che aveva escluso l’odierna appellante dalla graduatoria concorsuale sul presupposto della carenza di un titolo di studi che non esiste. Da tale qualificazione discenderebbe l’ingiustizia del danno, per cui non vi sarebbe alcuna causa giustificativa. Il danno, non considerato dal T.a.r., è costituito dalle retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto conseguire nonché dai vantaggi curricolari e professionali conseguenti all’effettivo svolgimento del servizio, come dai conteggi contenuti nel fascicolo di primo grado, in cui si dà anche atto dell'”aliunde perceptum”.
IV Sulla colpa della p.a. Errore e carenza di motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza adduce a motivazione dell’asserita incertezza interpretativa la formulazione del bando, la quale, però, è essa stessa ascrivibile al fatto colposo dell’amministrazione.
L’amministrazione ha infatti posto a base di gara un titolo di studio senza verificarne l’effettiva esistenza e consistenza.
L’appellante evidenzia ancora che le prime sentenze favorevoli in materia risalgono al 1998 e riguardano provvedimenti di esclusione avvenuti prima dello svolgimento delle selezioni, rispetto ai quali la presentazione dell’istanza cautelare era inevitabile.
Il caso in esame, riguarda invece l’esclusione da una graduatoria già predisposta.
Sarebbe quindi lampante la disparità di trattamento operata dall’amministrazione tra quei candidati e la Gi. che venne esclusa non dalle prove ma dalla formalizzazione del contratto e quindi in un momento in cui il suo affidamento aveva conseguito una consistenza ben maggiore rispetto agli altri candidati sopra indicati che invece furono assunti di lì a breve.
Né risulterebbe esimente per l’amministrazione la circostanza che vi siano stati due pareri del Consiglio di Stato resi su ricorso straordinario al Capo dello Stato difformi dalla giurisprudenza prevalente anche perché tali pareri (non esibiti in giudizio) potevano riferirsi a titoli di studio diversi da quello posseduti dalla ricorrente.
In ogni caso, nel precedente grado di giudizio, l’amministrazione non ha nemmeno assolto al proprio onere della prova circa la sussistenza di cause di giustificazione, posto che a favore del privato danneggiato milita la presunzione semplice di colpevolezza.
L’appellante, per questa ragione, ritiene ingiusta anche la condanna alle spese subita in primo grado.
IV.1. Sul presunto “concorso di colpa” della ricorrente nella causazione del danno. Omessa pronuncia sulle eccezioni della ricorrente. Errore di diritto. Violazione dell’art. 30 c.p.c. e dell’art. 1227 c.c..
Il T.a.r. avrebbe erroneamente dato rilievo al fatto che, per scelta difensiva, la ricorrente preferì non presentare istanza cautelare, quanto piuttosto chiedere, con istanze di prelievo, la definizione del ricorso nel merito. Sottolinea peraltro che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (richiama, ad esempio, la sentenza n. 6296/2011) al fine di escludere il risarcimento del danno che il privato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza non è nemmeno necessario l’esperimento dei mezzi di tutela giurisdizionale ma è sufficiente che la p.a. sia messa in condizione di adottare gli opportuni rimedi in autotutela. Analogamente la sentenza della Sez. VI, n. 2751 del 9 giugno 2008, ha affermato che la mancata presentazione dell’istanza cautelare non rileva né ai fini di escludere né di limitare il rapporto di causalità materiale ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., né ai fini di limitare i danni risarcibili, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c..
V. Riproposizione della domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale della p.a..
Il bando di concorso costituisce, ad un tempo, un provvedimento amministrativo e un atto negoziale, consistendo in un’offerta al pubblico dei posti disponibili che trova riscontro nella candidatura degli interessati i quali, fino all’esito della procedura di valutazione selettiva, sono titolari dell’interesse legittimo alla corretta conduzione della procedura stessa. Allo stesso modo, la graduatoria è il provvedimento terminale del procedimento di concorso da cui discende il diritto all’assunzione del partecipante collocato in posizione utile.
Nel caso di specie, dalla posizione di diritto soggettivo acquisita dalla ricorrente, discende la responsabilità contrattuale dell’amministrazione. Il Ministero non ha posto in essere quanto ad esso spettante quale parte datoriale al fine di consentire lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In assenza della cooperazione del datore di lavoro, la ricorrente non poteva autonomamente inserirsi nell’organizzazione ministeriale e negli uffici.
Ella ricorda infine che il principio di corrispondenza tra prestazione del servizio e retribuzione non opera allorché l’omissione o il ritardo siano imputabili all’amministrazione in quanto viene a configurarsi una vera e propri mora credendi di questa, in relazione alla preclusione frapposta al ricevimento della prestazione tale da prevalere sul nesso sinallagmatico.
La signora Gi. ha quindi chiesto che, in accoglimento dell’appello, venga accolto il ricorso di primo grado unitamente alle conclusioni ivi rassegnate, ovvero:
“- accertare e dichiarare che devono essere riconosciuti alla signora Gi. a titolo risarcitorio tutti gli effetti giuridici ed economici conseguenti all’assunzione, quali si sarebbero prodotti a far data dal 21 luglio 1997 e così, con gli effetti professionali, curriculari, previdenziali ed assistenziali, anche ed in particolare, la sussistenza del suo diritto a chiedere il trasferimento a sede diversa rispetto a quella di prima destinazione sin dal 21 luglio 1999 o, in subordine, dal 21 luglio 2002, e comunque prima della data di presentazione dell’istanza di trasferimento del 20.4.2011;
– accertare e dichiarare l’ulteriore obbligo del Ministero della Giustizia, a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale, od in subordine, per responsabilità extracontrattuale, di provvedere al pagamento, in favore della sig.ra Gi., dei danni evidenziati nel ricorso e così, in particolare,
a. Degli importi corrispondenti alle retribuzioni non corrisposte nel periodo precedente alla presa di servizio (28 aprile 2008), detratto l’aliunde perceptum, e così per importo di euro 166.140,62 oltre accantonamento del tfr per Euro 19.537,64 (diciannovemilacinquecentotrentasette/64), oltre rivalutazione ed interessi calcolati dalla data in cui la ricorrente avrebbe dovuto percepire ogni mensilità dello stipendio, per importo non inferiore ad Euro 104.320 (centoquattromilatrecentoventi), salvo aggiornamento e fino al soddisfo;
b. Delle differenze stipendiali non percepite nel periodo di congedo parentale, per l’importo di euro 1200 per ogni mensilità dovuta da novembre 2008 a novembre 2009;
c. Delle diverse somme che saranno provare in corso di causa o ritenute di giustizia”.
6. In data 4.10.2016 si è costituito, per resistere, il Ministero della Giustizia.
In data 9.3.2018 ha depositato una memoria difensiva.
L’amministrazione ha sottolineato che, nella fattispecie, non si è trattato di illegittima interruzione ma di illegittimo diniego di costituzione del rapporto di lavoro per cui la responsabilità dell’amministrazione è inquadrabile nell’alveo dell’art. 2043 c.c.
Non sussisterebbe, però, l’elemento soggettivo atteso che l’indirizzo interpretativo imperante nel campo dei concorsi pubblici, cui l’amministrazione si è attenuta, è quello relativo all’impossibilità di surrogare un tiolo espressamente richiesto mediante giudizi di equipollenza.
In ogni caso, l’erronea formulazione del bando di concorso, pur promanando dalla stessa amministrazione che ha adottato il provvedimento di esclusione, risulterebbe irrilevante, dovendosi fare esclusivo riferimento al momento in cui l’amministrazione vi ha dato applicazione, agendo in conformità alla diligenza richiesta nel caso specifico.
7. L’appellante ha depositato una memoria difensiva, in vista della pubblica udienza del 27.9.2018 alla quale l’appello è stato assunto in decisione.
8. In via preliminare, deve essere confermata la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha ascritto la fattispecie in esame ad una ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
La natura extracontrattuale della responsabilità derivante dall’omessa o ritardata assunzione per effetto di una attività provvedimentale illegittima, è ormai pacifica nella giurisprudenza amministrativa, che, al riguardo, ha peraltro mutuato l’orientamento della Cassazione civile, secondo cui “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né, a tal fine, assume rilevanza l’eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l’avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale; il lavoratore può, invece, agire o a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all’assunzione tempestiva” (così, ancora, da ultimo, Cass. civ., Sez. Lav., sentenza n. 13940 del 5.6.2017).
Nel caso di nomina tardiva per effetto di una sentenza che abbia inciso sulla graduatoria concorsuale, non viene infatti leso il diritto soggettivo all’inquadramento, con la stessa decorrenza degli altri vincitori del concorso, quanto piuttosto l’interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura concorsuale che qualora avesse avuto un andamento regolare, non avrebbe comportato il ritardo o l’omissione nell’assunzione della suddetta qualifica (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. V, sentenza n. 5174 del 2.10.2002).
9. La sentenza merita invece riforma nella parte in cui ha respinto integralmente la domanda di risarcimento del danno per mancanza dell’elemento soggettivo.
Premesso che non è in discussione la sussistenza del nesso di causalità – in quanto la ritardata assunzione è conseguenza immediata e diretta dell’esclusione dal concorso, così come accertato dallo stesso T.a.r. Lazio con sentenza n. 4575 del 2007 – rileva il Collegio che, vertendosi, come appena ricordato, in materia di responsabilità extracontrattuale, il criterio soggettivo di imputazione necessario e sufficiente a dar luogo a responsabilità è costituito dalla colpa, anche lieve, consistente in una negligenza, imprudenza od imperizia, ovvero nella violazione di norme, la cui osservanza avrebbe scongiurato il verificarsi del danno da parte del soggetto agente.
Con riferimento alla colpa, va altresì richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in sede di risarcimento del danno derivante da un provvedimento autoritativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare detta illegittimità quale indice presuntivo della colpa, perché resta a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento.
9.1 Nel caso di specie, non ricorrono, o, comunque, la difesa dell’amministrazione non ha allegato, né peculiari circostanze di fatto né incertezze del quadro normativo e giurisprudenziale.
Al riguardo, non può infatti condividersi la statuizione del T.a.r., il quale ha fatto leva sulla circostanza che le previsioni del bando di concorso erano tali da generare una obiettiva incertezza interpretativa.
Il bando non è infatti un atto normativo, ma un atto amministrativo generale, nel predisporre il quale l’amministrazione è tenuta ad operare in maniera diligente (cfr., ex plurimis, Cons St., Sez. V, 30 dicembre 2011, n. 7000).
Né, invero, il Ministero della Giustizia ha mai invocato, nel caso di specie, l’incertezza del quadro normativo vigente, poiché, all’epoca di indizione della procedura selettiva, secondo quanto accertato in sede giurisdizionale, il diploma in stenodattilografia non era più previsto dall’ordinamento scolastico quale titolo specifico di studio.
A ciò si aggiunga che la valutazione della colpa non va operata con riferimento al singolo funzionario agente bensì all’amministrazione intesa come “apparato”, venendosi a configurare in tutte le ipotesi in cui l’adozione dell’atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione (Cons. St., Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4508).
Quanto poi alla giurisprudenza che si è espressa sullo specifico concorso di cui trattasi, risulta che vi sia stata una prevalente soccombenza dell’amministrazione già a far data dal 1997 (cfr., ex plurimis, T.a.r. Lazio, Sez. I, 14 luglio 1997 n. 1108; 10 luglio 1997 n. 1099; 12 febbraio 1998 n. 755; 2 aprile 1998 n. 1204; 14 ottobre 1998 n. 2921; 30 novembre 1999 n. 2951; 4 maggio 2000 n. 3639; 3 settembre 2003, n. 7271; 25 giugno 2004, n. 6235; 26 luglio 2006 n. 6414; 29 agosto 2006, n. 7722 etc.), e che gli appelli relativi alle poche pronunce che risultano appellate non vennero nemmeno coltivati (cfr., ad es., le sentenze nm. 8090/2006, 8091/2006 e 3972/2007 di questa Sezione).
Né a giustificare il comportamento dell’amministrazione appaiono sufficienti i precedenti resi in sede di ricorso straordinario (parere n. 1047/95 del 14 maggio 1996 e n. 1088/95 del 19 dicembre 1995), citati nei provvedimenti originariamente impugnati, in quanto gli stessi non considerarono la circostanza, invero dirimente, dell’abolizione dello specifico titolo di studio previsto dal bando.
E’ altresì bene sottolineare che prima di immettere in servizio la ricorrente l’amministrazione non solo non ha valutato l’eventualità di intervenire in autotutela, ma ha indugiato ancora diversi mesi dopo la pubblicazione della sentenza di annullamento del provvedimento di esclusione, quest’ultimo ormai risalente a dieci anni prima.
9.2. Relativamente al rilievo da attribuire alla circostanza che la signora Gi. non ritenne opportuno coltivare istanze cautelari, il Collegio osserva quanto segue.
Come è noto, la questione è oggi positivamente risolta in quanto l’art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo dispone, infatti, al secondo periodo, stabilisce che, nel determinare il risarcimento, “il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
Ma anche per le controversie precedenti (come quella in esame) l’entrata in vigore del codice l’Adunanza plenaria di questo Consiglio ha da tempo chiarito (decisone n. 3 del 23 marzo 2011) che l’obbligo di cooperazione del creditore di cui al comma 2 dell’art. 1227 (“Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”) ha fondamento nel canone di buona fede ex art. 1175 c.c. e, quindi, nel principio costituzionale di solidarietà, ed è pervenuta alla conclusione “che anche le scelte processuali di tipo omissivo possono costituire in astratto comportamenti apprezzabili ai fini della esclusione o della mitigazione del danno laddove si appuri, alla stregua del giudizio di causalità ipotetica […] che le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio significativo ed avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno”.
In tale ottica ha quindi superato il “tradizionale indirizzo che esclude, per definizione, la sindacabilità delle condotte processuali ai sensi del capoverso dell’art. 1227 c.c.” sostituendo ad esso “un più duttile criterio interpretativo che, in coerenza con le clausole generali in materia di correttezza, buona fede e solidarietà di cui la norma in esame è espressione, consenta la valutazione della condotta complessiva, anche processuale, del creditore, con riguardo alle specificità del caso concreto”.
In applicazione di detto criterio interpretativo ha quindi statuito che “la mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo possa essere ritenuto un comportamento contrario a buona fede nell’ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno”.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche la condotta della ricorrente non può essere considerata sicuramente colposa e comunque tale da escludere tout court il risarcimento dal danno, dovendo la valutazione delle scelte processuali dalla stessa operate essere effettuata non in astratto bensì tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Nel caso di specie, all’epoca di cui verte (precedente all’introduzione nella disciplina del processo amministrativo del principio della aticipità del contenuto dei provvedimenti cautelari) le misure accordabili a fronte di una diniego di assunzione non si spingevano sino al punto di imporre la costituzione del rapporto di lavoro prima della decisione di merito.
A ciò si aggiunga che la signora Gi., pur non presentando istanza cautelare, ebbe periodicamente a sollecitare, mediante istanze di prelievo, la definizione del merito del ricorso incardinato nel 1997, al fine di conseguire l’unica pronuncia idonea ad assicurarle, in maniera stabile, l’agognato inquadramento.
Così contestualizzato il comportamento processuale della parte appellante, esso appare conforme all'”id quod plerumque accidit” in questo tipo di contenzioso e, sicuramente, non contrario al principio di buona fede.
10. Ciò posto, occorre quantificare la misura del risarcimento.
Al riguardo, ricorda il Collegio che il danno per omessa o ritardata assunzione non può essere sic et simpliciter identificato nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, elementi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrum e che possono rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale, occorrendo invece, caso per caso, individuare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale, che trovino causa nella condotta del datore di lavoro.
Nell’attività di liquidazione del danno, l’entità delle retribuzioni costituirà perciò solo uno dei criteri di determinazione.
In genere, la giurisprudenza fa applicazione di un criterio equitativo, decurtando il corrispondente importo di una percentuale che sappia cogliere la gravità della condotta della pubblica amministrazione e al contempo valutare la circostanza per cui la parte ricorrente, nell’arco di tempo in cui non ha prestato servizio, ha goduto del proprio tempo liberamente, preservando le proprie energie o impiegandole, eventualmente, in altra attività retribuita.
Nel caso di specie – tenuto conto della documentazione in atti, che attesta lo svolgimento di altre attività di lavoro subordinato da parte della ricorrente sin dal 1998 – appare equo quantificare il danno risarcibile nella misura del 30% dell’importo di euro 166.140,62 (somma risultante dai conteggi esposti in primo grado e non specificamente contestati dall’amministrazione appellata).
Al riconoscimento delle differenze retributive dovute (sia pure a titolo risarcitorio) si ricollega poi l’obbligo dell’amministrazione di regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale della signora Gi., naturalmente nei limiti delle spettanze economiche riconosciute.
E’ bene precisare che le ulteriori voci di danno rappresentate – quali la perdita di vantaggi curriculari e professionali – costituiscono poste per un verso generiche (non essendo stato specificato quali occasioni di crescita professionale le siano stato precluse) e per l’altro non collegate all’illecito in modo immediato e diretto.
Anche per quanto concerne il pregiudizio derivante dall’iniziale assegnazione in un sede lontana dalla propria residenza, l’appellante non è stata in grado di provare che il mancato, immediato conseguimento di una sede di suo gradimento sia dipeso, in via immediata e diretta, dal ritardo nell’assunzione. In ogni caso, da quanto la stessa espone nel proprio appello, risulta che dopo il congedo per maternità ottenuto nel 2008 ella venne distaccata presso gli Uffici del Tribunale civile di Roma fino al definitivo trasferimento, avvenuto nel 2014. Sicché, non appare chiaro il danno di cui – per questo profilo – chiede il ristoro.
10.1. Sulle somme quantificate al paragrafo precedente dovranno poi essere computati sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali.
Infatti, l’obbligazione di risarcimento del danno ha natura di debito di valore, con la conseguenza che la somma a tal fine liquidata deve essere ragguagliata, secondo gli indici Istat, ai valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Sulla stessa vanno poi considerati gli interessi legali dalla data dell’illecito (ovvero, nel caso di specie, dalla data in cui la signora Gi. avrebbe dovuto essere assunta, in assenza dell’illegittimo provvedimento di esclusione).
Gli interessi vanno computati non già sulla complessiva somma rivalutata bensì su quella originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (ex plurimis, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 3894 del 29.2.2016).
12. In definitiva, per quanto testé argomentato, l’appello merita, in parte, accoglimento.
Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, di cui in premessa, lo accoglie in parte e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno in favore della signora Ar. Gi., da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, complessivamente, in euro 3.000 (tremila/00), oltre gli accessori, se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore

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