Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 7 febbraio 2020, n. 976.
La massima estrapolata:
I provvedimenti di nomina dei magistrati ad incarichi direttivi adottati dal C.S.M., sebbene espressione di una ampia valutazione discrezionale, sono sindacabili in sede di legittimità ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, essendo pacifico che le valutazioni dell’Organo di autogoverno non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità atteso che la preminente posizione costituzionale del C.S.M. non permette di escludere la sua azione dall’ordinario regime di controllo valevole per tutta l’attività amministrativa; pertanto il giudizio di legittimità su detti atti può implicare apprezzamenti che non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, ma si estendono anche alla verifica della sussistenza di quei vizi in cui si declina la figura dell’eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici dell’illogicità, dell’irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché della carenza di motivazione e/o di istruttoria.
Sentenza 7 febbraio 2020, n. 976
Data udienza 16 gennaio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5721 del 2019, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato An. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);
contro
Ministero della giustizia; CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Lu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima n. -OMISSIS- del 2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CSM – Consiglio Superiore della Magistratura e di -OMISSIS-;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Ma., l’avvocato dello Stato e l’avvocato Lu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. -OMISSIS-impugnava il decreto del Ministero della giustizia 24 gennaio 2018 e la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 10 gennaio 2018, in base ai quali è stato conferito al dott. -OMISSIS- l’ufficio semidirettivo giudicante di Presidente di Sezione del Tribunale di Salerno (settore civile).
Il ricorso veniva respinto con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS- del 2019, che veniva appellata dal dott. -OMISSIS-per i seguenti motivi di diritto:
I) violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 160 del 2006 come modificato dalla legge n. 111 del 2007, (delibera del Plenum del CSM del 13 marzo 2008 e succ. mod. all’11 febbraio 2015) e dell’art. 162 della circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 (delibera di plenum in data 25 gennaio 2017 – prot. n. 1318 del 26 gennaio 2017, e succ. mod alla data del 19 luglio 2017) in relazione all’art. 159 stessa circolare; violazione dell’art. 1, comma 1, T.U. sulla dirigenza giudiziaria in ordine alla incandidabilità del dott. -OMISSIS-; eccesso di potere; violazione degli artt. 1 e 2 del regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal d.lgs. n. 160 del 2006, ancora modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111 (delibera di plenum 13 marzo 2008 così come modificata in data 11 febbraio 2015);
II) violazione dell’art. 27 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 – Delibera del 28 luglio 2015 e succ. mod. al 15 giugno 2016); irragionevolezza; travisamento dei fatti;
III) ancora violazione art. 27 Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria; travisamento dei fatti; omessa pronuncia; sviamento / eccesso di potere; irragionevolezza;
IV) violazione dell’art. 15, lett. b), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, nonché dell’art. 12, comma 12, d.lgs. n. 106 del 2006 in relazione all’art. 27 del Testo Unico; travisamento dei fatti; irragionevolezza; eccesso di potere;
V) ancora violazione dell’art. 15, lett. b), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, nonché dell’art. 12, comma 12, d.lgs. n. 106 del 2006 in relazione all’art. 27 del Testo Unico; travisamento dei fatti; irragionevolezza; eccesso di potere;
VI) violazione, altresì, dell’art. 15, lett. a), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. p14858-2015 del 28 luglio 2015 – delibera del 28 luglio 2015 e succ. mod. al 15 giugno 2016): ancora travisamento dei fatti; irragionevolezza; sviamento;
VII) violazione art. 26 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, anche in relazione agli artt. 15 e 27 del medesimo Testo Unico; sviamento di potere;
VIII) violazione dell’art. 25, comma 1, del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria in relazione all’art. 18; travisamento dei fatti;
IX) violazione e falsa applicazione della delibera del CSM prot. 5496/2017 del 6 aprile 2017; violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 160 del 2006; nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria, art. 35; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittoria e omessa motivazione, omissione fissazione preventiva di taluni criteri poi utilizzati e non considerazione dei titoli presentati nel curriculum dell’appellante; disparità di trattamento, travisamento dei fatti, eccesso di potere; carenza del rigore motivazionale proprio della discrezionalità amministrativa; assenza di iter logico, propria di scelta arbitraria; irragionevolezza e difetto di motivazione.
Si sono costituiti per resistere all’appello il CSM – Consiglio Superiore della Magistratura e il dott. -OMISSIS-.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 16 gennaio 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dal dott. -OMISSIS-contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS- del 2019, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento degli atti relativi al conferimento all’unanimità al dott. -OMISSIS- dell’ufficio semidirettivo giudicante di Presidente di sezione civile del Tribunale di Salerno.
La sentenza, premettendo l’illustrazione del procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari, nonché la natura ampiamente discrezionale del provvedimento con cui il CSM conferisce gli uffici semidirettivi e direttivi in ragione della delicatezza e complessità delle relative funzioni, ha respinto le censure dedotte dall’istante.
In particolare, alla luce del consolidato orientamento in ordine alla sindacabilità giurisdizionale delle delibere di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari, quanto meno sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, senza mai impingere nel merito delle valutazioni, la sentenza ha evidenziato come, nella fattispecie in questione, la delibera non fosse inficiata da carenza di istruttoria e di motivazione, avendo proceduto legittimamente alla comparazione tra il controinteressato e il ricorrente, senza porre in essere alcuna violazione delle specifiche disposizioni contenute nel nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria, effettuando un’analitica disamina di specifici aspetti dei profili professionali dei due aspiranti.
Il Collegio ritiene che l’appello vada respinto perché non fondato.
Si ricorda preliminarmente che per consolidata giurisprudenza il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. P14858-2015 del 28 luglio 2015) non è – difettando la clausola legislativa o regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge (art. 108, primo comma, Cost.) – un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513; 28 novembre 2012, n. 6035; 6 dicembre 2016, n. 5152; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216; 6 settembre 2017, n. 4220; 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 432; 2 agosto 2019, n. 5492).
Ciò ricordato, va rilevato che nelle premesse della relazione introduttiva del detto Testo unico sulla dirigenza giudiziaria si legge che con lo stesso si intende “garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari” attraverso la “ridefinizione degli indicatori di idoneità direttiva, stabilendo distinti e specifici indicatori, diversificati secondo le tipologie di incarico e, soprattutto, porre nuove e chiare regole del giudizio di comparazione tra aspiranti”, con la finalità di “far sì che la meritocrazia non rimanga un’affermazione di principio, ma rappresenti realmente il valore fondante di ogni scelta selettiva… che deve sempre orientarsi alla scelta del migliore dirigente da preporre al posto da coprire, nel rispetto del superiore interesse pubblico”.
L’art. 25 del Testo unico indica la finalità del giudizio comparativo in quella di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali.
In riferimento al merito, la previsione stabilisce che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.
Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è regolata dall’art. 26 del medesimo Testo unico.
La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006.
Il giudizio attitudinale è poi formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori.
Nell’ambito di tale valutazione la previsione puntualizza che speciale rilievo è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio.
All’art. 15 sono individuati come indicatori specifici per il conferimento di incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado: “a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’art. 8, considerando anche la loro durata quale elemento di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’art. 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9”.
Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale e sono “costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali”.
Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.
E’ bene, inoltre, ricordare che riguardo ai limiti del sindacato di legittimità circa le delibere del CSM di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che il giudice amministrativo incorre in eccesso di potere giurisdizionale allorché “operi direttamente una valutazione di merito del contenuto della delibera stessa”, “invece di svolgere un sindacato di legittimità di secondo grado, anche a mezzo del canone parametrico dell’eccesso di potere quale possibile vizio della delibera stessa” (Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).
Al contempo, la medesima giurisprudenza ha affermato che non eccede dalla giurisdizione il giudice amministrativo che nel vagliare un provvedimento del CSM di conferimento di un ufficio direttivo annulli la deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dall’insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale è stato esplicitato il giudizio comparativo nel caso concreto (Cass., SS.UU., 8 marzo 2012, n. 3622).
Riguardo ai provvedimenti di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che il sindacato del giudice amministrativo bene è condotto attraverso le figure sintomatiche dell’eccesso di potere: “nella forma della motivazione insufficiente, dell’errore di fatto, dell’ingiustizia grave e manifesta, della contraddittorietà interna ed esterna (…), nonché, più radicalmente, dello sviamento di potere” (così ancora Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787; Cons. Stato, V, 6 settembre 2017, n. 4220).
“I provvedimenti di nomina dei magistrati ad incarichi direttivi adottati dal C.S.M., sebbene espressione di una ampia valutazione discrezionale, sono sindacabili in sede di legittimità ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, essendo pacifico che le valutazioni dell’Organo di autogoverno non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità atteso che la preminente posizione costituzionale del C.S.M. non permette di escludere la sua azione dall’ordinario regime di controllo valevole per tutta l’attività amministrativa; pertanto il giudizio di legittimità su detti atti può implicare apprezzamenti che non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, ma si estendono anche alla verifica della sussistenza di quei vizi in cui si declina la figura dell’eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici dell’illogicità, dell’irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché della carenza di motivazione e/o di istruttoria” (Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 597; 14 maggio 2015, n. 2425).
La delibera impugnata ha individuato il dott. -OMISSIS-come il candidato più idoneo per attitudini e merito ad essere nominato Presidente di sezione del Tribunale di Salerno.
Dopo aver analizzato la ricorrenza, in capo al dott. -OMISSIS- dei parametri del merito e delle attitudini, nella parte in cui pone in comparazione lo stesso con il dott. Ricciardi, così motiva: “Il dottor -OMISSIS-prevale altresì nei confronti del dottor Roberto -OMISSIS-
Quest’ultimo ha sempre esercitato funzioni giudicanti, quasi sempre civili, pur prestandosi ad applicazioni ripetute nel settore penale, anche per lo svolgimento di importanti processi d’Assise.
Dal settembre del 1988 ad oggi è stato impegnato presso le sezioni civili del Tribunale di Salerno. In particolare, fino al 1994 è stato impegnato presso la Seconda Sezione Civile, dove ha trattato i diritti reali, il diritto successorio e tutta la materia contrattualistica. Egli è stato poi addetto alla sezione fallimentare, in due distinti periodi, per complessivi circa tredici anni. Sebbene il dottor -OMISSIS-non abbia ancora rivestito incarichi direttivi o semidirettivi, il parere attitudinale specifico sottolinea, in particolare, lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della Sezione Civile, quale giudice anziano, dal 2011 al 2014. Il dott. -OMISSIS-ha anche ricevuto deleghe organizzative dal capo dell’Ufficio, ha svolto attività di assistenza e ausilio per la redazione dei progetti tabellari e programmi organizzativi degli uffici giudiziari; ha partecipato, infine, costantemente a tutte le riunioni indette dal Capo dell’Ufficio. Egli è stato relatore in convegni in materia di diritto fallimentare ed ha svolto lezioni presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno. È stato componente della commissione per l’esame di avvocato. Il dottor -OMISSIS-è subvalente rispetto al dottor -OMISSIS-in ragione di molteplici profili. Pur avendo analoga esperienza di specializzazione nel settore fallimentare, non risulta raggiungere il livello di eccellenza scientifica dimostrato nel dottor -OMISSIS-dall’elevatissimo numero di pubblicazioni e di contributi culturali offerti nel dibattito specialistico anche in materia di diritti della persona e di informatica giuridica, e quindi in una prospettiva culturale più ampia. Inoltre, con riferimento all’aspetto specificamente attitudinale, l’attività del dottor -OMISSIS-appare essere risultata più incisiva ed efficace, essendosi impegnato, non solo nella sola cura del proprio ruolo e nella collaborazione con il dirigente per la gestione dell’ufficio, ma nella ideazione ed attuazione di importanti misure organizzative che ne hanno migliorato le prestazioni complessive degli uffici, come riconosciuto nei rapporti disponibili. Ciò è stato possibile soprattutto in ragione dell’elevata competenza informatica che, come si è visto, lo ha fatto esorbitare dalla dimensione circondariale assumendo l’incarico di referente distrettuale per l’informatica e componente della Commissione flussi presso il Consiglio Giudiziario”.
Con il primo motivo l’appellante dott. -OMISSIS-deduce l’erroneità della sentenza per non avere accolto la censura concernente l’assunta violazione del combinato disposto degli artt. 19 d.lgs. n. 160 del 2006 e 162 della Circolare del CSM sulla formazione delle tabelle degli Uffici Giudicanti per il triennio 2017/2019, secondo le cui disposizioni, ove il magistrato abbia esercitato per un periodo eccedente i nove anni e mezzo le precedenti funzioni, non può essere destinato nuovamente a svolgerle, se non decorso il termine di cinque anni. Nella fattispecie in esame, tale termine non sarebbe decorso.
La sentenza ha ritenuto la censura non condivisibile: “atteso che la previsione […] trova applicazione nei confronti del magistrato chiamato a svolgere le medesime funzioni nella sezione presso cui aveva prestato servizio, mentre il dott. -OMISSIS- attraverso la partecipazione alla procedura de quo, mira a ottenere l’esercizio delle diverse funzioni semidirettive giudicanti di primo grado”.
Per l’appellante dott. -OMISSIS-tale conclusione sarebbe erronea, avendo il CSM conferito l’incarico semidirettivo a un aspirante non legittimato a proporre domanda, ove si consideri che il dott. -OMISSIS-si era trasferito dalla sezione fallimentare, la cui presidenza forma oggetto del bando di concorso, da un tempo inferiore a cinque anni e non avrebbe potuto pertanto farvi ritorno in ragione del divieto sancito dalle menzionate disposizioni normative, che avrebbero lo scopo di evitare la cristallizzazione di posizioni delle funzioni giurisdizionali, da intendersi anche in relazione alla materia trattata, ed in special modo di quella fallimentare, nella quale giudice delegato e presidente di sezione svolgono, nella sostanza, la stessa funzione.
La doglianza è infondata, innanzitutto perché l’incarico conferito dal CSM atteneva alla funzione semidirettiva presso una sezione civile del Tribunale di Salerno. Poi la specifica funzione di presidente della terza sezione civile-fallimentare è stata attribuita al dott. -OMISSIS-con provvedimento successivo che non è stato impugnato e a seguito di apposito interpello tra i nominati presidenti di sezione.
In ogni caso va rilevato, nella fattispecie in questione, che il conferimento delle funzioni semidirettive comporta un mutamento di funzioni (da semplicemente giudicanti a semidirettive, appunto), il che determina una soluzione di continuità con riferimento al limite temporale nelle medesime funzioni. E ciò vale per tutte le sezioni, dunque anche per la sezione fallimentare, dove si svolgono sia funzioni giurisdizionali che funzioni semidirettive, che non sono tra loro analoghe.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti risulta che il dott. -OMISSIS-ha svolto, oltre alla funzione giurisdizionale nella materia fallimentare, la medesima funzione anche nelle materie “famiglia” e “volontaria giurisdizione”: il che conferma che le funzioni da lui espletate in precedenza non possono essere assimilate a quella di una stretta funzione semidirettiva nella sezione fallimentare.
Con la seconda censura l’appellante dott. -OMISSIS-contesta il mancato accoglimento del motivo concernente la violazione dell’art. 27 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 – Delibera del 28 luglio 2015 e succ. mod. al 15 giugno 2016), secondo il cui disposto: “Per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado hanno speciale rilievo, in posizione pari ordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire”, assumendo la mancata valutazione della sua maggiore esperienza professionale nel settore fallimentare (tredici anni a fronte dei dieci del controinteressato).
Il criterio della maggiore durata sarebbe da ritenersi oggettivo, assumendo uno specifico rilievo proprio ai fini dell’individuazione della figura del dirigente della sezione, in quanto la capacità organizzativa, che è connotato rilevante dell’incarico da conferire, troverebbe più sicura prognosi nel caso del magistrato che, attraverso il maggior tempo di applicazione al settore specifico, ha vissuto, secondo un normale criterio probabilistico, un maggior numero di problematiche.
Illogicamente, la sentenza non avrebbe ravvisato “alcuna illogicità nel ritenere “analoga” l’esperienza maturata dal dott. -OMISSIS-in un arco di tempo (dieci anni, a fronte dei tredici maturati dal ricorrente presso sezioni fallimentari) sufficientemente ampio per dimostrare la padronanza acquisita nella trattazione della materia”, statuendo che, altrimenti, “si giungerebbe a dare esclusivo rilievo alla mera anzianità di servizio, condizione antitetica rispetto alla ratio sottostante alle disposizioni del Testo Unico”.
La censura, ritiene qui il Collegio, è infondata. Il periodo di massima permanenza nelle funzioni è proprio quello decennale, dal che discende che un arco di dieci anni è reputato più che sufficiente ad acquisire una completa padronanza nella funzione medesima. Come statuito dalla sentenza appellata, che il Collegio condivide, valorizzare ogni successivo periodo ulteriore rispetto al decennio di massima permanenza nelle medesime funzioni diverrebbe, visto anche il limite espressamente apposto, irragionevole in quanto equivarrebbe a confondere l’esperienza con la mera anzianità di servizio, in contraddizione con lo spirito e la ratio della riforma del 2006.
Non è, quindi, illogico affermare che un periodo di permanenza decennale nelle funzioni giudicanti in materia fallimentare sia ana, nel senso dell’esperienza acquisita, a un periodo di tredici anni nelle stesse funzioni. Del resto, ad applicare i principi – noti agli economisti ma propri in generale di ogni esperienza – della marginalità decrescente, sono i primi anni quelli che conferiscono la maggiore esperienza; e questa, con il trascorrere del tempo, non può arricchirsi più come in precedenza, fino a raggiungere un limite massimo non più incrementabile.
Con il terzo motivo l’appellante dott. -OMISSIS-deduce l’erroneità della sentenza per non avere accolto la censura dedotta in primo grado concernente l’assunta violazione dell’art. 27 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria; nonostante, invero, egli avesse svolto dall’ottobre 1986 all’ottobre 1988 la funzione di giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Potenza, di tale esperienza in altro “settore specifico” non si sarebbe tenuto conto nell’ambito degli indicatori attitudinali.
La doglianza, ritiene qui il Collegio, non coglie nel segno: i settori specifici da tenere in considerazione per la valutazione dell’attitudine a ricoprire incarichi semidirettivi di primo grado sono solo quello penale, quello civile ed il settore lavoro, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a) del Testo Unico, che così dispone: “Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi semidirettivi di primo grado: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione”.
Dunque, la precedente esperienza come giudice delle esecuzioni immobiliari, che è un ufficio specializzato e non un settore autonomo, è stata legittimamente considerata come indicatore attitudinale nell’ambito dell’esperienza nell’intero settore civile.
Con il quarto e quinto motivo l’appellante dott. -OMISSIS-contesta il mancato accoglimento delle censure concernenti la violazione dell’art. 15, lett. b), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, nonché dell’art. 12, comma 12, d.lgs. n. 106 del 2006 in relazione all’art. 27 del Testo Unico, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e irragionevolezza: egli ha svolto le funzioni di coordinatore quale magistrato anziano in veste di presidente della prima sezione civile del Tribunale di Salerno dal 2011 al 2014 – dunque per circa quattro anni e non per due, come invece il dott. -OMISSIS-nella pari funzione esercitata – come attestato dal parere “per la VII valutazione di professionalità ” e dal parere “attitudinale specifico per gli uffici semidirettivi di primo grado”, entrambi del Consiglio Giudiziario, ma ciò a suo dire sarebbe stato escluso dalla decisione di primo grado, secondo cui “Correttamente, poi, l’organo di autogoverno ha affermato che il dott. -OMISSIS-non ha mai svolto alcuna funzione direttiva o semidirettiva”. Invero, non rileverebbe, al fine del riscontro del requisito attitudinale, l’investitura formale a presidente di sezione. Inoltre, la sentenza non avrebbe riconosciuto neppure l’indicatore specifico di cui all’art 15, lett. b), del Testo Unico, in relazione all’incarico di pretore mandamentale, svolto per oltre due anni (tra giugno 1984 ed ottobre 1986) presso la pretura di Spezzano Albanese, altra esperienza perfino direttiva in un ufficio giudiziario complesso, ove, all’epoca, si cumulavano funzioni sia inquirenti che giudicanti, e, per queste ultime, sia in ambito civile, sia penale, sia in materia di lavoro, che di volontaria giurisdizione, con il pieno coordinamento del personale, nonché l’organizzazione delle udienze, e quant’altro inerente il funzionamento dell’intero ufficio, istituito a presidio territoriale della giurisdizione. La direzione di siffatto ufficio avrebbe, invero, qualificato in termini di capacità organizzative il magistrato incaricato che, per di più, all’epoca reggeva anche le preture di (omissis). Erroneamente, dunque, la sentenza avrebbe affermato: “L’incarico in questione […] è stato prestato presso un ufficio costituito dal solo pretore, in assenza di compiti di coordinamento di altri magistrati e, quindi, di attività che possano rilevare quale indicatore specifico ex art. 15, lett. b), del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria”.
Anche tali censure sono infondate.
Correttamente la sentenza ha rilevato che l’appellante, così come il dott. -OMISSIS- mai erano stati tabellarmente insigniti di funzioni direttive o semidirettive, ritenendo legittima la mancata valutazione nell’ambito degli specifici indicatori attitudinali di cui all’art. 15, lett. b), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del ruolo di coordinamento di magistrato più anziano della sezione con funzioni di sostituzione del presidente tra l’anno 2011 e l’anno 2014, e che durante l’espletamento della funzione nella pretura di (omissis) il dott. -OMISSIS-non avesse svolto funzioni dirigenziali, quella pretura non essendo divisa in sezioni e sede di servizio di un solo pretore, sicché non poteva esservi svolta alcuna funzione direttiva di altri magistrati (da considerare nell’ambito degli specifici indicatori attitudinali di cui alla disposizione del Testo Unico succitata).
Con il sesto motivo l’appellante contesta il mancato accoglimento della censura concernente la violazione dell’art. 15, lett. a), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che prevede quale specifico indicatore di attitudine agli uffici semidirettivi di primo grado: “a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario” distinguendo il settore tra “penale, civile, lavoro”, nonché : “i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi”, “considerando anche la loro durata quale criterio di validazione”.
Egli -OMISSIS-avrebbe svolto, infatti, nell’ambito della carriera di magistrato ordinario, complessivamente trentadue anni nel settore nella magistratura giudicante civile, e, tra questi, dieci anni in prima sezione civile del Tribunale di Salerno, dove ha trattato, tra le altre, materie connesse, come quelle in ambito bancario e societario, annoverando da quando lasciò la pretura mandamentale (dove, peraltro, si occupava anche della materia civile), quasi complessivi trentuno anni di servizio nel settore civile, di cui venticinque dedicati alla trattazione di materie connesse o affini a quelle proprie dell’incarico da conferirsi.
Dall’esame della censura emerge chiaramente come l’appellante dott. -OMISSIS-ancora lamenti, nella sostanza, la mancata valutazione della sua maggiore anzianità di servizio nel settore civile rispetto al dott. -OMISSIS-. Ma la valutazione della prevalenza di quest’ultimo sull’appellante è stata effettuata correttamente dal CSM sulla base di altri elementi. In particolare, il dott. -OMISSIS-è stato coordinatore della Sez. III civile del Tribunale di Salerno sino al 2009. Si legge, inoltre, nel parere del nuovo Presidente della Sezione III del 19 agosto 2010 reso ai fini della sua V valutazione di professionalità : “Nonostante che l’attività di coordinamento della terza sezione posta in essere dal dr. -OMISSIS-si sia svolta in via continuativa dal dicembre 2008 al giugno 2009 nonché nei periodi di assenza del collega coordinatore, e quindi sempre in un periodo nel quale il sottoscritto Presidente di Sezione non era ancora in servizio presso il Tribunale di Salerno, lo scrivente è in grado, come già sopra ricordato, di ricostruire l’apporto reso dal collega alla sezione attraverso due elementi:
a) la constatazione del clima di totale serenità ed armonia nel quale ha trovato i magistrati ed il personale amministrativo che sono stati prima coordinati in alcuni periodi anche dal collega;
b) l’alto livello di organizzazione del settore fallimentare.
[…] Ho potuto constatare all’atto del mio insediamento che nel corso del quadriennio di riferimento – dicembre 2004/febbraio 2009 – il settore fallimentare si è radicalmente trasformato divenendo una sezione priva di arretrato nella gestione delle procedure, priva di arretrato nel settore prefallimentare. Tale trasformazione è avvenuta nel periodo successivo al trasferimento del magistrato che ricopriva l’altro ruolo di giudice delegato e prima che il nuovo designato prendesse possesso, sicché costui ha ricevuto un ruolo prefallimentare pari a zero. Tutti questi elementi consentono di esprimere un giudizio ottimale circa la collaborazione prestata dal dr. -OMISSIS-per il buon andamento della terza sezione civile perché, in sintesi, ha vigilato sull’attività, curandone la riorganizzazione, della cancelleria e del settore fallimentare del Tribunale di Salerno”.
Tali esperienze sono state, invero, ritenute rilevanti, così come quelle di referente distrettuale per l’informatica e di componente della Commissione flussi presso il Consiglio Giudiziario, anche quale indicatore generale, ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, e sono state, altresì, ritenute sintomatiche, in coerenza con quanto previsto all’art. 11, comma 2, del Testo Unico, del possesso di adeguata attitudine direttiva, nonché valutate, come richiesto dall’art. 11, comma 3, avuto riguardo “ai concreti risultati conseguiti e comprovati da adeguata documentazione”.
La censura è quindi infondata.
Con la settima doglianza l’appellante dott. -OMISSIS-deduce l’erroneità della sentenza per non avere accolto la censura dedotta in primo grado concernente l’assunta violazione dell’art. 26 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, anche in relazione agli artt. 15 e 27 del medesimo Testo Unico, atteso che illegittimamente sarebbero stati sovvertiti i criteri di prevalenza degli indicatori attitudinali facendo primeggiare gli “ulteriori elementi” degli indicatori generali del dott. -OMISSIS-su quelli degli indicatori specifici del dott. -OMISSIS-
Anche tale censura è infondata. Per quanto già detto, il CSM, con specifica e idonea motivazione, ha ritenuto preferibile il curriculum del dott. -OMISSIS-principalmente con riferimento agli indicatori specifici, risultando le esperienze rilevanti ai fini degli indicatori generali, come quella nella commissione flussi, valutate solo in via secondaria.
Con l’ottava censura l’appellante dott. -OMISSIS-contesta la declaratoria di inammissibilità della doglianza concernente la violazione dell’art. 25, comma 1, del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, secondo le cui disposizioni: “la valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare, ed, ove esistenti a particolari profili ambientali” in relazione all’art. 18, non avendo il CSM tenuto conto della sussistenza di un clima non sereno tra i magistrati della sezione durante lo svolgimento dell’incarico pregresso del dott. Giorgio -OMISSIS-presso la sezione fallimentare del Tribunale di Salerno, risultante dal parere del Consiglio Giudiziario del 20 settembre 2017.
Il Collegio condivide le statuizioni della sentenza che ha ritenuto la censura inammissibile in quanto non documentata e non basata sulla deduzione di fatti specifici e ha ritenuto quelle del dott. Ricciardi: “considerazioni personali, espresse dal ricorrente circa le qualità professionali del controinteressato”, che “non possono rilevare ai fini del giudizio sulla legittimità della delibera impugnata”.
Infine, con il nono motivo l’appellante dott. -OMISSIS-contesta il mancato accoglimento della censura concernente la violazione del d.lgs. n. 160 del 2006 e del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. p14858-2015 del 28 luglio 2015 – delibera del 28 luglio 2015) in relazione alla valorizzazione del parametro delle attitudini definite dall’art. 12, comma 12, d.lgs. n. 160 del 2006, e circa il merito a quanto previsto dall’art. 11 del medesimo d.lgs., atteso che, come risulterebbe accertato dalla fondatezza delle censure già formulate, la delibera impugnata in primo grado avrebbe violato i criteri di selezione contenuti nelle disposizioni succitate – ad esempio tenendo in considerazione le pubblicazioni del controinteressato, parametro che non risulta normativamente previsto come indicatore attitudinale generico o specifico – anche mediante la valorizzazione invertita di criteri secondari rispetto a quelli primari.
Anche tale ultima censura non coglie nel segno, sia in considerazione dell’infondatezza delle censure dedotte in precedenza, sia perché le pubblicazioni del dott. -OMISSIS- nonostante non potessero essere valutabili nell’ambito degli indicatori attitudinali specifici, certamente lo erano e meritoriamente nell’ambito di quelli generici in relazione alla preparazione intellettuale e alla conoscenza della materia che arricchisce di certo anche la capacità direttiva. La circostanza che un magistrato svolga, oltre all’attività giurisdizionale, una seria attività di approfondimento di temi giuridici è apprezzabile indice di permanente attenzione alla questioni inerenti il diritto, che in uno Stato di diritto è il parametro fondamentale della sua funzione valutativa, e ragionevolmente non può essere degradata a irrilevante ai fini delle sue attitudini equiparandolo a chi non mostra altrettanta disposizione. E comunque a tutto concedere, come condivisibilmente statuito dalla sentenza appellata, non risulta inficiata: “la legittimità del giudizio espresso dall’organo di autogoverno, in quanto la prevalenza del controinteressato risulta comunque ampiamente (e correttamente) giustificata dalle ulteriori valutazioni ivi formulate, che si concentrano sul possesso in capo al dott. -OMISSIS-di indicatori attitudinali, valorizzati in conformità alle previsioni contenute nel Testo Unico”.
Invero, la delibera ha ritenuto in sede di valutazione comparativa che dal punto di vista delle esperienze pregresse i due magistrati, sostanzialmente, equivalessero, ma che il dott. -OMISSIS-fosse da preferire perché ha rilevanti esperienze di collaborazione organizzativa all’interno del Tribunale di Salerno, in quanto dal 2015 è coordinatore della prima sezione civile; ha svolto funzioni sia requirenti che giudicanti, ha una elevatissima preparazione scientifico-giuridica, elevatissime conoscenze nel settore fallimentare ed in quello dell’informatica giuridica ed ha profuso costante e proficuo impegno nella redazione di progetti e proposte diretti a migliorare e rendere più efficienti le funzioni giudiziarie e a ridurre l’arretrato. Doti organizzative che hanno migliorato le prestazioni complessive degli uffici. Nel 2004 è stato poi nominato magistrato referente per l’informatica per l’informatizzazione del settore civile del distretto di Salerno ed anche componente della Commissione flussi presso il Consiglio Giudiziario.
Risulta, in conclusione, rispettato il principio per cui i giudizi di prevalenza in tema di incarichi direttivi da parte del Consiglio Superiore della Magistratura vanno formulati in termini di adeguatezza, comunque dovendo emergere dagli atti l’analisi completa dei dati curriculari dei concorrenti individuati, al fine di collegare la dimostrata pienezza della conoscenza dei profili dei canditati ad una valutazione informata e perciò attendibile riguardo al giudizio di prevalenza. E ciò è avvenuto nel caso di specie. Del resto, una comparazione che non sia stata preceduta dall’analitica descrizione del curriculum dei magistrati da comparare può inficiare il contenuto di merito della comparazione, perché incide su completezza, trasparenza e ragionevolezza delle valutazioni, che solo sulla base di una compiuta rappresentazione dei fatti possono essere congruamente compiute. La logica, prima ancora che la lettera dell’art. 26 del Testo Unico, impone che soltanto dopo una puntuale analisi possa razionalmente procedersi alla formulazione di un giudizio attitudinale complessivo e unitario. È principio generale che gli atti valutativi, per essere razionali, logici e coerenti, debbono infatti essere preceduti da una cognizione manifesta, completa e adeguata degli elementi da valutare.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.
Sussistono, tuttavia, in relazione alle peculiarità della controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Elena Quadri – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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