Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2022| n. 7082.
I provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale per un provvedimento assunto nel procedimento ex art. 336 c.c. la natura definitiva e decisoria deve essere desunta dal contenuto del provvedimento stesso, restando priva di pregio la circostanza che sia stato emesso dal giudice del reclamo; pertanto il provvedimento sarà idoneo ad acquisire efficacia di giudicato, avendo carattere definitivo, rebus sic stantibus, essendo modificabile solo in caso di sopravvenienza di nuove circostanze.
Ordinanza|3 marzo 2022| n. 7082. I provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale
Data udienza 11 gennaio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Famiglia – Figli minori – Responsabilità genitoriale – Sospensione – Cass. Civ. Sez. Un. n. 32359/2018 – Efficacia di giudicato – Interventi a sostegno dei minori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17660/2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il 21/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
I provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale
RILEVATO
CHE:
Con decreto depositato il 21.12.2020 la Corte d’Appello di Bari, sezione Famiglia e Minori – in accoglimento del reclamo proposto da (OMISSIS) contro il decreto del 22/28.1.2020 del Tribunale per i Minorenni di Bari – ha sospeso (OMISSIS), marito della reclamante, dalla responsabilita’ genitoriale sui figli minori (OMISSIS), nato a (OMISSIS), (OMISSIS), nata a (OMISSIS) e (OMISSIS), nata a (OMISSIS).
Il giudice d’appello ha ripristinato la misura – disposta e poi revocata dal primo giudice – osservando che se era pur vero che (OMISSIS) si era sottoposto ad una terapia farmacologica presso il (OMISSIS) per curare la malattia psichiatrica da cui era affetto (psicosi paranoide), non vi erano garanzie che lo stesso continuasse a curarsi con regolarita’ al fine di contenere le distonie comportamentali proprie del suo grave disturbo, che si erano manifestate anche in occasione della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, dopo l’adozione del provvedimento sospensivo della potesta’ genitoriale.
Il positivo percorso seguito dal (OMISSIS), a seguito della terapia farmacologica, non era sufficiente per il ripristino della potesta’ genitoriale, atteso che non risultavano superate le forti criticita’ emerse nei suoi rapporti con i figli minori, i quali continuavano a conservare intatti (latenti ma pronti a riaffiorare nella loro mente) i ricordi delle violenze perpetrate dal padre sulla madre e su loro stessi durante la prima infanzia. Tali ricordi condizionavano, tuttora, i comportamenti e la vita dei tre bambini, stante le descritte manifestazioni di iperattivita’ dei medesimi (erano stati loro diagnosticati disturbi comportamentali e dell’apprendimento – DSA e discalculia), gli atteggiamenti violenti adottati dal piu’ grande, (OMISSIS), nei confronti delle sorelline (tentativi di strangolamento), a riprova della perigliosa influenza che la condotta del reclamato aveva avuto sui figli, i quali erano mossi da un sentimento ambivalente nei confronti del padre, essendo ben lieti di incontrarlo, ma alla presenza di un adulto (emblematico che (OMISSIS) avesse manifestato l’esigenza che tali incontri presenziasse un poliziotto).
La Corte d’Appello ha, ancora, evidenziato che, data l’assoluta incomunicabilita’ tra i coniugi, doveva escludersi che essi potessero adempiere al dovere di esercitare di comune accordo la responsabilita’ genitoriale, collaborando fra di loro nel superiore interesse dei figli.
Ha infine adottato o confermato una serie di disposizioni attuative di un percorso di sostegno per la crescita dei minori.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a tre motivi.
Le parti intimate non hanno svolto difese.
I provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello disposto una limitazione temporanea della responsabilita’ genitoriale di (OMISSIS) con un provvedimento definitivo.
2. Il motivo, che, nel richiamare il solo articolo 360, comma 1, n. 3, non indica quale sia la norma violata, e che sembra piuttosto denunciare un vizio processuale (se ben si e’ compreso, secondo il ricorrente la misura della sospensione della responsabilita’ genitoriale sarebbe “provvisoria” e potrebbe essere disposta solo con un provvedimento non decisorio e non definitivo) e’ manifestamente infondato, se non inammissibile.
La natura definitiva e decisoria del provvedimento assunto nell’ambito di un procedimento ex articoli 336 c.c. si desume dal suo contenuto, e non certo dal fatto che sia stato emesso dal giudice del reclamo. Nella specie, poiche’ la corte d’appello ha disposto la sospensione della responsabilita’ genitoriale di (OMISSIS) a tempo indeterminato, non v’e’ dubbio che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 32359/2018) la pronuncia sia idonea ad acquistare efficacia di giudicato rebus sic stantibus, in quanto modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, ed abbia quindi carattere decisorio e definitivo. E’ palese, d’altro canto, l’intrinseca contraddittorieta’ della censura, posto che un provvedimento assunto in via meramente provvisoria e interlocutoria avrebbe potuto essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione.
3. Con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 111 Cost. e articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la corte territoriale omesso l’esame delle relazioni del Centro di Salute Mentale e del Consultorio familiare attestanti i notevoli progressi del ricorrente ed aver travisato alcune circostanze di fatto, ritenendo, ad esempio, che questi avesse usato violenza sui propri figli.
4. Il motivo e’ infondato nella sua prima parte, atteso che il giudice del reclamo ha evidenziato che il percorso terapeutico e farmacologico intrapreso da (OMISSIS) per curare i suoi disturbi psichici aveva avuto un’evoluzione positiva, ma non ha ritenuto tale fatto sufficiente a consentire il ripristino della sua responsabilita’ genitoriale; e’ invece inammissibile nella seconda, perche’, a prescindere da ogni altro rilievo, non e’ chiarita la decisivita’ della circostanza asseritamente travisata ai fini di un diverso esito della decisione, la quale si fonda sulla complessiva considerazione di numerosi altri elementi (ricordo nei figli delle violenze subite dalla madre; loro sentimento ambivalente nei confronti del padre, che sono disposti ad incontrare solo in presenza di un altro adulto; influenza negativa sulla loro sfera psichica delle condotte in passato tenute dal ricorrente; sostanziale impossibilita’ di collaborazione fra i genitori) dai quali la corte del merito ha tratto il convincimento del mancato superamento delle criticita’ che avevano dato luogo all’adozione della misura.
I provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale
5. Con il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello disposto che il Servizio Sociale del Comune di Bari, di concerto con il Consultorio familiare, avvii i minori al (OMISSIS), nonostante tale disposizione sia ineseguibile perche’ il servizio in questione ha comunicato di non poter prendere in carico dei minori, avendo solo funzioni di terzo livello, come previsto dalle linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti di persone minori di eta’.
6. Il motivo e’ inammissibile, in quanto investe un capo del decreto privo di autonoma valenza decisoria, volto alla mera attuazione di interventi di sostegno per i minori (alla cui eventuale ineseguibilita’ il giudice potra’ sopperire mediante l’adozione di diverse misure) del tutto ininfluenti sulla valutazione dell’attuale capacita’ genitoriale del ricorrente.
Non si liquidano le spese di lite, non avendo le altre parti svolto attivita’ difensiva.
Il processo e’ esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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