I provvedimenti de potestate della corte d’appello in sede di reclamo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 luglio 2021| n. 21553.

I provvedimenti de potestate della corte d’appello in sede di reclamo.

I provvedimenti “de potestate” adottati ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. dalla corte d’appello in sede di reclamo, al fine di risolvere l’intervenuto contrasto genitoriale, hanno natura stabile e carattere decisorio, pertanto nei loro confronti è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se siano destinati ad avere un’efficacia circoscritta nel tempo, come avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui iscrivere il figlio per un anno scolastico.

Ordinanza|27 luglio 2021| n. 21553. I provvedimenti de potestate della corte d’appello in sede di reclamo

Data udienza 18 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Tutela dei minori – Scuola confessionale – Scuola materna ed elementare – Permanenza nello stesso ambiente – Aspirazione del padre ad un’educazione laica e pluralista – Sacrificabilità – Disponibilità della madre a sostenere interamente la retta della scuola privata – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6911/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il 15/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/01/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

I provvedimenti de potestate della corte d’appello in sede di reclamo

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza depositata in data 10 aprile 2018, il Tribunale di Genova ha dichiarato la separazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), disponendo l’affidamento condiviso dei figli minori (OMISSIS) (nata nel (OMISSIS)) e (OMISSIS) (nato nell'(OMISSIS)).
Nel corso dello stesso (OMISSIS), tra i genitori e’ insorto contrasto circa le modalita’ di prosecuzione del percorso scolastico dei minori: la madre intendendo far loro continuare gli studi presso una scuola privata, di “impostazione religiosa cristiana” e da questi gia’ frequentata negli anni precedenti; il padre preferendo, invece, dar loro una educazione di “ispirazione laica e pluralista”, con correlata iscrizione a una scuola pubblica.
2.- Non componendosi il contrasto, (OMISSIS) ha presentato ricorso ex articolo 709 ter c.p.c., avanti al Tribunale di Genova, chiedendo di essere autorizzato a iscrivere autonomamente i figli presso la scuola pubblica ovvero di assumere direttamente il giudice la medesima decisione.
Nel costituirsi per resistere al ricorso, (OMISSIS) ha anche presentato domanda riconvenzionale, intesa a ottenere l’iscrizione di (OMISSIS) a un corso di ginnastica artistica e di (OMISSIS) a una scuola di calcio.
3.- Con decreto depositato il 29 agosto 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso presentato da (OMISSIS) e dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali formulate da (OMISSIS).
Sotto il primo profilo, ha rilevato, in particolare, che la permanenza dei minori presso la scuola privata gia’ frequentata risponde al loro precipuo interesse, specie in ragione dell'”attuale momento di disorientamento” degli stessi, come “legato alla recente separazione dei genitori, nonche’ dell’inopportunita’ di un cambiamento repentino di scuola dopo l’inizio dell’anno scolastico”. Sotto il secondo profilo, ha ritenuto che le “iscrizioni possono essere fatte a prescindere dalla opposizione paterna”, al di la’ della problematica relativa all’eventuale legittimita’ del rifiuto paterno di concorrere alle spese.
4.- Avverso questo provvedimento (OMISSIS) ha proposto reclamo avanti alla Corte di Appello di Genova.
Questa, con decreto depositato il 15 dicembre 2018, ha respinto il reclamo, ponendo le spese del grado in capo al reclamante (anche in ragione, tra le altre cose, della “prevalente soccombenza del reclamante nell’ambito del primo giudizio”).
5.- “E’ certamente rispondente al preminente interesse dei minori”, ha osservato la Corte ligure, “quello di rimanere nell’istituto scolastico frequentato negli anni passati, al fine di garantire loro – quantomeno sino alla conclusione dei rispettivi cicli scolastici, scuola di infanzia per (OMISSIS) e scuola primaria per (OMISSIS) – la stabilita’ e la continuita’ scolastica, delle quali essi hanno verosimilmente bisogno, tenuto conto anche dei cambiamenti derivati dalla recente separazione dei genitori”.
Del resto, il “reclamante ha in passato condiviso la scelta di iscrizione dei figli nella scuola privata in oggi frequentata”, ha opinato ancora la pronuncia. “Sarebbe del tutto inopportuno”, peraltro, “introdurre un cambiamento di scuola a tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico”. “E’ pacifico”, d’altro canto, “che il reclamante non e’ tenuto a sostenere neppure gli oneri economici derivanti dall’iscrizione dei figli alla scuola privata, che gravano in via esclusiva sulla reclamata”.
6.- Avverso questo provvedimento (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.
Ha resistito, con controricorso, (OMISSIS), pure contestando l’ammissibilita’ del ricorso proposto.
7.- Il ricorrente ha anche depositato memoria.

 

I provvedimenti de potestate della corte d’appello in sede di reclamo

RAGIONI DELLA DECISIONE

8.- Il primo motivo del ricorso assume “in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4: violazione degli articoli 30 e 33 Cost., anche in relazione all’articolo 19 Cost. – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 147 e 315 bis c.c. – violazione del divieto di indottrinamento religioso – violazione dell’articolo 112 c.p.c.”.
Il secondo motivo lamenta, a sua volta, “in via subordinata e in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, la “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. o, in via d’ulteriore subordine”, dell’articolo 91 c.p.c.”.
9.- L’eccezione di inammissibilita’, che viene sollevata nel controricorso, si sostanzia nell’affermare che non e’ proponibile ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento che, in caso di contrasto tra i genitori, disponga sulla scelta della scuola per i figli minori.
Trattasi – cosi’ si sostiene – di un provvedimento non definitivo, ne’ decisorio: “l’iscrizione scolastica ha sempre durata annuale”; le “scelte in proposito non solo “dovrebbero essere”, ma necessariamente di fatto sono rinnovate di anno in anno”.
10. L’eccezione non merita di essere accolta.
Secondo quanto ha riscontrato la recente pronuncia di Cass., Sezioni Unite, 13 dicembre 2018, n. 32359, “i provvedimenti in tema di affidamento dei figli sono ritenuti a carattere decisorio e dotati di stabilita’”; “nei loro confronti, pertanto, e’ pacificamente ammesso il ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7”.
La circostanza, che quello in esame sia per se’ destinato a possedere una efficacia circoscritta nel tempo, nulla toglie, evidentemente, alla sua natura di provvedimento (decisorio e pure) stabile, in relazione appunto allo svolgimento della sua efficacia (sul punto si tornera’ nel corso del n. 17).
11.- Il primo motivo di ricorso muove una serie articolata di censure alla Corte genovese, in relazione ai diversi rilievi che la motivazione della pronuncia ha esposto.
11.1.- “Di fatto” – si assume, dunque – la separazione risale alla primavera del 2016: “dunque, la situazione, da allora, per i minori e’ piuttosto stabile”. Comunque, “non e’ stato dimostrato che la scuola privata confessionale (OMISSIS) sia la piu’ idonea a far superare ai minori il trauma della separazione”. Il riferimento al bisogno di stabilita’, poi, e’ “intrinsecamente contrastante” con la previsione della permanenza nell’istituto confessionale dei minori sino alla conclusione dei rispettivi cicli scolastici.
11.2.- D’altra parte – cosi’ si prosegue -, la “scelta del percorso scolastico da far seguire ai figli minori non viene assunta una volta per tutte”; ne’ le decisioni assunte prima della separazione debbono “ritenersi immutabili”; ne’ risulta preclusa la possibilita’ di “cambiare idea”.

 

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11.3.- Per altro verso ancora, e’ da tenere in adeguata considerazione – si insiste – che nell’attuale il padre “si oppone fermamente, nell’interesse preminente dei propri figli, a ogni e qualsivoglia indottrinamento religioso degli stessi”, intendendo consegnare loro un'”educazione laica e pluralista”. La liberta’ religiosa, di cui all’articolo 19 Cost., comprende in se’ anche la “liberta’ di non professare alcune religione”.
Posti i precetti costituzionali, “a fronte della possibilita’ di un adeguato insegnamento pubblico, non sussiste alcuna ragione che possa giustificare l’imposizione di una scuola provata confessionale”: “la scuola pubblica deve sempre essere preferita, perche’ rappresenta l’alternativa piu’ “neutra””, anche in relazione il “diritto all’istruzione costituzionalmente garantito dall’articolo 33”.
11.4.- Nessun credito puo’ in ogni caso essere dato – si aggiunge, nel concludere – al fatto che (OMISSIS) si e’ resa disponibile a sopportare per intero l’onere economico della scuola confessionale: “non si puo’ con il denaro escludere un padre dalle fondamentali scelte inerenti la istruzione (per di piu’ quella della scuola dell’obbligo) dei figli”.
12.- Il tema, che viene qui in specifico esame, riguarda – e’ opportuno prima di ogni altra cosa osservare – la fattispecie del contrasto tra genitori, entrambi esercenti la responsabilita’ genitoriale, su una questione di particolare importanza che investe la persona del figlio minore: quale indubbiamente e’ quella che richiama la scelta delle modalita’ di svolgimento del percorso scolastico di questi.
Nel caso concreto, peraltro, non viene in applicazione la norma dell’articolo 316 c.c., commi 2 e 3. Secondo quanto rilevato gia’ da Cass., 1 novembre 2000, n. 14360, questa disposizione concerne e regola, infatti, il caso del contrasto che insorga nel contesto di un nucleo genitoriale che sia tuttora unito.
Non si spiegherebbe altrimenti un intervento giudiziale propriamente orientato (secondo la linea di azione che viene prescritta in via primaria dalla norma) a fornire dei semplici “suggerimenti”, quali ritenuti “piu’ utili nell’interesse del figlio e dell’unita’ familiare”. Che’ in un contesto genitoriale ormai disaggregato – o comunque in fase di avanzata disaggregazione – si manifesta in se’ velleitaria, quando non del tutto assente, l’ipotesi di perseguire una strada intesa a comporre il contrasto nel segno di una comune decisione genitoriale.
Il caso presentemente in esame fa riferimento a un contrasto insorto dopo l’avvenuta separazione dei genitori. Pertanto, la norma di riferimento e governo della relativa fattispecie concreta non puo’ che essere quella dettata, dall’articolo 337 ter c.c., comma 3 (che, tra gli altri, richiama anche le materie dell'”istruzione e dell’educazione” dei minori) per cui – nell’ipotesi di contrasto insorto tra i genitori su questione di “particolare importanza” per la persona del minore – “la decisione e’ rimessa al giudice”.
13.- Precisata in tal modo la prospettiva di riferimento, si deve adesso rilevare che talune delle censure che il ricorrente muove al provvedimento della Corte genovese appaiono, di per se’ stesse, condivisibili.
Cosi’ e’, in specie, per il passo in cui la sentenza riscontra che l’iscrizione dei figli alla scuola privata non avrebbe comunque comportato per il padre alcun esborso di ordine economico, essendosene fatta caricato la madre. Simile osservazione mescola, se non proprio confonde, profili non interferenti tra loro. Se si assume come stella polare della decisione il preminente interesse del minore, secondo quanto prescrive (anche) la norma dell’articolo 337 ter c.p.c., lo specifico punto della ripartizione in concreto della spesa tra i due genitori si pone solo dopo avere compiutamente delibato i termini della decisione da assumere.
Cosi’ e’ pure per l’ulteriore rilievo per cui il padre ha in precedenza (prima della separazione, cioe’) avallato la decisione di fare studiare i figli presso un istituto confessionale. In effetti, una simile osservazione potrebbe prendere peso solo ove si ritenesse in concreto ritorsivo, ovvero capriccioso, il sopravvenuto mutamento di opinione di uno dei genitori: secondo una prospettiva di lettura, tuttavia, a cui per il caso in esame i giudici del merito non hanno accennato.

 

I provvedimenti de potestate della corte d’appello in sede di reclamo

14.- Cio’ posto, occorre adesso rilevare che – nel contesto della motivazione in concreto stesa dalla Corte genovese – i rilievi appena presi in esame assumono in ogni caso un ruolo marginale, se non quasi ornamentale.
Centrale – e comunque fondante la decisione – si manifesta in realta’ l’aspetto relativo al senso d’instabilita’, di disorientamento, che la recente separazione dei genitori ha provocato in (OMISSIS) e in (OMISSIS): si’ da porre come prioritaria – nel loro preminente interesse – l’esigenza di non introdurre fratture e discontinuita’ ulteriori, come facilmente seguenti alla frequentazione di una nuova scuola e del diverso ambiente, che inevitabilmente vi si collega. In una simile situazione, appare senz’altro preferibile – ha opinato la Corte territoriale assicurare ai minori il segno della continuita’ scolastica: sino alla conclusione dei rispettivi cicli scolastici in essere (per (OMISSIS), la scuola primaria; per (OMISSIS), la scuola di infanzia), salvo per il futuro procedere poi, secondo la normale e (pure nel concreto) presumibile evoluzione delle cose, a una nuova valutazione.
Alla sostanza di questa decisione il ricorrente contrappone due ordini di rilievi. Di questi, uno contiene l’affermazione che, nei fatti della realta’, la separazione tra i genitori non e’ evento recente, risalendo al 2016 e quindi a due anni prima della relativa pronuncia giudiziale (sopra, n. 11.1). L’altro concerne il diritto di apprestare per i propri figli una educazione “laica e pluralistica” – com’e’ consentaneo alla frequentazione non di una scuola confessionale, ma di quella pubblica -, secondo quanto si manifesta pienamente conforme al disegno costituzionale della relativa materia (n. 11.3).
15.- Il primo argomento sollevato dal ricorrente – nei fatti, gia’ nel 2016 si era verificata la rottura del nucleo genitoriale – non puo’ essere preso in considerazione.
Il motivo si limita ad allegare la circostanza di una gia’ consumata frattura e in termini per la verita’ affatto generici. Ne’ in ogni caso indica gli atti e i termini in cui, nel giudizio di merito, l’attuale ricorrente abbia nel caso circostanziato – e collocato nell’anno 2016 – la frattura che il ricorrente ha evocato.
16.- L’altro argomento sviluppato dal ricorrente – che assume l’illegittima compressione del diritto, di dignita’ costituzionale, del genitore di dare ai propri figli un’educazione aconfessionale e pluralista – non risulta condivisibile.
La giurisprudenza di questa Corte ritiene che, in materia di scelte riguardo ai figli, criterio guida, informante delle decisioni sia – non possa non essere – quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata (cfr., tra le altre pronunce, Cass., 11 novembre 2020, n. 25310; Cass., 24 maggio 2018; Cass., 1 febbraio 2005, n. 1996).
Proprio dando corso e attuazione a detto principio, questa Corte ha stabilito che, “in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell’interesse del minore puo’ comportare anche l’adozione di provvedimenti, relativi all’educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di liberta’ religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (cosi’ Cass., 30 agosto 2019, n. 21916; cfr., altresi’, sulla medesima falsariga, e sempre in tema di educazione religiosa, gia’ Cass., 4 novembre 2013, n. 24683).
Nel caso qui in esame, la Corte genovese si e’ conformata ai principi appena richiamati. La scelta cosi’ compiuta – e’ importante puntualizzare – non risponde a una ipotetica predilezione della Corte per una scuola confessionale, a discapito di quella pubblica. Dipende, invece, dall’acuito bisogno dei minori di avere – nel frangente – una continuita’ ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa.
D’altro canto, va pure detto che costituisce apprezzamento di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimita’, quello relativo alla valutazione della negativita’ dell’impatto, che avrebbe potenzialmente avuto sui minori (OMISSIS) e (OMISSIS), un repentino mutamento di scuola all’interno di un contesto temporale gia’ contrassegnato da una vicenda di forte importanza per il loro equilibrato sviluppo, qual e’ quello della sopravvenuta rottura del nucleo genitoriale.
17.- Cio’ fissato, va ancora osservato che il provvedimento del giudice genovese, se conculca nell’attuale il diritto del genitore di fornire ai figli un’educazione aconfessionale e di tensione pluralista, non comporta tuttavia una compromissione definitiva, ovvero “non rimediabile”, del medesimo.
Invero, l’educazione dei minori e’ vicenda assai articolata; e che viene a svilupparsi, altresi’, lungo un arco temporale di significativa dimensione. La sussistenza di una educazione atta ad apprezzare i valori della laicita’ e della pluralita’ di visioni e di opinioni – ne consegue – risulta frutto di una valutazione complessiva delle diverse fasi che la compongono. (OMISSIS) e (OMISSIS), da parte loro, sono appena agli inizi di un percorso formativo, che per sua natura si’ snoda lungo vari segmenti.
Anche da questo punto di vista, dunque, si manifesta corretta la decisione adottata dal giudice genovese, che – a fronte di un contrasto genitoriale che, in materia di educazione dei figli, appare radicale – ha assunto una determinazione che ha un’efficacia temporale circoscritta allo svolgimento dei cicli scolastici che attualmente frequentano (OMISSIS) e (OMISSIS).
18.- Segue al complesso dei rilievi sin qui compiuti che il primo motivo di ricorso dev’essere respinto.
19.- Il secondo motivo di ricorso concerne la statuizione sulle spese di lite emessa dalla Corte genovese a carico dell’attuale ricorrente. La sentenza ha errato – si annota – a ritenere (e a considerare rilevante per la statuizione sulle spese) che nell’ambito del primo giudizio vi sia stata una “prevalente soccombenza del reclamante”: nei fatti, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte da (OMISSIS) e anche la sua richiesta di condanna ex articolo 96 c.p.c..
20.- Il motivo non puo’ essere accolto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., 22 febbraio 2016, n. 3438), invero, “nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice del merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria, ma fondata sul principio di causalita’, che specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate”.
21.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
Il Collegio ritiene di compensare le spese del giudizio di legittimita’, in ragione delle peculiarita’ delle problematiche che innervano la fattispecie concretamente in esame.
Il Collegio ritiene di compensare le spese del giudizio di legittimita’, in ragione delle peculiarita’ delle problematiche che innervano la fattispecie concretamente in esame.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimita’.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri atti identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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