Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 ottobre 2022| n. 30853.
I princìpi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti
I princìpi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto
Ordinanza|19 ottobre 2022| n. 30853. I princìpi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti
Data udienza 16 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto di agenzia – Agente – Appropriazione di somme – Potere di incasso – Risoluzione ex art. 1456 c.c. – Provvigioni – Indennità sostitutiva del preavviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere
Dott. LA BATTAGLIA Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12070/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)); rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 422/2017, depositata il 23/02/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Agip Petroli (poi (OMISSIS) s.p.a.) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, (OMISSIS) s.r.l., invocando l’accertamento dell’avvenuta risoluzione ex articolo 1456 c.c. del contratto di agenzia intercorso tra le parti, in ragione del fatto che l’agente (OMISSIS) aveva trattenuto indebitamente somme incassate per conto della preponente, per un importo complessivo di Lire 205.000.000 (poi ridottosi seguito del versamento di Lire 90.000.000). Domando’ la condanna alla restituzione delle somme ancora dovute (Euro 51.645,69), oltre al risarcimento dei danni (anche per lesione dell’immagine commerciale della societa’ preponente). Il Tribunale rigetto’ la domanda principale, ritenendo che tra le obbligazioni contrattuali gravanti sull’agente non vi fosse quella dell’incasso di somme per conto della preponente, essendo stato espressamente conferito tale potere ai singoli soci della (OMISSIS) quali persone fisiche; accolse, per contro, la domanda riconvenzionale proposta da (OMISSIS), volta alla corresponsione delle provvigioni maturate in corso di rapporto, delle indennita’ dovute per la cessazione dello stesso e del risarcimento dei danni.
La Corte d’Appello di Venezia rigetto’ l’appello principale proposto da (OMISSIS) e, in accoglimento di quello incidentale, condanno’ quest’ultima alla corresponsione alla societa’ agente dell’ulteriore somma di Euro 133.811,65, a titolo di indennita’ sostitutiva del preavviso, e di Euro 2.887,03 a titolo di contributo al FIRR (Fondo Indennita’ di Risoluzione del Rapporto). Argomentarono, in particolare, i giudici di secondo grado che non poteva ravvisarsi un collegamento negoziale tra il contratto di agenzia (il cui articolo 6 contemplava espressamente il divieto dell’agente di incassare somme in nome e per conto della mandante) e la procura all’incasso (contenente, invece, il conferimento di tale specifico potere in favore di persone fisiche), sicche’ l’attivita’ dei procuratori esulava dall’esecuzione del contratto di agenzia (senza rappresentanza) da parte di (OMISSIS), non essendo neppure configurabile la fattispecie di cui agli articoli 1228 o 2049 c.c., non potendo l’agente rispondere dell’esecuzione di un’attivita’ della quale non era onerata.
Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, (OMISSIS) s.p.a. Ha depositato controricorso (OMISSIS) in liquidazione.
2. Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1453, 1456, 1175, 1375 e 1746 c.c., per avere la Corte d’Appello escluso che l’appropriazione delle somme della societa’ preponente, da parte dei soggetti muniti del potere di incasso delle stesse, potesse ridondare in termini di inadempimento del contratto di agenzia concluso con la (OMISSIS), suscettibile di determinarne la risoluzione. Secondo la ricorrente, gli obblighi di “tutelare gli interessi del preponente e agire con lealta’ e buona fede” – scaturenti, in capo all’agente, dalla disposizione speciale dell’articolo 1746 c.c., oltre che dalle norme di portata generale di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. – imponevano alla resistente di vigilare sull’attivita’ di incasso delle somme dovute dai clienti, nella misura in cui questa era stata demandata a persone fisiche del cui operato (OMISSIS) non poteva essere all’oscuro, trattandosi dei propri soci e amministratori. Cio’ perche’ “gli stati soggettivi di conoscenza o di ignoranza e di buona o mala fede vanno valutati (riguardo all’agente, che e’ una societa’, e riguardo a chi e’ incaricato di gestire i pagamenti dei clienti) con riferimento alle medesime persone, e (..) pure le attivita’ materiali mediante le quali si adempie o non si adempie tanto al contratto di agenzia che al contratto ai mandato a gestire i pagamenti dei clienti sono costituite da comportamenti (umani) delle medesime persone: in questo senso viene in considerazione il dedotto “collegamento” tra rapporti giuridici diversi” (pag. 18 del ricorso). Del resto, l’articolo 4 del contratto di agenzia contemplava l’obbligo dell’agente di informare il preponente “di ogni contestazione della clientela”, e, in caso di mancato puntuale pagamento, di prestare “la necessaria assistenza per ottenere il recupero delle somme dovute e per risolvere eventuali controversie, e l’articolo 6, pur escludendo la facolta’, per l’agente, di riscuotere le somme per conto del preponente, costituiva in capo allo stesso il “dovere di interessar(s)i del recupero degli insoluti”.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli articoli 1228 e 2049 c.c., avendo la sentenza impugnata trascurato di rilevare il rapporto di strumentalita’ sussistente tra l’illecito commesso dagli “ausiliari” della societa’ agente e l’inadempimento del contratto facente capo a quest’ultima. Sottolinea, al riguardo, la ricorrente, che “la violazione degli obblighi derivanti dal distinto rapporto relativo (..) a detta gestione dei pagamenti era stata perpetrata proprio da chi, nel contempo, rivestiva il ruolo di ausiliario dell’agente, e proprio questa coincidenza di ruoli aveva reso possibile, in concreto, l’inadempimento dell’agente rispetto agli obblighi sul medesimo gravanti e sopra descritti (quelli, cioe’, di tutelare gli interessi della preponente, anche prestando tutta l’assistenza necessaria al recupero delle somme dovute ed indebitamente trattenute)” (pag. 28 del ricorso).
4. Con il terzo motivo (consequenziale ai primi due) viene censurata la violazione degli articoli 1218, 1750 e 1751 c.c., dal momento che, una volta accertata la legittimita’ della risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente, sono destinate a cadere le statuizioni indennitarie e risarcitorie pronunciate in suo favore del giudice di merito, dovendosi, per converso, condannare la resistente alla restituzione delle somme ancora dovute e al risarcimento del danno in favore della preponente, da liquidare “previa eventuale compensazione con le provvigioni spettanti alla (OMISSIS)” (pag. 30 del ricorso).
5. Il ricorso (i cui motivi, in virtu’ dell’evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente) merita accoglimento. La motivazione della sentenza impugnata si incentra sul profilo del collegamento negoziale, che la Corte d’Appello di Venezia ritiene non configurabile nel caso di specie, trattandosi di “contratti caratterizzati non solo da soggetti diversi ma anche da distinte finalita’ e dalla inconciliabilita’ delle previsioni in essi contenute” (pag. 5 della sentenza impugnata). Il divieto per (OMISSIS) (in forza dell’articolo 6 del contratto con (OMISSIS)) di incassare i pagamenti dovuti dai clienti viene valorizzato per escludere in radice qualsivoglia potere di controllo e/o di sindacato dell’operato dei diversi soggetti cui, invece, tale potere era stato formalmente conferito dalla preponente, per effetto di distinta previsione negoziale. Il ragionamento della Corte di merito sembra fondarsi, dunque, su una stretta co-implicazione tra responsabilita’ contrattuale dell’agente e titolarita’ del potere d’incasso, come s’intuisce dal passaggio in cui, con riferimento al menzionato articolo 6, si afferma che “non puo’ in alcun modo condividersi l’interpretazione data dall’appellante a tale articolo secondo cui tale clausola negoziale riconoscerebbe la possibilita’ per l’agente di incassare le somme destinate alla mandante”, per poi avallarsi “il ragionamento seguito dal Tribunale il quale ha escluso, sulla base delle risultanze processuali, l’attribuzione di un potere di incasso alla societa’ agente” (pag. 5 della sentenza impugnata). Secondo una logica di stretta consequenzialita’, ne viene tratta la conclusione che (OMISSIS) “non puo’ rispondere di una non corretta obbligazione (recte, della non corretta esecuzione di un’obbligazione, n.d.r.) della quale non era in alcun modo onerata” (ibidem).
La ricostruzione fatta propria dalla Corte d’Appello si rivela fallace, una volta che si osservi la fattispecie da altro angolo visuale, vale a dire quello degli obblighi gravanti, per effetto del contratto del 24.7.2000, sull’agente (OMISSIS). In quest’ottica (che e’ quella fatta propria dalla ricorrente) l’insussistenza di un collegamento negoziale, inteso in senso stretto, finisce per divenire irrilevante, dovendosi ricercare la fonte degli obblighi inadempiuti nel (solo) contratto di agenzia, e al di la’ delle previsioni espressamente contenute nelle relative clausole. Invero, “i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, di cui agli articoli 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove cio’ sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora cio’ sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto” (Cass., n. 20106/2009). La buona fede rileva, dunque, quale criterio di valutazione delle modalita’ di esecuzione delle prestazioni contrattuali, nell’ottica della reciproca cooperazione delle parti per la salvaguardia dei rispettivi interessi. Questa Corte ha affermato, al riguardo, che “il principio di correttezza e buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore” – deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarieta’, fondato sull’articolo 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocita’, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicche’ dalla violazione di tale regola di comportamento puo’ discendere, anche di per se’, un danno risarcibile” (Cass., n. 9200/2021 e Cass., n. 22819/2010). Un esplicito richiamo alla necessita’ del rispetto di tali obblighi e’ contenuto, inoltre, con riguardo al contratto di agenzia, nella disposizione speciale dell’articolo 1746 c.c.. Riduttiva ed ingiustificatamente formalistica appare, pertanto, la prospettiva adottata dai giudici di secondo grado, appiattitasi sul testo dei contratti e limitata all’individuazione della titolarita’ formale del potere di ricevere gli incassi onde devolverli alla societa’ ricorrente. Un’interpretazione di tal genere appare, in effetti, contrastare con i canoni interpretativi di cui agli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., proprio perche’ oblitera in radice la considerazione dei menzionati obblighi di buona fede (si e’ visto che gli articoli 4 e 6 del contratto – il cui testo, nella parte che in questa sede interessa, e’ riportato supra, al p. 2 – contemplavano precisi obblighi informativi e “assistenziali”, da parte dell’agente, pur sempre preordinati al recupero delle somme non pagate dai clienti del preponente), tanto piu’ in considerazione della circostanza “soggettiva” per cui gli incaricati del pagamento erano soci della stessa (OMISSIS).
Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia per un riesame della fattispecie concreta alla luce dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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