Idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento dei militari

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 9 dicembre 2019, n. 8378

La massima estrapolata:

L’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento dei militari non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico che magari non sarebbero esimenti per altro tipo di servizio ma che non danno il necessario affidamento in prospettiva per l’espletamento di mansioni che spesso attingono livelli di estrema gravosità .

Sentenza 9 dicembre 2019, n. 8378

Data udienza 28 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3197 del 2019, proposto da
Guardia di Finanza – Comando Generale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Iz., An. Ta., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avvocato M. A. To. su delega di Fr. Iz. e di An. Ta. e l’Avvocato dello Stato Pa. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno appellato, nell’ambito della procedura 2018 di reclutamento di 304 allievi finanzieri tratti dai volontari in ferma prefissata già idonei in precedente concorso, è stato sottoposto a visita medica ed è risultato inidoneo a causa dell’infermità descritta nella sentenza di primo grado.
Il predetto ha richiesta visita di revisione presso la apposita commissione la quale ha confermato il giudizio di inidoneità .
Il candidato ha quindi impugnato l’esclusione avanti al Tar Lazio, il quale ha disposto una verificazione presso il Centro Militare di Medicina Legale della Cecchignola.
L’organo incaricato della verificazione ha confermato la presenza della infermità ma ha giudicato l’interessato idoneo al servizio militare, non derivando da quella negativi esiti funzionali.
Sulla scorta dei risultati della verificazione l’adito Tribunale ha accolto il ricorso con la sentenza in epigrafe indicata.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dall’Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività .
Si è costituito in resistenza l’appellato, che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
Con ord.za n. -OMISSIS-la Sezione ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
All’udienza pubblica del 28 novembre 2019 l’appello è stato spedito in decisione.
L’appello è fondato e va pertanto accolto.
Come dedotto dall’appellante Amministrazione, le direttive tecniche applicabili ratione temporis ed emanate con decreto del Comandante Generale del Corpo n. 416631/2003 (ai sensi dell’art. 3 c. 4 del DM 155/2010 recante regolamento per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di Finanza) nella nosografia del titolo XX prevedono espressamente come causa radicale di inidoneità gli esiti della patologia dalla quale è risultato affetto il ricorrente, confermati nella loro obiettività anche in sede di verificazione.
In particolare, dalle norme tecniche emerge che quegli esiti determinano inidoneità senza attribuzione di coefficienti e senza quindi che sia possibile valutare l’esistenza o meno, al momento attuale, di problemi o postumi funzionali.
Di conseguenza ha errato il Tribunale nell’attribuire rilievo, sulla scorta dei risultati della verificazione, alla inesistenza attuale di limitazioni funzionali in quanto, come si è detto, gli esiti della patologia in questione hanno carattere escludente ai sensi della normativa tecnica di settore, peraltro non gravata.
Del resto, anche a voler prescindere dai profili processuali ostativi, non sembra che le richiamate norme tecniche disegnino un regime di accertamenti irragionevole e come tale sindacabile in sede di legittimità .
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Sezione infatti l’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento dei militari non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico che magari non sarebbero esimenti per altro tipo di servizio ma che non danno il necessario affidamento in prospettiva per l’espletamento di mansioni che spesso attingono livelli di estrema gravosità . (cfr. fra le tante IV Sez. n. 638 del 2018 in tema di arruolamento di allievi carabinieri).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi accolto con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo.
La delicatezza delle questioni giuridiche coinvolte consiglia la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le Parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso introduttivo.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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