I reati di associazione per delinquere

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 gennaio 2020, n. 600

Massima estrapolata:

I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi, e il concorso formale delle due associazioni può essere ravvisato anche a carico dei concorrenti che partecipino unicamente alla commissione dei reati relativi al traffico dei stupefacenti con la consapevolezza di rafforzare gli scopi del sodalizio mafioso.

Sentenza 10 gennaio 2020, n. 600

Data udienza 1 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (E ALTRI OMISSIS)
;
avverso la sentenza del 24/09/2018 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dai consiglieri Dott.ssa CALVANESE Ersilia e AMOROSO Riccardo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa LORI Perla, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio in riferimento alla determinazione della pena e la inammissibilita’ nel resto del ricorso di (OMISSIS); il rigetto dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); e la inammissibilita’ di tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori, avv. (OMISSIS) per gli assistiti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS); avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS); avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS); avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento;
uditi altresi’ i difensori, avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS); avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (cl. (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) (cl. (OMISSIS)), che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso; avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso in particolare per quello relativo al reato piu’ grave (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74).
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 24 settembre 2018, la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 27 giugno 2016 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati, indicati in epigrafe, per i reati agli stessi rispettivamente ascritti.
In particolare, le imputazioni, per quel che interessa questo procedimento, avevano ad oggetto i seguenti capi: A) il delitto di cui all’articolo 416-bis c.p.; B) il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74; C) e T), i delitti di cui agli articoli 110, 56, 575, 577 c.p.; D), E), H), I,) J), K), L), N), O), Q), U) i delitti di porto di armi da guerra e comuni da sparo; R) il delitto di detenzione di armi clandestine; F), G), M), P), S) delitti di ricettazione.
1.1. All’esito del giudizio di primo grado, gli imputati erano stati ritenuti responsabili e condannati per i seguenti reati e relative pene:
– (OMISSIS), condannato per il delitto di cui al capo I) alla pena di 6 anni di reclusione e Euro 20.000 di multa;
– (OMISSIS), condannato per il delitto di cui al capo B) alla pena di 11 anni di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi J), K), L), M), N), O), P), con la recidiva, alla pena di 10 anni di reclusione e Euro 34.000 di multa;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come organizzatore), C), D), E), F), G), alla pena di 20 anni di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe), con la recidiva, alla pena di 16 anni e 8 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe), I), con la recidiva qualificata, alla pena di 17 anni e 4 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per il delitto di cui al capo C), con la recidiva qualificata, alla pena di 14 anni di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe), con la recidiva qualificata, alla pena di 16 anni e 8 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe), I), con la recidiva qualificata, alla pena di 16 anni e 8 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannata per il delitto di cui al capo B) alla pena di 10 anni e 10 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe), C), D), E), F), G) alla pena di 18 anni e 4 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe), con la recidiva qualificata, alla pena di 16 anni e 8 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe), con la recidiva qualificata, alla pena di 16 anni e 8 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per il delitto di cui al capo l), con la recidiva, alla pena di 8 anni di reclusione e Euro 14.000 di multa;
– (OMISSIS), condannato per il delitto di cui al capo C) alla pena di 4 anni di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come organizzatore), con la recidiva qualificata, alla pena di 20 anni di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi B) (come organizzatore), Q), R), S), T), U), V) alla pena di 10 anni di reclusione;
– (OMISSIS), per il delitto di cui al capo I), con la recidiva qualificata, condannato alla pena di 6 anni di reclusione e Euro 22.000 di multa;
– (OMISSIS), condannata per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe), con la recidiva qualificata, alla pena di 16 anni e 8 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi I), T), U) alla pena di 10 anni di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe), con la recidiva qualificata, alla pena di 16 anni e 8 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi C), K), L), M), N), O), P), con la recidiva qualificata, alla pena di 15 anni e 4 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per il delitto di cui al capo B) (come partecipe), alla pena di 12 anni e 4 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per il delitto di cui al capo B) (come partecipe) alla pena di 12 anni e 4 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe), H), Q), R), S) alla pena di 16 anni e 8 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (nel primo reato come capo e nel secondo come organizzatore) alla pena di 20 anni di reclusione;
– (OMISSIS), condannata per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe) alla pena di 14 anni e 8 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), cl. (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (nel primo reato come partecipe e nel secondo come capo), con la recidiva qualificata, alla pena di 20 anni di reclusione;
– (OMISSIS), cl. (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe), H), con la recidiva qualificata, alla pena di 16 anni di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe), T) e U), con la recidiva qualificata, alla pena di 18 anni e 8 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe), con la recidiva qualificata, alla pena di 16 anni e 8 mesi di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per il delitto di cui al capo I), con la recidiva, alla pena di 6 anni di reclusione e Euro 22.000 di multa;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come organizzatore), C), D), E), F), G) e S) alla pena di 20 anni di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (in entrambi i casi come partecipe) alla pena di 15 anni di reclusione;
– (OMISSIS), condannato per i delitti di cui ai capi A) e B) (nel primo reato come organizzatore e nel secondo come partecipe) alla pena di 18 anni di reclusione.
1.2. All’esito del giudizio di appello risultavano le seguenti riforme: per (OMISSIS), era rideterminata la pena in di 9 anni e 8 mesi di reclusione; per (OMISSIS), erano ritenuti assorbiti i delitti del capo K) nel capo L) e quelli di cui al capo N) nel capo O) e era rideterminata la pena in 8 anni e 8 mesi di reclusione e Euro 33.333 di multa; per (OMISSIS), erano ritenuti assorbiti i delitti del capo D) nel capo E), con conferma della pena; per (OMISSIS), erano ritenuti assorbiti i delitti del capo D) nel capo E) ed era rideterminata la pena in 16 anni di reclusione; per (OMISSIS), erano ritenuti assorbiti i delitti del capo Q) nel capo R) ed era rideterminata la pena in 9 anni e 8 mesi di reclusione; per (OMISSIS), era rideterminata la pena, con la continuazione con altri reati gia’ giudicati, in 16 anni e 4 mesi di reclusione; per (OMISSIS), erano ritenuti assorbiti i delitti del capo K) nel capo L) e quelli di cui al capo N) nel capo O) ed era rideterminata la pena in 14 anni di reclusione; per (OMISSIS), erano ritenuti assorbiti i delitti del capo Q) nel capo R) ed era rideterminata la pena in 14 anni di reclusione; per (OMISSIS), erano ritenuti assorbiti i delitti del capo D) nel capo E), con conferma della pena; per (OMISSIS), cl. (OMISSIS), era rideterminata la pena in 15 anni e mesi 4 di reclusione; per (OMISSIS), erano ritenuti assorbiti i delitti del capo D) nel capo E), con conferma della pena; per (OMISSIS), ritenuto il ruolo di partecipe per il delitto di cui al capo A), era rideterminata la pena in 16 anni di reclusione.
1.3. Quanto alle imputazioni oggetto del procedimento, dalle sentenze di merito risulta essere stata accertata l’esistenza di un’associazione armata di stampo camorristico (capo A), denominata prima “clan (OMISSIS)” e operante in Napoli dall’agosto 2006 all’aprile 2011, successivamente confluita nel clan “Nuova (OMISSIS)”; nonche’ dell’associazione armata (capo B) ad essa connessa, dedita al traffico di stupefacenti sulla piazza di (OMISSIS) e operante nel medesimo lasso di tempo.
Come si legge nella sentenza di appello, l’esistenza e l’operativita’ sul territorio di (OMISSIS) del gruppo camorristico denominato ” (OMISSIS)”, facente capo a (OMISSIS), risultava giudizialmente acclarato da diversi provvedimenti giudiziari, anche aventi carattere definitivo, che davano ampiamente conto delle dinamiche criminali presenti nei territori di (OMISSIS) e nei quartieri limitrofi sin dal 2004, anno della prima faida, con la scissione del gruppo criminale “(OMISSIS)”, per passare poi, a seguito della seconda faida del 2007, alla formazione nel 2010 di un gruppo criminale autonomo costituito dalle “cinque famiglie” ( (OMISSIS), (OMISSIS)- (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), contrapposto ai vincitori della prima faida (gli (OMISSIS)- (OMISSIS)) e giungere nel 2011, in seguito alla terza faida, alla scissione del cartello formato dalle cinque famiglie ed alla formazione del gruppo denominato “Nuova (OMISSIS)” nel quale era confluito il clan dei (OMISSIS), insieme a quello dei (OMISSIS) e dei (OMISSIS).
Nel presente procedimento aveva trovato conferma l’operativita’ in via autonoma del clan (OMISSIS) sin dalla scarcerazione, nel 2006, di (OMISSIS) e fino al 2011, anno a partire dal quale si era assistito, per effetto di una nuova faida, ad un’annessione di tale clan a quello della cd. Nuova (OMISSIS), nonche’ la dedizione dei ” (OMISSIS)” al traffico di stupefacenti (gia’ giudizialmente accertata l’esistenza di una specifica organizzazione, gravitante nell’orbita del clan, finalizzata alla commercializzazione della droga) anche nel periodo successivo al 2006 (attraverso una fiorente attivita’ di commercializzazione della droga mediante cd. “passaggi di mano”, cioe’ la vendita di partite di droga ad altre organizzazioni o privati) e, a partire dal 2011, anche gestendo una fiorente piazza di spaccio.
In tale contesto criminale erano state altresi’ accertate le vicende delittuose frutto dell’ennesima faida (la terza) di (OMISSIS) tra i gruppi camorristici antagonisti, descritte nella rubrica a partire dal capo C), relative ai falliti omicidi di (OMISSIS), uomo di fiducia degli (OMISSIS), e di (OMISSIS), e a plurime spedizioni armate.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori e con atti talvolta comuni, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
3. (OMISSIS), a mezzo dei suoi difensori, ha presentato due atti di ricorso.
(ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS));
3.1. Vizio di motivazione in relazione all’articolo 192 c.p.p., comma 3, e articolo 530 c.p.p..
La penale responsabilita’ del ricorrente e’ stata fondata sulle sole dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), senza riscontri stante l’inattendibilita’ del fratello (OMISSIS) per altro episodio simile del (OMISSIS), smentito dallo stato di detenzione in carcere di (OMISSIS) con conseguente assoluzione.
3.2. Vizio di motivazione e violazione di legge (articolo 533 c.p.p.) in relazione alla ritenuta responsabilita’.
E’ stato attribuito al ricorrente un ruolo deliberativo e non operativo in contrasto con le dichiarazioni dei collaboratori che hanno indicato in altri soggetti i capi, che erano latitanti a (OMISSIS) (e non in Brasile e quindi erano in grado di svolgere il proprio ruolo).
(ricorso relativo anche ad altri ricorrenti a firma dell’avv. (OMISSIS)).
3.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori.
Nel ribadire lo stesso argomento del secondo motivo del ricorso sopra proposto, si evidenzia come la Corte di appello abbia errato nel conciliare due ricostruzioni antitetiche: solo i germani (OMISSIS) e (OMISSIS) attribuiscono un ruolo direttivo a (OMISSIS) nel raid del 5 luglio in contrasto con le dichiarazioni rese dai collaboratori (OMISSIS) (padre degli altri due) e (OMISSIS), che non solo non ne parlano, ma, attribuendo a (OMISSIS) il ruolo di mandante della spedizione nella qualita’ di capo della (OMISSIS)- (OMISSIS), smentirebbero gli altri.
3.4. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla pena.
Attesa l’inattendibilita’ dei propalanti, andava affrontato con maggiore scrupolo il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, come anche il riconoscimento dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7.
4. Ricorso di (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)).
4.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla pena.
In ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha travisato un dato processuale, affermando che la confessione del ricorrente e’ stata tardiva, mentre la sua ammissione degli addebiti e’ avvenuta nella fase dell’interrogatorio reso al P.M.
5. Ricorso di (OMISSIS) (ricorso relativo anche ad altri ricorrenti avv. (OMISSIS)).
5.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, per il carente vaglio della loro attendibilita’ intrinseca ed estrinseca.
I collaboratori hanno fornito indicazioni non concordanti sui partecipanti ai due raid, diversi dal ricorrente, sul mandante, sul luogo di deliberazione e di partenza; cio’ e’ indice che gli stessi si confondono trattandosi di scorrerie numerose avvenute in quel periodo e che parlano di fatti diversi. Vi e’ poi il contrasto con il mancato rinvenimento di bossoli riferibili all’arma indicata come in uso ad (OMISSIS).
Per il raid del (OMISSIS), la partecipazione del ricorrente e’ affermata sulla base della convergenza delle propalazioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS) – arrestato in flagranza – e che era partecipe al fatto. Peraltro non e’ stato considerato l’errore in cui e’ incorso (OMISSIS) per avere indicato tra i partecipanti al raid anche (OMISSIS) che era detenuto in carcere, e per avergli attribuito il ruolo deliberativo dell’azione militare, che sarebbe stata decisa nell’immediatezza dell’azione e non prima (come ritenuto dalla Corte di appello per conciliare l’errore di (OMISSIS)).
5.2. Violazione di legge in relazione all’articolo 81 c.p..
E’ stata calcolata in modo erroneo la pena con riferimento a 5 reati satellite, anziche’ i 4 attribuiti al ricorrente, e disposto quindi un aumento illegale della pena pari a mesi 6 di reclusione e 1.000 Euro di multa.
5.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla pena.
Attesa l’inattendibilita’ dei propalanti, andava affrontato con maggiore scrupolo il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, come anche il riconoscimento dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7.
6. Ricorso di (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)).
6.1. Vizio di motivazione in relazione al mancato esame del primo motivo di appello.
Con tale motivo il ricorrente aveva censurato le contraddizioni dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS) (quest’ultimo lo aveva indicato come un semplice notificatore degli incontri dei veri capi dell’organizzazione), nonche’ di quelle rese dai fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) (avendo l’uno dichiarato che era una vedetta armata e l’altro l’esatto contrario).
6.2. Si censura anche l’omessa valutazione del motivo sulle attenuanti generiche.
7. Ricorso di (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)).
7.1. Vizio di motivazione e violazione di legge sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori.
Si censura la mancata specificazione del periodo temporale per il carattere onnicomprensivo della contestazione che copre in modo indifferenziato per tutti gli imputati un arco temporale decennale (dal 2006 con condotta perdurante) e che inficia anche la specificita’ delle dichiarazioni rese dai collaboratori scollegate temporalmente, e che sono anche viziate dall’iniziale mancato riconoscimento della fotografia di (OMISSIS), che e’ stato rammentato dai collaboratori solo dopo la sollecitazione degli inquirenti, per la non verificata credibilita’ della giustificazione addotta sul fatto che la foto lo raffigurava come piu’ o meno grasso rispetto al loro ricordo.
Si censura poi che la convergenza delle dichiarazioni non tiene conto che solo (OMISSIS) e’ fonte diretta e si rileva come le dichiarazioni dei collaboratori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbero generiche e farebbero riferimento al una partecipazione al diverso clan (OMISSIS)- (OMISSIS) e quindi non a quello (OMISSIS).
Si censura poi la mancata valutazione del profilo psicologico del dolo di partecipazione ad una associazione stante la genericita’ delle dichiarazioni dei collaboratori rese a suo carico.
7.2. Vizio di motivazione e violazione di legge sulla pena.
Sebbene recidivo, al ricorrente potevano essere riconosciute le attenuanti generiche, avendo in sede di giudizio ammesso gli addebiti, mentre la pena e’ stata applicata prossima ai massimi senza motivazione.
8. Ricorso di (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)).
8.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al raid del 5 luglio 2012 (capo I).
La chiamata in correita’ di (OMISSIS), sebbene fonte diretta per avere fatto parte del gruppo di fuoco, non poteva essere riscontrata dalla chiamata de relato di (OMISSIS), atteso che questi non puo’ essere ritenuto attendibile, avendo fornito dichiarazioni inficiate alla stregua del canone della “costanza”: in particolare la partecipazione del ricorrente all’azione di fuoco in esame sarebbe stata infatti stata ricordata da (OMISSIS) solo nell’interrogatorio del 22 maggio 2014 in sede di ricognizione fotografica non anche nell’interrogatorio, sia pure molto dettagliato, reso il 5 agosto 2012.
8.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle attenuanti generiche.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e’ stato basato sul travisamento da parte della Corte di appello di un dato processuale: la confessione del ricorrente non era tardiva, in quanto l’ammissione degli addebiti e’ avvenuta gia’ nel primo grado di giudizio, avendo anche allegato una missiva scritta di suo pugno e prodotta agli atti in cui ha da subito ammesso di fare parte dell’associazione dedita allo spaccio, pur negando di essere un camorrista.
9. Ricorso di (OMISSIS) (relativo anche ad altri ricorrenti, avv. (OMISSIS)).
9.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo C), alla valutazione ex articolo 192 c.p.p., degli elementi indiziari, delle dichiarazioni dei collaboratori.
Ripropone le stesse articolate e plurime censure del primo motivo del ricorso presentato per (OMISSIS) dall’avv. (OMISSIS), al quale quindi si rinvia.
Si evidenzia, rimarcando i contrasti con le precedenti dichiarazioni, come la ultima versione resa da (OMISSIS) in data 3/07/2015 non possa essere considerata attendibile perche’ intervenuta dopo la piena discovery delle altre fonti di prova, dopo i 180 giorni dall’inizio della collaborazione, ed essendovi uno iato incontrovertibile tra la prima deliberazione di uccidere (OMISSIS) che non ebbe seguito per la riluttanza del gruppo (OMISSIS), ed il tentativo di omicidio posto in essere autonomamente, senza la partecipazione degli affiliati al gruppo (OMISSIS), per decisione voluta dal gruppo (OMISSIS), rispetto alla quale ne’ (OMISSIS) e ne’ (OMISSIS) presero mai parte.
10. Ricorso di (OMISSIS) (relativo anche ad altri ricorrenti, avv. (OMISSIS)).
10.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla partecipazione al reato di cui al capo A).
Il Tribunale per il riesame aveva escluso la gravita’ indiziaria per il capo A) nei confronti del ricorrente: i collaboratori avevano riferito dell’apporto di (OMISSIS) limitato alla gestione della piazza di spaccio delle (OMISSIS).
Vi e’ violazione di legge per avere la Corte di appello assimilato e confuso gli elementi di integrazione delle due fattispecie associative, deducendo l’appartenenza al clan mafioso dalla sola coincidenza del capo clan, facendo discendere la responsabilita’ per entrambi i delitti in assenza di un ruolo specifico svolto in ciascuna delle due associazioni.
10.2. Vizio di motivazione sulla mancata continuazione con altro reato gia’ giudicato.
Le condanne del 30 aprile 2009 e del 13 maggio 2005 si riferiscono sempre alla gestione dello spaccio svolto a (OMISSIS) nella zona delle (OMISSIS), quindi nello stesso contesto territoriale, mentre il tempo decorso intervallato dai periodi di detenzione non assume rilevanza trattandosi di contesti delinquenziali mafiosi perduranti nel tempo, considerata la continuita’ con cui l’imputato si e’ occupato delle (OMISSIS) ed essendo il Clan (OMISSIS) una derivazione del Clan (OMISSIS).
10.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al duplice aumento per le aggravanti ad effetto speciale della recidiva qualificata e L. n. 203 del 1991, ex articolo 7.
10.4. Vizio di motivazione sulle attenuanti generiche.
Andava considerato che la affiliazione e’ durata solo da febbraio al dicembre 2013 ed e’ stato detenuto dal 2004 al 2013.
11. Ricorso di (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)).
11.1. Vizio di motivazione e violazione di legge (articolo 533 c.p.p. e articolo 192 c.p.p., comma 3) in relazione alla partecipazione al reato di cui al capo B).
La prova per la partecipazione all’associazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e’ stata fatta discendere per automatismo da quella per il diverso sodalizio di cui al capo A), attraverso un travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori che avrebbero solo fornito elementi indicativi della incontestata ed ammessa partecipazione al sodalizio mafioso.
Il mancato riconoscimento in foto da parte di (OMISSIS) avrebbe inficiato la sua attendibilita’, rivelandone la natura di fonte di mera conoscenza indiretta.
11.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7.
La Corte di appello ha utilizzato in modo indifferenziato per tutti gli imputati lo stesso percorso argomentativo, senza specificare in cosa si sarebbe concretizzato il metodo mafioso e senza fornire adeguata motivazione circa la sussistenza in capo al ricorrente del dolo specifico di agevolazione del sodalizio mafioso.
11.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4.
Mancano i riscontri specifici in merito alla consapevolezza della disponibilita’ di armi.
11.4. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche per l’omessa considerazione di tutti gli elementi che possono giustificarne il riconoscimento, e per la ingiustificata irrilevanza riservata all’ammissione dell’addebito da parte dell’imputato, sebbene intervenuta nel giudizio di appello.
12. Ricorso di (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)).
12.1. Violazione di legge in ordine alla qualificazione del reato di cui al capo B).
La motivazione della sentenza impugnata avrebbe operato una valutazione frazionata e sommaria degli elementi di prova senza tenere conto delle possibili interazioni e collegamenti tra i diversi elementi, con riferimento anche alla necessita’ della prova del dolo specifico.
12.2. Violazione di legge in relazione all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7.
Vi e’ mancanza di motivazione in merito alla finalita’ esclusiva della condotta di spaccio come volta a favorire l’associazione mafiosa.
12.3. Violazione di legge in relazione alla pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Vi e’ stata una valutazione sommaria delle risultanze probatorie da parte della Corte territoriale che ha tenuto conto solo dei precedenti penali senza valorizzare altro.
13. Ricorso di (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)).
13.1. Vizio di motivazione e violazione di legge (articolo 533 c.p.p.) in relazione ai capi C), D), E), F), G).
Le dichiarazioni di Giovanni e (OMISSIS) sono generiche e de relato per cui non potevano riscontrare quelle di (OMISSIS), l’unico che ne parla per conoscenza diretta, attribuendo al ricorrente il ruolo di “specchiettista”, ovvero il compito di controllare la vittima e comunicare ai complici il momento opportuno in cui intervenire.
Inoltre, non vi e’ convergenza tra il ruolo di specchiettista attribuitogli da (OMISSIS) e le generiche indicazioni fornite da (OMISSIS) che non lo indicano tra coloro che ebbero questo ruolo, ma si limitano a riferire di sapere che nella fuga il Dati venne arrestato, non essendo in grado di specificarne il ruolo (“magari dati ha partecipato all’organizzazione”).
Vi e’ poi un contrasto con il ruolo di specchiettista e quello che emergerebbe dall’annotazione di P.G. in cui il Dati viene individuato come colui che chiudeva il cancello all’interno del quale si rifugiava il commando, circostanza riscontrata dalle dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), secondo cui il ricorrente era un affiliato al clan (OMISSIS) ed aveva il compito “di aprire e chiudere il cancello verde che portava al capannone dove c’era il bigliardo…”.
Vi e’ una non adeguata motivazione rispetto all’ulteriore questione del rapporto con la sentenza di assoluzione dall’accusa di favoreggiamento, sollevata non sotto il profilo della violazione del divieto del ne bis in idem ma sul piano della ricostruzione del fatto e del ruolo svolto dal ricorrente.
13.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’aggravante L. n. 203 del 1991, ex articolo 7.
Vi e’ la mancanza di motivazione in merito alla finalita’ esclusiva della condotta di spaccio come volta a favorire l’associazione mafiosa, perche’ articolata sulla base di argomentazioni comuni non adeguate alla specificita’ del ricorrente.
13.3. Vizio di motivazione e violazione di legge sulla pena e in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Vi e’ omessa motivazione con riguardo all’elemento di novita’, rispetto al quadro valutato dal giudice di primo grado, costituito dalla rinuncia ai motivi di appello per i capi A) e B).
14. Ricorso di (OMISSIS) (relativo anche ad altri ricorrenti, avv. (OMISSIS)).
14.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’aggravante L. n. 203 del 1991, ex articolo 7.
La contestazione dell’aggravante si pone come una duplicazione rispetto alle aggravanti di cui all’articolo 416-bis c.p. e rispetto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, essendo il ruolo del ricorrente di semplice venditore per conto del clan (OMISSIS), gia’ considerato attraverso la sola ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
14.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell’ottimo comportamento processuale.
15. (OMISSIS), a mezzo dei suoi difensori, ha presentato due atti di ricorso.
(ricorso a firma avv. (OMISSIS))
15.1. Violazione dell’articolo 649 c.p.p. in relazione al concorso tra i reati sub A) e B).
Vi e’ violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, atteso che ferma restando in fatto l’accertamento del carattere unitario della struttura associativa, come riconosciuto dai giudici di merito, in difetto di strutture organizzative, logistiche, finanziarie diversificate, il concorso formale dei reati di cui all’articolo 416-bis c.p. e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 deve essere escluso, in applicazione del principio di consunzione, dovendosi ritenere assorbito il reato di cui all’articolo 416-bis c.p. nel piu’ grave reato previsto dalla legge in materia di stupefacenti, in considerazione della pena edittale piu’ elevata prevista sia con riferimento al ruolo di partecipe che a quello di organizzatore o promotore del sodalizio.
Il ricorrente, con ampia dissertazione, ha illustrato le ragioni per le quali andrebbe rivisito e superato l’orientamento di legittimita’ che ammette pacificamente il concorso formale tra i due reati associativi sulla base del rapporto strutturale di specialita’ reciproca esistente tra le due fattispecie e della diversita’ dell’interesse giuridico protetto, essendo il reato di cui all’articolo 416-bis c.p. caratterizzato dell’elemento specializzante del metodo mafioso, mentre l’associazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 dalla particolare natura dei reati-fine che devono essere necessariamente quelli previsti dal testo unico degli stupefacenti, oltre alla diversita’ dell’oggetto giuridico, che nella associazione mafiosa e’ dato dalla tutela dell’ordine pubblico mentre nell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti dalla protezione della salute individuale e collettiva.
15.2. Violazione dell’articolo 649 c.p.p. e dell’articolo 59 c.p. in relazione all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7.
Si censura la duplicazione dell’aumento di pena per l’aggravante del metodo mafioso, perche’ il suo disvalore avrebbe dovuto ritenersi assorbito nella imputazione prevista dall’articolo 416-bis c.p..
Inoltre, la sentenza dell’appello e’ incorsa in errore di diritto per avere applicato alla contestata aggravante un criterio di imputazione oggettiva in violazione dell’articolo 59 c.p..
15.3. Violazione di legge in relazione all’articolo 63 c.p. rispetto al cumulo degli aumenti.
(ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS), articolato in due atti distinti).
15.4. Vizio di motivazione per non avere la Corte di appello dato risposta ai motivi di appello con cui erano state denunciate le carenze probatorie, sotto il duplice profilo dell’assenza di riscontri e della genericita’ delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
In particolare, con motivazione carente (mezza pagina) la Corte di appello ha affrontato la questione della mancanza di gravita’ indiziaria gia’ affermata dal Tribunale per il riesame con riferimento al capo A), per l’assenza di elementi che delineassero un ruolo, diverso ed ulteriore, svolto dal ricorrente rispetto alle condotte poste in essere nel settore dei narcotraffici all’interno del clan (OMISSIS). Era generico il riferimento dei collaboratori alla messa a disposizione delle abitazioni di sua proprieta’ nel (OMISSIS) per compiere agguati contro il clan rivale degli (OMISSIS)- (OMISSIS), oltre che privo di riscontro.
Nei motivi di appello sui predetti punti, si era evidenziato come il movente del ricorrente fosse inquinato anche da ragioni personali (il tradimento della moglie con un affiliato del clan avverso).
15.5. Vizio di motivazione.
La Corte di appello non ha dato seguito al motivo di appello con cui si era contestata la diversita’ del fatto per il quale e’ intervenuta condanna rispetto alla contestazione, essendo stato il ricorrente ritenuto il referente romano del clan (OMISSIS), per l’attivita’ di spaccio svolto in un ambito territoriale diverso da quello napoletano contestato nell’imputazione associativa.
15.6. Omessa motivazione rispetto al devoluto senza ulteriori specificazioni ma allegandosi a riscontro gli atti di appello.
15.7. Omessa motivazione in relazione all’articolo 62-bis c.p. circa le ragioni per le quali e’ stato applicato il massimo aumento per l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, sebbene si fosse evidenziata la fugacita’ dell’adesione del ricorrente in ragione della brevita’ del tempo della sua partecipazione al sodalizio (essendovi rimasto estraneo dal 2006 al 2011).
15.8. Vizio di motivazione e violazione di legge (articolo 63 c.p., comma 4) sulla pena (duplice aumento per aggravante ad effetto speciale).
Manca un’adeguata risposta da parte del giudice dell’appello, a fronte delle deduzioni difensive circa la necessita’ di motivare le ragioni del doppio aumento per le aggravanti ad effetto speciale della recidiva e della L. n. 203 del 1991, articolo 7.
La Corte di appello si e’ limitata a ritenere corretta la loro applicazione senza nulla aggiungere, non considerando anche la ridotta partecipazione sotto il profilo fattuale del ricorrente alle dinamiche dell’associazione mafiosa.
15.9. Vizio di motivazione e violazione di legge (articoli 132 e 133 c.p.) sulla pena (entita’ aumento eccessivo) in relazione all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7.
Vi e’ carenza di risposta alle censure dell’appello sulle ragioni dell’applicazione del massimo aumento per detta aggravante.
15.10. Vizio di motivazione e violazione di legge (articolo 99 c.p.) sulla recidiva.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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