I soci che abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 gennaio 2021| n. 619.

I soci che abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non esclude l’interesse ad agire del Fisco creditore. L’assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni di utili agli ex soci non esclude l’interesse dell’Agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci in virtù della natura dinamica dell’interesse ad agire. Il limite della responsabilità dei soci secondo quanto disposto dall’art. 2495 c.c. incide sull’interesse ad agire dei creditori sociali. Tale interesse non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo sussistere beni e diritti che, seppur non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si sono trasferiti ai soci. Ciò radica la giurisdizione del giudice tributario della domanda di esclusione della legittimità della pretesa fiscale azionata nei confronti del socio che non ha ricevuto alcunchè in sede di cancellazione della società.

Ordinanza|15 gennaio 2021| n. 619

Data udienza 1 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento di giurisdizione – Riferimento alla natura del credito azionato – Tributi – Accertamento nei confronti degli ex soci di una società cancellata – Giurisdizione del giudice tributario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez.

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5039/2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6238/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno impugnato innanzi al Tribunale di Foggia l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), loro notificato in qualita’ di ex soci della (OMISSIS) s.r.l. societa’ cancellata dal registro delle imprese in data 15.2.2015, relativo alla ripresa a tassazione di IRAP e IVA per l’anno 2013, al quale era seguita la notifica da parte dell’agente della riscossione degli avvisi di presa in carico degli importi corrispondenti ad un terzo del maggior reddito accertato. Gli attori chiedevano che fosse accertata l’inesistenza o illegittimita’ della pretesa creditoria relativa all’accertamento, deducendo che ai fini della validita’ dell’avviso era necessario che lo stesso fosse notificato alla societa’, alla stregua di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 174 del 2014, articolo 28, comma 4. Evidenziavano, inoltre, di non avere percepito alcuna somma in sede di bilancio finale di liquidazione, con la conseguenza che nessun credito verso la societa’ poteva essere azionato nei loro confronti.
L’Agenzia delle entrate ed Ader, Agenzia delle entrate Riscossione, hanno prospettato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto innanzi a queste Sezioni Unite ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione affinche’ venga individuato il plesso giurisdizionale al quale appartiene la controversia, sostenendo che la giurisdizione andrebbe individuata nel giudice ordinario.
L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate Riscossione, costituitesi, hanno chiesto che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
Il Procuratore Generale ha concluso nel senso che la giurisdizione appartiene al giudice tributario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premesso che il regolamento preventivo di giurisdizione e’ ammissibile non essendo intervenuta una decisione di merito (articolo 41 c.p.c.), e’ noto che la giurisdizione tributaria si colloca all’interno delle giurisdizioni speciali diverse da quella ordinaria e riguarda, in base al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 1, prima parte – per quel che qui rileva: Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche’ gli interessi e ogni altro accessorio – le liti relative ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati – e dunque il debito di imposta, sovrimposta o addizionali, unitamente alle questioni relative ai rimborsi, alla riscossione ed alle sanzioni – unitamente agli interessi ed ad ogni altro accessorio relativo all’obbligazione tributaria.
2. Ora, queste Sezioni Unite sono ferme nel ritenere che ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonche’ le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”, Cass., S.U., 20 novembre 2012, n. 20323. Ed anche di recente queste Sezioni Unite hanno ribadito che la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato e che quella tributaria ha carattere pieno ed esclusivo e si radica indipendentemente dal contenuto della domanda – Cass. S.U., 16 dicembre 2020, n. 28709 e precedenti ivi ricordati.
2.1. Orbene, nel caso di specie oggetto dell’azione promossa, pur come formulata in sede di precisazioni delle conclusioni – per come osservato dalle ricorrenti a pag. 2 della memoria, e’ la postulata illegittimita’ o inesistenza della pretesa azionata nei confronti degli ex soci della societa’ cancellata (OMISSIS) s.r.l., correlata vuoi alla carenza di legittimazione passiva del rapporto – in ragione dell’operativita’ del meccanismo introdotto dal Decreto Legislativo n. 174 del 2014, articolo 28, comma 4 – vuoi dalla mancata distribuzione di utili ai soci in fase di liquidazione alla stregua dell’articolo 2495 c.c..
2.2. Si tratta, evidentemente, di controversia che rimane attratta alla giurisdizione del giudice tributario, attenendo a pretese relative alla non debenza dei tributi oggetto dell’avviso di accertamento impugnato dai soggetti ai quali lo stesso e’ stato notificato. E cio’ vale tanto sotto il profilo della rilevanza del Decreto Legislativo n. 174 del 2014, articolo 28, comma 4 – sul quale, v., di recente, Corte Cost. n. 142/2020 – circa il differimento dell’effetto estintivo della societa’ cancellata (di persone o di capitali), per cinque anni limitato al settore tributario e contributivo, evocata dagli ex soci della societa’ destinatari dell’avviso di accertamento, involgendo il tema della responsabilita’ del socio per i debiti della societa’ cancellata dal registro delle imprese, piu’ volte esaminato dalla sezione tributaria di questa Corte in esito alle pronunzie rese da queste Sezioni unite sentenze 12 marzo 2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072- e degli effetti della normativa sopravvenuta.
2.3. Ma vale anche con riguardo alla questione della mancata distribuzione di utili ai soci in sede di liquidazione, dalla quale le ricorrenti vorrebbero fare derivare l’illegittimita’ dell’accertamento emesso nei loro confronti, sostenendo di non avere alcuna diretta responsabilita’ rispetto alla pretesa nei medesimi azionata.
2.4. Tema, quest’ultimo, che ancora una volta ruota attorno alla legittimita’ della pretesa azionata dall’ufficio fiscale nei confronti degli ex soci della societa’ cancellata e che deve essere oggetto di disamina da parte del giudice naturale di quel rapporto, per l’appunto costituito dal giudice tributario.
2.5. In questa direzione milita, per l’un verso, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 36, u.c., che, in termini generali, radica innanzi alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alle pretese fiscali azionate dall’ufficio nei confronti dei soci della societa’ estinta.
2.6. Per altro verso e con specifico riferimento al tema della mancata distribuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione giova osservare che, rimasta isolata l’affermazione espressa da Cass. n. 9672/2018, con la quale si era messa in discussione la possibilita’ di prospettare all’interno del giudizio tributario relativo alla legittimita’ dell’avviso di accertamento la questione relativa all’esistenza di utili al momento della liquidazione della societa’ cancellata, questa Corte si e’ andata ormai consolidando nell’affermare che “i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non e’ dirimente (…) ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore” – Cass. n. 9094/2017. Sicche’ l’assenza nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude “l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” – conf. Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018.
2.7. Ne consegue che il limite di responsabilita’ dei soci di cui all’articolo 2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all’atto di accertamento emesso nei loro confronti – come e’ accaduto nella vicenda qui all’esame delle Sezioni Unite – ma, al piu’, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non e’ di per se’ escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta, si sono trasferiti ai soci”. Cio’ che radica la giurisdizione in capo al giudice tributario della domanda volta ad escludere la legittimita’ della pretesa fiscale azionata nei confronti del socio che non ha ricevuto alcunche’ in sede di liquidazione della societa’ cancellata – v., ex plurimis, Cass. n. 897/2019, Cass., 8 marzo 2017, n. 5988; Cass., 7 aprile 2017, n. 9094; Cass., 16 giugno 2017, n. 15035; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1713; Cass., 19 aprile 2018, n. 9672; Cass., 5 giugno 2018, n. 14446; Cass., 18 dicembre 2019, n. 33582, Cass. n. 12758/2020, Cass. n. 26402/2020. Principi, questi ultimi, dunque univocamente indirizzati ad attrarre all’interno del contenzioso tributario la questione agitata dalle ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 2945 c.c..
3. Sulla scorta di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalle ricorrenti in memoria anche con riferimento alla natura impo-esattiva dell’atto di accertamento, va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice tributario avanti al quale rimette le parti.
4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice tributario, avanti al quale rimette le parti.
Pone a carico delle ricorrenti le spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate e di Ader, Agenzia delle entrate Riscossione, in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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