I proprietari confinanti dell’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 9 giugno 2020, n. 3685.

La massima estrapolata:

I proprietari confinanti dell’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, del quale è stata ordinata la demolizione o la rimessa in pristino dall’Autorità competente, non rivestono la posizione giuridica di controinteressati nel giudizio instaurato per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Sentenza 9 giugno 2020, n. 3685

Data udienza 19 settembre 2019

Tag – parola chiave: Abusi – Deposito detriti e ghiaia – Autorizzazione ripristino mediante asporto della ghiaia e rimozione avvallamenti – Effettuazione scavo e recinzione – Ordinanza di ripristino – Impugnazione – Ammissibilità – Natura sanzionatoria dell’atto – Non configurabili soggetti controinteressati – Infondatezza nel merito

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2018, proposto dalle signore St. Br. e Ca. Do., rappresentate e difese dagli avvocati Ma. Pa. e Lu. Sc. di Mo. ed elettivamente domiciliate presso lo Studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lo. Da. Ro. e Lu. La. Lo. ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. II, 15 febbraio 2018 n. 179, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza della Sezione 11 maggio 2018 n. 2119 con la quale è stata accolta la domanda cautelare presentata dalle appellanti;
Esaminata la memoria prodotta dal comune appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 13 giugno 2019 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, gli avvocati Lu. Sc. Di Mo. e Lu. La. Lo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello le signore St. Br. e Ca. Do. hanno chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. II, 15 febbraio 2018 n. 179, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso (R.g. n. 1502/2017) dalle stesse proposto ai fini dell’annullamento dell’ordinanza 18 ottobre 2017 n. 26, prot. 12068, con la quale il Comune di (omissis) ha ordinato, a Br. St. quale proprietaria e a Do. Ca. quale esecutrice dei lavori, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi di cui al terreno censito in Comune di (omissis) al Fg. (omissis), mappale (omissis).
2. – Dalla documentazione depositata in atti, sia nel corso del primo che in occasione del secondo grado di giudizio, può ricostruirsi la vicenda contenziosa qui in esame, nei limiti di quanto è di interesse per la decisione dell’appello, come segue:
– la signora St. Br. è proprietaria di un terreno nel Comune di (omissis) affittato alla signora Ca. Do. e posto al confine con la proprietà dei signori Fr. e Al. Ve.;
– questi ultimi mantengono da anni un contenzioso civilistico con la signora Br. circa la estensione delle rispettive proprietà ;
– i signori Ve. ottennero dal suindicato comune il titolo edilizio a costruire una strada provvisoria per l’accesso alla loro proprietà ma nella realizzazione invasero la proprietà della signora Br.;
– a seguito di denuncia all’Autorità giudiziaria da parte di quest’ultima e di azione possessoria coltivata favorevolmente in sede civilistica, la signora Br. ottenne la restituzione del fondo, ma quest’ultimo fu lasciato colmo di detriti edili e di ghiaia posata per la costruzione della strada bianca di accesso alla proprietà Ve.;
– l’affittuaria, signora Do., chiese quindi al comune il rilascio dell’autorizzazione alla rimessione in pristino del terreno, tramite inerbimento, ai sensi dell’art. 20 RDL 16 maggio 1926 e dell’art. 54 delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale;
– la signora Do. veniva autorizzata, con provvedimento in data 28 maggio 2015 prot. n. 225029, ad effettuare il ripristino tramite l’asporto della ghiaia precedentemente posata con rimozione degli avvallamenti fino ad un massimo di 0,5 metri in profondità e ripristinando il manto erboso;
– tuttavia all’esito di sopralluoghi e verifiche da parte della Polizia locale fu accertato che nell’effettuare le opere autorizzate era stata realizzata una recinzione elettrificata senza animali ed eseguito uno scavo modificando la quota di terreno limitrofo e in parte confinante con la proprietà dei signori Ve.. Inoltre i lavori di scavo avevano “comportato l’uscita di porzione del piano interrato dei confinanti Sig.ri Ve., con conseguente problematica in merito alla regimentazione delle acque (…)” (così, testualmente, nei verbali di sopralluogo);
– ne conseguiva l’adozione dell’ordinanza 18 ottobre 2017 n. 26, prot. 12068, con la quale il Comune di (omissis) ha ordinato, a Br. St. quale proprietaria e a Do. Ca. quale esecutrice dei lavori, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
3. – La suddetta ordinanza veniva impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dalle due destinatarie del provvedimento che ne chiedevano l’annullamento in quanto illegittima perché affetta da violazione di legge, in particolare per violazione dell’art. 6 del Regolamento edilizio comunale e delle disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nonché per eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.
Il TAR per il Veneto, con la sentenza 15 febbraio 2018 n. 179, dichiarava inammissibile il ricorso perché non era stato notificato ai signori Ve. in qualità di controinteressati.
4. – Nei confronti della suindicata sentenza propongono appello le signore Br. e Do. sostenendo la erroneità della decisione di dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado, in quanto nei confronti di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non sono rinvenibili figure di controinteressati.
Nel merito ripropongono i motivi di impugnazione già dedotti in primo grado ma non scrutinati dal primo giudice avendo quest’ultimo deciso la controversia in ragione della suindicata questione pregiudiziale.
Nella sostanza le appellanti affermano che:
– in primo luogo il comune ha adottato l’ordinanza di ripristino senza avere previamente effettuato una puntuale verifica di quale fosse lo stato originario del terreno con riferimento alla sua pendenza naturale, all’esito della quale sarebbe emerso che l’intervento contestato alle odierne appellanti era consistito in un mero ripristino e non in una modifica dell’area in questione;
– inoltre detto ripristino era stato effettuato nell’ambito di quanto consentito dall’atto autorizzatorio rilasciato del 28 maggio 2015, atteso che lo scavo, che si asserisce aver costituito un intervento non autorizzato, è consistito nell’operazione di livellamento del terreno come autorizzata dalla Regione Veneto che, peraltro, aveva permesso di intervenire raggiungendo una profondità di 50 cm., con ripristino del manto erboso originario anche ai fini della pratica agricola di pascolo cui è destinato il terreno. L’opera di livellamento, proseguono le appellanti, è stata effettuata attraverso una modesta movimentazione di terreno senza realizzazione di opere edili e senza modificazione delle quote di livello che venivano ripristinate e non modificate, di conseguenza – anche per effetto dell’art. 6 del Regolamento edilizio del Comune di (omissis) – non era necessario alcun titolo autorizzatorio specifico, neppure sotto il profilo paesaggistico, dal momento che l’art. 149, comma 1, lett. b), d.lgs. 42/2004 esclude che sia necessaria una autorizzazione paesistica nell’ipotesi di interventi destinati all’attività agricola-pastorale che non siano accompagnati dalla realizzazione di opere edilizie e che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
– infine veniva contestato che il comune si fosse preoccupato di sanzionare le operazioni di ripristino sopra descritte, ma non aveva affatto tenuto conto delle opere realizzate dai vicini con innalzamento del terreno mediante deposito di ghiaia.
5. – Si è costituito nel presente grado di appello il Comune di (omissis) sostenendo la correttezza della sentenza emessa dal giudice di prime cure, attesa la evidente inammissibilità del ricorso di primo grado per non essere stato notificato l’atto di introduzione del giudizio di primo grado ai proprietari del fondo finitimo, che nel presente contenzioso assumono la posizione di controinteressati in quanto indicati nominativamente nel provvedimento impugnato e posti nella condizione di manifestare una posizione contrapposta con riferimento a quella vantata dalle odierne appellanti.
Allo stesso modo e comunque il comune sostiene, nel merito, la infondatezza delle censure dedotte dalle ridette appellanti nei confronti del provvedimento sanzionatorio impugnato, stante la correttezza e la puntualità della decisione assunta dall’amministrazione.
6. – Con ordinanza 11 maggio 2018 n. 2119 la Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata dalle appellanti.
Il comune appellato ha prodotto memoria conclusiva con la quale ha ribadito la propria posizione opposta a quella delle appellanti concludendo per la reiezione dell’appello perché infondato.
7. – Come la Sezione ha già affermato nel corso della fase cautelare del presente giudizio, nel caso di specie, nei confronti del provvedimento impugnato in primo grado, nonostante la circostanza che in esso siano stati indicati espressamente i confinanti signori Ve., per la natura sanzionatoria dell’atto in questione, non si rinviene la presenza di soggetti controinteressati nei cui confronti sarebbe stato necessario notificare il ricorso di primo grado a pena di inammissibilità dello stesso.
Come è noto, infatti, in occasione della richiesta di annullamento di un provvedimento repressivo sanzionatorio nei confronti della realizzazione di interventi edilizi non sono configurabili controinteressati verso i quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all’amministrazione l’illecito edilizio da altri commesso. Infatti, la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso, oggetto della domanda di annullamento giudiziale, riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2011 n. 3380).
Va da sé, inoltre, che l’indagine in ordine al riconoscimento di una posizione di controinteressato non opera in relazione ad esigenze processuali, ma deve essere condotta sulla scorta della verifica del cosiddetto elemento “sostanziale”, cioè sulla base dell’individuazione della titolarità di un interesse ana e contrario alla posizione legittimante del ricorrente, nonché del cosiddetto elemento “formale”, cioè sulla base della indicazione nominativa nel provvedimento di colui che ne abbia un interesse qualificato alla conservazione.
Traslando tali principi in materia edilizia – ed in particolare con riguardo a provvedimenti di natura repressiva di illecito edilizio – consegue che i proprietari confinanti dell’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, del quale è stata ordinata la demolizione o la rimessa in pristino dall’Autorità competente, non rivestono la posizione giuridica di controinteressati nel giudizio instaurato per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Il presente orientamento ben può trovare applicazione nel caso di specie, tenuto conto che i signori Ve. sono portatori di posizioni soggettive inerenti ad una servitù posta sulla proprietà “a confine” che non viene coinvolta, se non sotto il profilo materiale, dall’ordinanza impugnata nella presente contenziosa, di talché pur essendo stati richiamati nel predetto provvedimento (con il che parrebbe soddisfatto il requisito formale richiesto dalla giurisprudenza per configurare la parte controinteressata nel processo amministrativo), la legittimità o meno di quest’ultimo, tenuto conto del contenuto che esprime, vale a dire l’ordine alle proprietarie dell’area confinante della rimessione in pristino con applicazione, in caso di inottemperanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria, nulla aggiunge e nulla toglie alla loro condizione di proprietari dell’area finitima a quella delle odierne appellanti, risultando quindi i signori Ve. pienamente estranei al contenzioso instaurato dalle signore Br. e Do. ultime nei confronti del Comune di (omissis) circa la legittimità o meno dell’ordinanza di ripristino impugnata.
8. – Il Collegio non ignora che in alcuni casi la interpretazione giurisprudenziale si è spinta fino a riconoscere la figura di controinteressato, in occasione dell’impugnazione di un provvedimento repressivo sanzionatorio in materia edilizia, al vicino danneggiato dall’esecuzione di opere abusive, perché riconosciuto titolare di un interesse qualificato a difendere la propria posizione costituita dal diritto di proprietà su parti comuni (tetto condominiale, ad esempio) dell’immobile in cui sono stati realizzati i lavori (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2007 n. 2742), ma tale orientamento non trova corrispondenza nel caso di specie in ragione di quanto si è più sopra illustrato, non potendosi riconoscere in capo ai signori Ve. un pregiudizio diretto subito per effetto della realizzazione delle opere oggetto dell’intervento sanzionatorio comunale, atteso che non spetta al privato, ma all’ente locale, la vigilanza sul corretto assetto del territorio sotto il profilo della compatibilità con l’ordinamento delle opere edilizie che in esso vengono realizzate. Semmai il pregiudizio subito dai signori Ve., laddove foriero di danni comprovabili, potrà costituire il motivo per la proposizione di una domanda risarcitoria dinanzi al giudice civile.
In altri termini e conclusivamente, sul punto, non si rinviene in capo ai signori Ve., nel caso di specie e tenuto conto della tipologia dell’atto impugnato e, soprattutto, del contenuto dell’atto, quel requisito “sostanziale” (titolarità di un interesse ana e contrario alla posizione legittimante del ricorrente) perché costoro possano configurarsi quali controinteressati, vantando una posizione soggettiva petitoria incompatibile ed estranea all’esercizio del potere repressivo sanzionatorio da parte del comune e la cui corretta traduzione nel provvedimento impugnato in primo grado è oggetto dell’intero contenzioso.
9. – Il primo motivo di appello è dunque fondato, con la conseguenza che la sentenza di primo grado va sul punto riformata.
Tenendo conto dell’insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato contenuto nella sentenza 5 settembre 2018 n. 14 e non manifestandosi la presenza, nel caso di specie, di alcuna delle ipotesi tassative che impongono la rimessione della controversia al primo giudice, questo Collegio deve ora scrutinare i tre motivi di ricorso non esaminati dal TAR per il Veneto, avendo quest’ultimo ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado (assorbendo “doverosamente” in tale esito lo scrutinio dei motivi di annullamento dedotti in primo grado).
Come si è già riferito, le appellanti oppongono nei confronti del provvedimento impugnato tre ordini di censure.
Ad avviso del Collegio nessuna di queste coglie nel segno.
9. – Dalla lettura del ricorso di primo grado emerge che, in primo luogo, le odierne appellanti hanno contestato al Comune di (omissis) di avere travisato i fatti con riferimento all’intervento realizzato dalla signora Do. ed oggetto dell’ordine di rimessione in pristino.
La signor Br. e la signora Do. ricordano che lo stato dei luoghi originario (per come emerge anche dalla relazione tecnica depositata dalle ricorrenti in primo grado a firma del geometra Lu. Do.), “presentasse una inclinazione naturale del terreno di cui al mappale (omissis) discendente verso la proprietà Ve. Al. e Ve. Fr. (e di cui al mappale (omissis)), di oltre 70 cm.. Questi ultimi dopo aver occupato il suddetto mappale al fine di costituirvi il proprio cantiere e realizzare una strada di accesso ghiaiata, in totale spregio dei diritti della proprietaria Br. St. e della locataria Do. Ca., hanno totalmente modificato la conformazione naturale del terreno innalzandone il livello a loro esclusivo vantaggio, in assenza non solo di autorizzazioni da parte della legittima proprietaria, ma anche di concessioni o autorizzazioni comunali che comunque e in ogni caso non avrebbero potuto certo interessare la proprietà della ricorrente” (così, testualmente, alle pagg. 5 e 6 del ricorso di primo grado).
Aggiungono le odierne appellanti che, allorquando i signori Ve. ottennero il rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione della strada interpoderale, tale atto non consentiva loro di invadere la proprietà della signora Br., cosa che invece è accaduta.
Il travisamento dei fatti è condensato nella circostanza che il comune si è preoccupato esclusivamente di considerare e punire l’opera di rimessione dello stato dei luoghi e non anche la violazione delle regole con le quali era stata autorizzata la realizzazione della strada da parte dei signori Ve..
Le circostanze sopra rappresentate dalle odierne appellanti non raggiungono l’obiettivo di ritenere, per le suddette ragioni, illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato nei loro confronti dal Comune di (omissis).
Infatti dalla autorizzazione rilasciata dal servizio forestale regionale e depositata nel presente giudizio dalle stesse appellanti, emerge che le attività autorizzate alla “conduttrice” signora Do. si limitavano alla “rimozione di ghiaia precedentemente posata da terzi” e ciò “al fine di riportare il terreno a lei locato allo stato originario ripristinandone l’inerbimento (…) a tale scopo utilizzerà mezzo meccanico miniescavatore” (così, testualmente, nell’autorizzazione).
Pare evidente come l’autorizzazione sia stata rilasciata per realizzare un intervento circoscritto e ben delimitato e non le opere che poi sono state realizzate per come è emerso in sede di sopralluogo svolto dagli agenti della polizia locale.
Per come si è già più sopra illustrato, dagli atti di causa emerge che in occasione del (primo) sopralluogo del 7 luglio 2016 gli agenti hanno potuto verificare la costruzione di una recinzione composta di paletti in plastica ed elettrificata (che normalmente si usa per gli animali che però non erano presenti nell’area), l’effettuazione di operazioni di scavo che hanno modificato la quota di terreno limitrofa alla proprietà della signora Br. e in parte confinante con il fabbricato di proprietà Ve. Al., andando a scoprire una parte del piano interrato. Inoltre si accertava che era stata eseguita un’opera di scavo modificando la quota del terreno di circa 0,30 m per una lunghezza di circa 10 m, andando a scoprire una parte del piano interrato dell’immobile di proprietà Ve.
In un successivo sopralluogo del 28 luglio 2016, il cui verbale è corredato di riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, come è avvenuto per il verbale del sopralluogo del 7 luglio 2016, si confermava la presenza della recinzione in paletti in plastica ed elettrificata.
Nell’accertamento di violazione urbanistica redatto dagli uffici comunali in data 20 agosto 2016 era segnalato l’intervento edilizio non autorizzato consistente nei “lavori di scavo eseguiti abusivamente e senza il consenso del proprietari sul terreno censito al foglio (omissis) mappale (omissis), ha comportato l’uscita fuori terra di una porzione del piano interrato dell’immobile adiacente, (…) di proprietà dei sig.ri Ve., esponendolo a problematiche di ristagno delle acque ed erosione, a causa di una non corretta regimazione delle acque meteoriche superficiali, inoltre, sempre per tale causa i lavori eseguiti non rispettano, una delle prescrizioni del nulla osta forestale”.
10. – Pare evidente dunque che nel corso di due sopralluoghi gli agenti della Polizia locale intervenuti abbiano potuto constatare, per come emerge anche dalle pose fotografiche allegate, che la signora Do. (per avere lei stessa dichiarato agli agenti, con dichiarazioni raccolte nei due verbali suindicati, di avere realizzato le opere) ha effettuato interventi ulteriori rispetto a quelli autorizzati, che necessitavano di titolo edilizio.
Nel contestare la realizzazione di opere edilizie senza titolo il comune, nel provvedimento sanzionatorio impugnato, non si riferisce, ovviamente, alla recinzione con paletti di plastica che, comunque, si presenta (anche a detta degli agenti intervenuti) quale opera facilmente amovibile, ma ai lavori di scavo che, per come risulta evidente anche dalle pose fotografiche, appaiono più rilevanti rispetto a quelli (ben più modesti e limitati) autorizzati.
Il potere esercitato nella specie dal Comune di (omissis) è rivolto alla contestazione degli scostamenti rispetto al titolo edilizio a suo tempo rilasciato alla signora Do. rispetto alle opere effettivamente realizzate e non riguarda gli interventi edilizi effettuati dai signori Ve., sicché le odierne appellanti non possono contestare la illegittimità del provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi adottato a loro danno dal Comune di (omissis) opponendo la mancata contestazione ai signori Ve. di interventi edilizi non legittimi. Per questi ultimi il predetto comune dovrà poi intervenire in separata sede e con procedura autonoma (che peraltro il comune stesso sembra avere già avviato, per quanto risulta dalla lettura dei verbali di sopralluogo sopra richiamati).
11. – Neppure può validamente sostenersi, come hanno prospettato le odierne appellanti, che gli scavi effettuati non necessitassero di titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’art. 6, punto 7, del Regolamento edilizio del Comune di (omissis).
Posto che sull’area era imposto un vincolo idrogeologico (per come risulta nei numerosi documenti versati in atti e dagli stessi atti autorizzatori rilasciati alla signora Do.), l’attività di movimento terra non poteva ritenersi “libera”, ma necessitava del previo rilascio sia di titolo edilizio oltre che di autorizzazione paesaggistica, atteso che il citato art. 6 esclude che il titolo edilizio sia necessario per la realizzazione dei “movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola”.
La stretta pertinenza tra il movimento di terra e l’attività agricola non pare manifestarsi nella dovuta evidenza nel caso di specie, dovendosi ritenere, anche per la collocazione spaziale dell’intervento contestato alla signora Do., che la rimozione della ghiaia non sia obiettivamente ed esclusivamente collegata allo svolgimento di attività agricola, condizione derogatoria, nella specie non rinvenibile, che sola avrebbe potuto consentire la realizzazione delle opere di ripristino senza il rilascio del titolo edilizio (ai sensi dell’art. 6, punto 7, del Regolamento edilizio del Comune di (omissis)). D’altronde nella richiesta di autorizzazione è proprio la signora Do. a non fare cenno alla necessità di rimuovere la ghiaia al fine di consentire una (eventuale) ripresa dell’attività agricola nell’area ricoperta dalla ghiaia, limitandosi invece ad indicare, quale obiettivo della rimozione del materiale edile e ghiaioso, il solo scopo di “riportare il terreno a lei locato allo stato originario ripristinandone l’inerbimento”, senza alcun richiamo ad una eventuale attività agricola (eventualmente) interrotta a causa della presenza del materiale di risulta utilizzato per la realizzazione della strada dai signori Ve..
12. – Le conclusioni alle quali si è sopra giunti travolgono anche l’ultima censura con la quale si invoca l’applicazione dell’art. 149, comma 1, lett. b), d.lgs. 42/2004, a mente del quale non è necessario il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per realizzare “interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio”.
Per quanto si è già detto, l’intervento edilizio in questione non è ancorato, quanto meno in via diretta ed esclusiva, allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali e comunque, in seguito ai sopralluoghi effettuati sull’area dalla Polizia locale (in particolare per quanto si legge nel verbale del 20 agosto 2016), è emerso un coinvolgimento della impermeabilità dell’area limitrofa di proprietà dei signori Ve., per effetto delle opere realizzate, dal momento che (come si è già più sopra riferito) “I lavori di scavo eseguiti (…) hanno comportato l’uscita fuori terra di una porzione del piano interrato dell’immobile adiacente, sempre di proprietà dei sig.ri Ve., esponendolo a problematiche di ristagno delle acque ed erosione, a causa di una non corretta regimazione delle acque meteoriche superficiali (…)” (così, testualmente, nel verbale del 20 agosto 2016, prodotto in atti).
13. – Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
14. – Deriva, pertanto, da quanto sopra, la fondatezza del (solo) primo motivo di appello, il che conduce alla riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. II, 15 febbraio 2018 n. 179 che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso di primo grado (n. R.g. 1502/2017) e, nondimeno, alla infondatezza dei motivi di ricorso non esaminati nel corso del primo grado del presente giudizio, con conseguente reiezione, nel merito, del ricorso proposto in primo grado.
In ragione della complessità della vicenda sottesa al presente contenzioso, possono ritenersi sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 2310/2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, pur riformando la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. II, 15 febbraio 2018 n. 179, respinge il ricorso (n. R.g. 1502/2017) proposto in primo grado dalle signore St. Br. e Ca. Do..
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 13 giugno 2019 e del 19 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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