I termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 novembre 2021| n. 36052.

I termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi.

Ordinanza|22 novembre 2021| n. 36052. I termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c.

Data udienza 26 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Azione di risarcimento del danno per vizi della cosa – Applicabilità del termine di prescrizione ex art. 1495 c.c. – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28432-2020 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
e contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 220/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 08/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

RILEVATO

Che:
1. La Societa’ (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva accolto l’appello proposto dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Marsala.
2. (OMISSIS) s.r.l. si e’ costituita con controricorso. (OMISSIS) s.r.l. e’ rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., comma 4, e articolo 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
4. Entrambe le parti costituite hanno presentato memorie con le quali insistono nelle rispettive richieste.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo dei tre motivi di ricorso si censura la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto non applicabile il termine di prescrizione ex articolo 1495 c.c. perche’ l’attrice aveva chiesto il risarcimento del danno e non aveva esperito l’azione per vizi della cosa.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..
Il motivo e’ manifestamente fondato in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine di prescrizione si applica anche all’azione di risarcimento del danno per vizi della cosa.
In particolare: i termini di decadenza e di prescrizione di cui all’articolo 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualita’ della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi. Sez. 2, Sent. n. 10728 del 2001.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti due.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, dalla memoria depositata dalla Societa’ ricorrente, infatti, non emergono nuove o diverse argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione.
4. Va, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di (OMISSIS) in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di (OMISSIS) in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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