I pareri del Comitato di verifica delle cause di servizio

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 26 settembre 2019, n. 6458.

La massima estrapolata:

I pareri del Comitato di verifica delle cause di servizio costituiscono espressione di un potere autoritativo e sono sindacabili in sede giurisdizionale per travisamento di fatti, manifesta illogicità o carente motivazione.

Sentenza 26 settembre 2019, n. 6458

Data udienza 24 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 4559 del 2013, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Pe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);
contro
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, alla via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 24 settembre 2019 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato Gi. Pe. e l’avvocato dello Stato An. Vi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 3 settembre 2008, il coniuge dell’odierna appellante – vigile del fuoco in servizio dal luglio del 1976 – ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità ‘-OMISSIS-‘: tale infermità, in data -OMISSIS-2008, ha poi condotto al decesso del dipendente
Tale infermità è stata riscontrata dalla commissione medica ospedaliera dell’Ospedale militare di Caserta con verbale di data 20 ottobre 2009.
Col parere n. -OMISSIS- del 12 maggio 2010, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha escluso la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, rilevando che, ‘nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o concasualità, non sussistendo, altresì, nel caso di specie precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplasticò .
A seguito di tale parere, in data 25 maggio 2010 il Ministero dell’interno ha chiesto al Comitato il riesame del parere, segnalando che un ulteriore rapporto informativo redatto dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Benevento aveva indicato alcuni episodi specifici che potevano indurre a ritenere una connessione con l’insorgenza della infermità, e in particolare:
– la partecipazione ‘agli interventi di prelievo materiale nel periodo della ricaduta della radioattività dovuta alla esplosione della centrale nucleare di Cernobil, nonché alle operazioni Arcobaleno in Albania, ove era stato esposto all’emissione di radioattività di materiale bellico e sostanze nocive derivanti dagli incendi degli eventi bellicà ;
– l’effettuazione di ‘molti interventi per incendio di canne fumarie di amiantò, avendo indossato ‘divise di attraverso fuochi, utilizzato coperte ignifughe per spegnimento liquidi infiammabili, entrambi contenenti fibre di amiantò (per tale descrizione dei fatti, v. pp. 2-3 della relazione n. -OMISSIS- del 16 maggio 2012, redatta dal Dipartimento dei vigili del fuoco, Direzione centrale per le risorse umane).
In riscontro alla richiesta di riesame di data 25 maggio 2010, in data 12 aprile 2011 il Comitato di verifica ha confermato il parere negativo, con la seguente motivazione: ‘le deduzioni prodotte dall’interessato non contengono nuovi elementi di prova rispetto a quelli già esaminati dal Comitato e, pertanto, non introducono un quid novi od un quid pluris che possa far ricondurre la patologia in questione al servizio svoltò .
Col provvedimento n. -OMISSIS- del 12 luglio 2011, il Ministero si è adeguato al parere negativo di data 12 aprile 2011 ed ha respinto l’originaria istanza.
Con il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- del 2011 (proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma), la vedova del vigile del fuoco ha impugnato il provvedimento negativo e i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, chiedendone l’annullamento.
Ella ha lamentato la superficialità dell’azione amministrativa e il difetto di motivazione del parere negativo di data 12 aprile 2011, perché questo apoditticamente ha escluso la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, senza tenere conto della documentazione posta al suo esame.
Il TAR, con la sentenza n. -OMISSIS- del 2012, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio, con la seguente motivazione:
“Nulla, agli atti di causa, induce a ritenere che il giudizio formulato (in ben due occasioni) da tale qualificato Consesso sia (alternativamente) irrazionale o frutto della mancata ponderazione di specifiche circostanze di fatto”.
“Non si vede, in ogni caso, sulla base di quali concreti elementi (appunto: di fatto) gli organi di amministrazione attiva avrebbero potuto discostarsi dal cennato parere: espressione – del resto – di un chiaro apprezzamento di natura tecnica, insindacabile – in sede di giurisdizione generale di legittimità – se non nei ristretti limiti testé considerati”.
Con il gravame in esame, l’appellante ha impugnato la sentenza del TAR, deducendo che – contrariamente a quanto da essa deciso con un motivazione estremamente sintetica – gli atti impugnati sono affetti da profili di eccesso di potere per inidonea motivazione e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti e per mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto, tali da incidere sulla valutazione conclusiva.
L’interessata ha lamentato che non vi è stato l’esame delle circostanze esposte dal Comandante dei vigili del fuoco di Benevento, oggetto della richiesta di riesame da parte del Ministero, e in particolare:
a) dell’attività di prelievo di materiale nel periodo della ricaduta della radioattività dovuta alla esplosione della centrale nucleare di Cernobil, nonché della partecipazione alla missione Arcobaleno in Albania;
b) dell’effettuazione nel corso della carriera del marito di ‘molti interventi per incendio di canne fumarie di amiantò, avendo egli indossato a tal fine ‘divise di attraverso fuochà e utilizzato ‘coperte ignifughe per spegnimento liquidi infiammabili, entrambi contenenti fibre di amiantò .
Il Ministero appellato si è costituito in data 21 giugno 2013, chiedendo che l’appello sia respinto.
5. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.
5.1. I pareri del Comitato di verifica delle cause di servizio costituiscono espressione di un potere autoritativo e sono sindacabili in sede giurisdizionale per travisamento di fatti, manifesta illogicità o carente motivazione (Cons. Stato, Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4031; Sez. IV, 25 marzo 2019, n. 1952; Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 1297; Sez. III, 4 settembre 2013, n. 4426; Sez. III, 18 aprile 2013, n. 2195; Sez. III, 23 maggio 2013, n. 2806).
5.2. Ciò posto, risultano sussistenti tutti i profili di eccesso di potere dedotti dall’appellante.
Nella specie, il Ministero (e non l’interessato, come erroneamente affermato dal Comitato nel contestato secondo parere) ha chiesto il riesame del precedente parere negativo di data 12 maggio 2010, riportando le specifiche circostanze oggettive evidenziate nel rapporto integrativo del Comandante provinciale di Benevento, il quale ha evidenziato come il dipendente abbia effettivamente svolto l’attività di prelievo di materiale nel periodo della ricaduta della radioattività dovuta alla esplosione della centrale nucleare di Cernobil, ha partecipato alla missione Arcobaleno in Albania ed ha effettuato ‘molti interventi per incendio di canne fumarie di amiantò, indossando a tal fine ‘divise di attraverso fuochà e utilizzando ‘coperte ignifughe per spegnimento liquidi infiammabili, entrambi contenenti fibre di amiantò .
Poiché il Comandante provinciale di Benevento aveva rilevato come non si possa ‘escludere che i suddetti fattori lavorativi precedenti abbiano contribuito a scatenare la patologia del malcapitatò, sulla base delle sopra esposte oggettive circostanze sottolineate anche dal Ministero con la richiesta di riesame, risulta del tutto inadeguato il parere negativo espresso dal Comitato di verifica in data 12 aprile 2012.
Il Comitato si è limitato a ribadire la precedente valutazione, sulla base di una motivazione generica, sostanzialmente ripetitiva della precedente ed avulsa da quanto è risultato nel corso del procedimento, mentre invece avrebbe dovuto tenere conto delle specifiche circostanze evidenziate nella richiesta di riesame pervenuta dal Ministero.
Per le ragioni che precedono, l’appello risulta fondato e va accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, vanno annullati il parere del 12 aprile 2011 e il provvedimento di diniego n. -OMISSIS- del 12 luglio 2011, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.
La condanna al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento ministeriale n. -OMISSIS- del 12 luglio 2011 ed il presupposto parere di data 12 aprile 2011, salvi gli ulteriori provvedimenti della Autorità amministrativa.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento – in favore dell’appellante – di quattromila euro, oltre gli accessori di legge, per le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dell’appellante, nonché della indicazione della infermità, descritta nel primo periodo del paragrafo 1 della motivazione.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente, Estensore
Giulia Ferrari – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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