I provvedimenti di trasferimento del personale delle Forze Armate

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 18 settembre 2019, n. 6230.

La massima estrapolata:

I provvedimenti di trasferimento del personale delle Forze Armate integrano giuridicamente ordini e, come tali, sono ab ovo sottratti alla disciplina recata dalla l. n. 241 del 1990: non è, in particolare, necessaria alcuna specifica motivazione.

Sentenza 18 settembre 2019, n. 6230

Data udienza 27 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9573 del 2013, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via (…);
contro
Lu. So., rappresentato e difeso dagli avvocati Se. So. e Vi. As., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Al. Pi. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sez. VII, n. 2990 del 6 giugno 2013, resa tra le parti, concernente trasferimento d’autorità .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Lu. So.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Al. Pi. su delega dell’avvocato Se. So. e l’avvocato dello Stato Ge. Di Le.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Lu. So., all’epoca dei fatti maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica Militare, ha impugnato avanti il T.a.r. per la Campania – Sede di Napoli il provvedimento del 27 giugno 2007 che ne ha disposto il trasferimento d’autorità dalla Commissione Medica Ospedaliera di Napoli-Capodichino all’Istituto di Medicina Legale di Roma con decorrenza 1 luglio 2007, nonché il propedeutico piano di reimpiego del personale sottufficiali in servizio presso la Commissione Medica Ospedaliera di Napoli-Capodichino del 26 giugno 2007.
1.1. Il sig. So., in particolare, ha lamentato che l’Amministrazione avrebbe omesso di manifestare le ragioni sottese al movimento e, in particolare, non avrebbe tenuto conto:
– né della sua precedente assegnazione presso una sede disagiata (Lampedusa);
– né del suo conseguente trasferimento d’autorità presso la sede di Napoli-Capodichino, disposto nel 1999;
– né delle sue esigenze familiari.
1.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato nel novembre 2007 il sig. So. ha, quindi, impugnato la nota del 6 settembre 2007 che, in tesi, esitava solo parzialmente la sua istanza di accesso riferita al procedimento de quo.
1.3. Con ordinanza n. 3515 del 5 dicembre 2007 il T.a.r. ha rigettato l’istanza cautelare, sostenendo che “i provvedimenti di trasferimento d’autorità disposti dall’Amministrazione militare, come quello di specie, rientrano nel genus degli ordini, con la conseguenza che essi sono sottratti alla disciplina generale dettata dalla legge n. 241 del 1990 e non richiedono specifica motivazione”.
1.4. Il Consiglio di Stato adito in appello cautelare, tuttavia, ha riformato tale provvedimento con ordinanza di questa Sezione n. 2528 del 13 maggio 2008, rilevando “la presenza di elementi di fumus boni juris a sostegno dell’istanza cautelare, in relazione alla mancata esternazione dei presupposti del trasferimento limitatamente al provvedimento in data 26 giugno 2006”: il Consiglio di Stato, quindi, ha accolto l’istanza cautelare “nei limiti di cui in motivazione”.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. ha, quindi, accolto il ricorso introduttivo.
Il T.a.r., in particolare, ha ritenuto viziato il piano di reimpiego del personale sottufficiali, giacché “non indica il presupposto del movimento d’ufficio, né fornisce alcuna indicazione in relazione al procedimento logico seguito per il trasferimento di ciascuno dei militari in esso indicati presso le diverse sedi di servizio, rinvenendosi quale unico referente quello relativo all’assegnazione delle sedi ai sensi dell’art. 33 l. 104/92”.
Il T.a.r. ha aggiunto che il piano di reimpiego non può essere ricondotto all’alveo della legittimità “in forza del fatto che l’Amministrazione, in esito all’istanza di accesso di parte ricorrente, nella nota dell’Aereonautica Militare Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aereonautica, 6^ Ufficio del 6/09/2007, prot. 37348, ha indicato in linea di massima i criteri seguiti … dovendo la motivazione, a tutela del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario, precedere e non seguire il provvedimento amministrativo”
Il T.a.r., pertanto, ha annullato il trasferimento del sig. So., ritenuto viziato per illegittimità derivata.
2.1. Il ricorso per motivi aggiunti, invece, è stato respinto per le seguenti ragioni:
– “in relazione alla richiesta volta ad ottenere la copia di tutti gli atti inerenti la procedura de qua, deve osservarsi la correttezza dell’operato dell’Amministrazione che con la impugnata nota ha denegato l’accesso, richiamando legittimamente il disposto del D.M. 14 giugno 1995, n. 519 che sottrae la materia della pianificazione relativa all’impiego del personale militare al diritto di accesso per un anno, termine non ancora decorso sia al momento del deposito dell’istanza di accesso che al momento dell’adozione da parte dell’Amministrazione della nota con cui si è esitata la predetta istanza di accesso”;
– “in relazione ai chiarimenti richiesti in riferimento alla normativa applicata nella redazione del piano de quo e dei criteri seguiti per la formazione della graduatoria,… la richiesta di accesso agli atti amministrativi può avere ad oggetto i soli documenti già formati dalle P.A.”;
– in relazione alla “richiesta di accesso relativa ad atti normativi, peraltro non specificatamente indicati, gli atti normativi sono ordinariamente presenti nelle raccolte legislative e, quindi, facilmente consultabili da parte di ogni cittadino senza che vi sia necessità di ricorrere allo strumento dell’accesso ex art. 22 e ss., l. n. 241 del 1990”.
3. Il Ministero della Difesa ha interposto appello.
3.1. Il Ministero ha premesso in fatto che:
– la Commissione Medico Ospedaliera di Napoli è stata soppressa con decorrenza 1 luglio 2006;
– “al fine di regolare le pratiche ed i rapporti pendenti”, l’Amministrazione ha costituito un organismo temporaneo con funzioni di ufficio stralcio, denominato “distaccamento straordinario delle Commissioni Mediche Ospedaliere”, destinato a scadere il 19 marzo 2007 e poi, di fatto prorogato sino al 30 giugno 2007;
– con nota del 23 novembre 2006 l’Amministrazione, conformemente alla disciplina allora in vigore, aveva redatto un apposito “annesso”, invitando i militari ancora impiegati presso l’ufficio di Napoli-Capodichino, tra cui anche il sig. So., ad esprimere fino ad un massimo di tre sedi presso cui avrebbero gradito essere assegnati;
– con separato provvedimento l’Amministrazione aveva, inoltre, individuato i criteri in base ai quali reimpiegare il personale;
– il sig. So., non risultando beneficiario della l. n. 104 del 1992 e non avendo un’età superiore ai 55 anni, era destinato, in base a tali criteri, ad essere dislocato in “Enti dislocati nell’area campana e nell’area di Latina e Roma”;
– la destinazione all’Istituto di Medicina Legale di Roma è conseguita al fatto che il sig. So. era il meno anziano in grado dei sottufficiali con età inferiore ai 55 anni;
– nonostante il divieto di ostensione degli atti inerenti alla pianificazione dell’impiego del personale, al sig. So. sono state comunque palesate, con nota del 6 settembre 2007, le ragioni del trasferimento ed è stato, altresì, specificato che l’Istituto di Medicina Legale è stato scelto “anche in considerazione della vicinanza ai trasporti ferroviari” e che, di converso, la pregressa prestazione di servizio in sedi disagiate non dà diritto a punteggio aggiuntivo ai fini dell’anzianità di servizio, né conferisce priorità nei trasferimenti.
3.2. Ciò premesso in fatto, il Ministero ha sostenuto in diritto che:
– i provvedimenti di trasferimento del personale delle Forze Armate hanno natura di ordine e, come tali, sono sottratti alle disposizioni della l. n. 241 del 1990: non è, dunque, richiesta alcuna specifica motivazione, né vi sono garanzie partecipative;
– il trasferimento è stato disposto “per esigenze organizzative conclamate, quali la soppressione della Commissione Medica Ospedaliera di Napoli-Capodichino”;
– il sig. So. ha, comunque, partecipato al procedimento, avendo espresso le proprie preferenze nell’apposito “annesso” che l’Amministrazione aveva a suo tempo predisposto e che vale anche quale implicita comunicazione di avvio del procedimento;
– in materia di trasferimenti, i desiderata del militare devono essere contemperati con il superiore interesse pubblico all’ottimale allocazione del personale;
– la sede cui è stato assegnato il sig. So. è prossima ai trasporti ferroviari e, comunque, il trasferimento d’autorità prevede benefici economici per il personale interessato;
– i soli casi di priorità nei trasferimenti sono quelli previsti dalla l. n. 104 del 1992, dal d.lgs. n. 267 del 2000 e dalla l. n. 86 del 2001.
3.3. Il sig. So. si è costituito e, in data 27 maggio 2019, ha versato in atti una breve memoria, chiedendo l’autorizzazione al deposito tardivo essendo stato impegnato in una missione all’estero sino al 17 maggio 2019.
Il ricorso è, quindi, stato discusso alla pubblica udienza del 27 giugno 2019 e, all’esito, trattenuto in decisione.
4. Il ricorso merita accoglimento.
4.1. Il Collegio evidenzia che, per consolidata giurisprudenza, i provvedimenti di trasferimento del personale delle Forze Armate integrano giuridicamente ordini e, come tali, sono ab ovo sottratti alla disciplina recata dalla l. n. 241 del 1990: non è, in particolare, necessaria alcuna specifica motivazione.
Ne consegue che la nota del 6 settembre 2007 non costituisce un’inammissibile motivazione postuma, ma, al contrario, dimostra la volontà dell’Amministrazione di rendere quanto più possibile trasparente e comprensibile l’iter logico nella specie seguito.
4.2. Peraltro, in disparte il fatto che il sig. So. è stato debitamente interpellato nel corso del procedimento, di cui, dunque, aveva ab initio piena contezza, il Collegio osserva che, in tema di trasferimenti nell’ambito delle Forze Armate, l’interesse pubblico all’ottimale allocazione del personale – strumento per conseguire il più generale fine dell’efficiente perseguimento degli scopi istituzionali – prevale sui contrapposti auspici dei singoli militari.
4.3. Oltretutto, la definitiva soppressione del Comando di Napoli-Capodichino (anche nell’ultima denominazione di “distaccamento straordinario”), con la conseguente necessità della riallocazione del personale ivi assegnato, era nota da tempo; di converso, l’Amministrazione ha enucleato con precisione i criteri seguiti nel disporre i movimenti del personale interessato e, per quanto in atti, il trasferimento del sig. So. non li viola (né vi è una specifica contestazione sul punto).
4.4. Infine, in base alla normativa applicabile ratione temporis il pregresso servizio presso una sede disagiata non dava priorità quanto ai trasferimenti d’autorità ; l’Amministrazione ha, comunque, scelto un Comando in Roma prossimo ai nodi del trasporto ferroviario, sì che esulano, nella scelta amministrativa, elementi di palese illogicità, patente vessatorietà o manifesta irragionevolezza.
5. Per le esposte ragioni il ricorso in appello va accolto: conseguentemente, in riforma dell’impugnata sentenza deve essere rigettato il ricorso di primo grado.
La materia del contendere e gli interessi sottesi alla presente controversia suggeriscono, comunque, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della gravata sentenza respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza – Presidente FF
Luca Lamberti – Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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