I magistrati non sono di per sé “personaggi pubblici”

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 29 aprile 2020, n. 13197.

Massima estrapolata:

I magistrati non sono di per sé “personaggi pubblici”, solo perché svolgono una funzione indiscutibilmente di pubblico rilievo. Per cui la pubblicazione della loro immagine è legittima solo col consenso dell’interessato e solo entro i limiti per cui è stato prestato. Anche se ciò non esclude a priori che un giudice possa comunque assurgere a persona pubblica se ricorrono alcune circostanze o caratteristiche.

Sentenza 29 aprile 2020, n. 13197

Data udienza 12 novembre 2019

Tag – parola chiave: Diffamazione – Magistrati – Funzione di pubblico rilievo – Personaggi pubblico – Esclusione – Pubblicazione dell’immagine – Legittimità – Consenso dell’interessato e limiti per cui è stato prestato – Il giudice può assurgere a persona pubblica se ricorrono alcune circostanze o caratteristiche

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. SARACENO Rosa A. – Consigliere

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – rel. Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/04/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. PINELLI MARIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 aprile 2019, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha sostituito la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, concessa a (OMISSIS) con ordinanza del 23 gennaio 2018, con quella della semiliberta’, disponendo lo svolgimento di attivita’ lavorativa risocializzante all’esterno dell’istituto penitenziario e dettando varie prescrizioni in funzione di controllo e vari obblighi, tra i quali la disattivazione del profilo Facebook e il divieto di frequentazione di piattaforme web, ad eccezione della posta elettronica, limitatamente all’uso necessario all’espletamento dell’attivita’ di avvocato.
Il condannato e’ in esecuzione della pena di anni tre e mesi cinque di reclusione per due condanne, rispettivamente per il reato ex articolo 368 c.p. e per i reati di cui all’articolo 595 c.p., comma 3 e articolo 368 c.p., come da cumulo della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 14 giugno 2018.
Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che la sostituzione peggiorativa si era resa necessaria in quanto l’ (OMISSIS), gia’ destinatario di misura alternativa con varie prescrizioni – in particolare quella di non partecipare a trasmissioni televisive, comizi, interlocuzioni pubbliche via web, volantinaggi e affissione di manifesti, pubblicazioni di libri o articoli di stampa et similia, con contenuto oggettivamente offensivo ne confronti di soggetti pubblici o privati, o anche solo violativo del decoro delle Istituzioni – aveva ripetutamente violato tale prescrizione n. 7, nonostante formali diffide a recedere da tali condotte.
La precedente ordinanza del 6 marzo 2018, di riformulazione in senso piu’ stringente della prescrizione n. 7, era stata annullata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 54339/2018, e in sede di rinvio il Tribunale di Sorveglianza con ordinanza del 7 febbraio 2019 aveva riformulato la prescrizione imponendo all’ (OMISSIS) 1) il divieto di inviare mail e PEC e di utilizzare piattaforme digitali, anche per interposta persona, se non per motivi professionali e per comunicazioni private; 2) il divieto di diffondere volantini, apporre striscioni con immagini o affermazioni diffamatorie, calunniose o moleste nei confronti di soggetti pubblici o privati, ovvero lesive della reputazione e/o dell’onorabilita’ delle Istituzioni repubblicane; 3) il divieto di realizzare pubblicazioni e partecipare a trasmissioni televisive, interviste o comizi, diffondendo informazioni o affermazioni a contenuto diffamatorio o calunnioso o molesto nei confronti di soggetti pubblici o privati, ovvero lesive della reputazione e/o dell’onorabilita’ delle Istituzioni repubblicane.
Il Tribunale di Sorveglianza – enumerate le varie ordinanze ricognitive delle violazioni perpetrate dal condannato alle prescrizioni della misura alternativa, e rilevato che esse descrivevano condotte concretamente diffamatorie, nonche’ per modalita’ e contenuto moleste e violative dell’onore e decoro delle Istituzioni – ha proceduto alla revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali, misura rivelatasi inidonea ad assicurare il percorso rieducativo dell’ (OMISSIS), sostituendola con la sernliberta’, onde scongiurare il grave effetto regressivo e desocializzante che conseguirebbe al ripristino totale della restrizione detentiva.
Anche a tale misura alternativa sono stati apposti divieti ed obblighi analoghi a quelli che accedevano all’affidamento ai servizi sociali, con specificazione dei contenuti di ciascuno di essi, onde circoscrivere l’ambito di compressione delle liberta’ costituzionalmente garantite quanto al diritto di critica e di manifestazione del pensiero.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. (OMISSIS), previamente esponendo le vicende di (OMISSIS), avvocato del foro di Agrigento ed esponente politico cittadino, gia’ affidato in prova ai servizi sociali con ordinanza in data 6 marzo 2018 del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, annullata da questa Corte con sentenza n. 54339/2018 con rinvio sul punto delle prescrizioni attinenti alle limitazioni all’uso dei social media e della stampa, nei soli casi in cui siano in concreto utilizzati per veicolare contenuti diffamatori. La nuova ordinanza contenente le prescrizioni della misura alternativa, n. 7226 del 7 febbraio 2019, aveva quindi in tal senso ripristinato il diritto del ricorrente ad esprimersi mediante libri, volantini etc., in osservanza del diritto alla libera manifestazione del pensiero.
2.1. Ulteriore premessa del ricorso di legittimita’ e’ che con esso si intende non soltanto censurare i vizi dei provvedimento direttamente impugnato, ma anche rilevare gli errori contenuti nell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza in data 27 marzo 2019, che aveva disposto la sospensione dell’affidamento in prova per violazione delle prescrizioni, ripristinando la carcerazione dell’ (OMISSIS).
2.2. prospettati motivi di impugnazione denunciano vizi della motivazione, ritenuta illogica sotto vari profili, anche per l’elusione del contenuto precettivo della sentenza di questa Corte n. 54339/2018 del 20 novembre 2018; nonche’ violazione di legge, con riferimento agli articoli 3, 21, 24 e 27 Cost..
2.2.1. Il ricorrente denuncia che il Tribunale di Sorveglianza abbia travisato il contenuto dell’ordinanza del 7 febbraio 2019, laddove restringeva la portata della prescrizione n. 7 ai soli casi di abuso dei mezzi di comunicazione per veicolare contenuti “in concreto diffamatori, calunniosi e molesti”. Infatti, l’impugnata ordinanza ha disposto la revoca dell’affidamento in prova, ritenendo che l’ (OMISSIS) avesse violato tale prescrizione mediante “affermazioni astrattamente idonee a diffamare”, senza valutare se il volantino distribuito dal condannato e il libro di cui si annunciava la pubblicazione fossero concretamente diffamatori. Ne’ compete al giudice di sorveglianza l’adozione di provvedimenti urgenti per contrastare la preannunciata pubblicazione di un libro intitolato “Storie comiche di otto importanti pessimi magistrati”, senza peraltro conoscerne il contenuto.
2.2.2. Si denuncia il contrasto con l’articolo 21 Cost. laddove l’impugnata ordinanza intende come violazione della prescrizione n. 7 il volantinaggio effettuato dall’ (OMISSIS) dinanzi al Palazzo di Giustizia di Agrigento, “instaurando una unilaterale interlocuzione con gli utenti (…) attribuendo malefatte (…) a soggetti pubblici o privati con modalita’ direttamente sensazionalistiche, al fine diretto o comunque indiretto, di mettere i soggetti criticati alla gogna”.
Sostiene il ricorrente che tali passaggi – nel denunciare l’esposizione alla gogna dei soggetti, tra i quali anche magistrati, mostrando pure le loro effigi fotografiche – siano affetti da illogicita’ manifesta e carenza di motivazione, in quanto i magistrati sono personaggi pubblici, sicche’ e’ normale che libri e giornali possano pubblicarne liberamente le fotografie.
2.2.3. L’impugnata ordinanza realizza poi, per il ricorrente, la violazione della sentenza di rinvio laddove non si conforma all’interpretazione restrittiva della prescrizione n. 7, da essa imposta in ossequio al principio costituzionale di liberta’ di manifestazione del pensiero, ritenendo invece che detta sentenza abbia soltanto sanzionato le insufficienti motivazioni dell’aggravamento della suddetta prescrizione n. 7.
2.2.4. Ulteriori censure attengono al punto in cui l’ordinanza impugnata sostiene che la candidatura dell’ (OMISSIS) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sia strumentale alla violazione della prescrizione n. 7, cosi’ impedendogli di articolare la sua campagna elettorale nelle forme piu’ opportune; nonche’ al punto in cui si cita l’affaire dell’ing. (OMISSIS) e le connesse problematiche edilizie del comune di Licata, trattandosi di fatti veritieri e dunque divulgabili sulle piattaforme digitali, come consentiva l’ordinanza del 7 febbraio 2019.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta in cui chiede il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni.
4. A seguito della requisitoria, la difesa dell’ (OMISSIS) ha depositato in data 7 novembre 2019 una memoria di replica articolata in due parti.
Va altresi’ dato atto che sono stati depositati – rispettivamente in data 25 e 28 ottobre 2019 – motivi aggiunti riepilogativi dei gia’ illustrati motivi di ricorso, con ulteriori deduzioni in punto di violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e specificamente dell’articolo 10, come interpretato dalla CEDU con la sentenza del 7 marzo 2019 nel procedimento Sallusti contro Italia, conclusosi con la condanna dello Stato Italiano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ basato su motivi inammissibili, in quanto per la gran parte di natura fattuale e confutativa, trattandosi di argomentazioni di mera contrapposizione a tutte quelle illustrate nell’impugnata ordinanza.
1.1. Il ricorso parte dall’assunto dell’illegittimita’ della sostituzione dell’affidamento in prova con la semiliberta’ – basata sull’erroneo presupposto della violazione delle prescrizioni imposte all’ (OMISSIS) – in quanto dette prescrizioni, pur ridimensionate nella portata in apparente ossequio alla sentenza di questa Corte (n. 54339/18 del 20 novembre 2018), sarebbero comunque limitative della libera manifestazione del pensiero del condannato, garantita dall’articolo 21 Cost..
1.2. Tale assunto si fonda su una petizione di principio, che deve essere rilevata sotto diversi profili.
Il primo passaggio da smentire e’ che l’ordinanza n. 7226 del 7 febbraio 2019, contenente le rimodulate prescrizioni della misura alternativa, avrebbe ripristinato in pieno la possibilita’ per il ricorrente di esprimersi mediante libri, volantini etc., in osservanza del diritto alla libera manifestazione del pensiero.
1.3. Vanno innanzitutto riepilogati i principi che sono stati affermati da questa Corte di cassazione nella citata sentenza n. 54339/18, come correttamente intesi nell’impugnato provvedimento.
L’annullamento della precedente ordinanza del 6 marzo 2018 – che aveva estesamente vietato all’ (OMISSIS) l’uso di determinati strumenti di comunicazione, cosi’ reagendo alle integrate violazioni – era stato riferito esclusivamente al rilievo dell’insufficiente indicazione dei motivi delle restrizioni apportate alla prescrizione n. 7 e dell’estensione troppo ampia e generica dei divieti ed obblighi ad essa correlati. Nessuna censura aveva invece attinto la valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza sul punto dei presupposti di fatto e di diritto della decisione, cioe’ sull’individuazione delle violazioni perpetrate e sulla conseguente possibilita’ di aggravare le modalita’ di svolgimento della misura alternativa.
Testualmente, la sentenza di annullamento osservava che “(…) il Tribunale di sorveglianza di Palermo, pur valutando correttamente le condotte di (OMISSIS) e la loro valenza sintomatica rispetto al percorso rieducativo connesso all’affidamento in prova al servizio sociale (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, cit.; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 2002, Chifari, cit.), introduceva un’indiscriminata limitazione delle forme di manifestazione del pensiero dell’affidato, non essendo possibile comprimere delle liberta’ costituzionalmente garantite in termini cosi’ ampi e generici, anche nelle ipotesi in cui le condotte valutate appaiano espressive di un atteggiamento di scarsa o inesistente volonta’ di collaborare con gli operatori del servizio sociale e con la magistratura di sorveglianza per la realizzazione delle finalita’ rieducative connaturate alla misura alternativa”.
Pertanto, si concludeva nel senso che “(…) nel rispetto dei parametri ermeneutici che si sono richiamati nel paragrafo 3, il Tribunale di sorveglianza di Palermo, nel giudizio di rinvio demandato da questo Collegio, tenuto conto della valutazione prognostica favorevole a (OMISSIS), della sua professione e delle liberta’ costituzionali garantite dagli articoli 15 e 21 Cost., dovra’ esplicitare, per ciascuno dei settori mediatici e dei mezzi di comunicazione per i quali le prescrizioni di cui al punto 7 dell’ordinanza emessa il 23/01/2018 vengono modificate, le ragioni che impongono la modifica e l’insussistenza di pregiudizi di diritti costituzionalmente tutelati, alla luce del programma trattamentale predisposto per il condannato in sede di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale”.
1.4. Alla stregua ai quanto precede, il Tribunale di sorveglianza emetteva una nuova ordinanza – la n. 7226 del 7 febbraio 2019 – che rimodulava la prescrizione n. 7 in forma aderente ai rilievi rescindenti, in particolare puntualizzando i tre settori di intervento compressivo nei seguenti termini specifici: 1) divieto di inviare email e PEC e di utilizzare piattaforme digitali, anche per interposta persona, se non per motivi professionali e per comunicazioni private; 2) divieto di diffondere volantini, apporre striscioni con immagini o affermazioni diffamatorie, calunniose o moleste nei confronti di soggetti pubblici o privati, ovvero lesive della reputazione e/o dell’onorabilita’ delle Istituzioni repubblicane; 3) divieto di realizzare pubblicazioni e partecipare a trasmissioni televisive, interviste o comizi, diffondendo informazioni o affermazioni a contenuto diffamatorio o calunnioso o molesto nei confronti di soggetti pubblici o privati, ovvero lesive della reputazione e/o dell’onorabilita’ delle Istituzioni repubblicane.
1.5. Con l’impugnata ordinanza – che fa seguito al provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 27 marzo 2019 che aveva disposto la sospensione dell’affidamento in prova per violazione delle prescrizioni, ripristinando la carcerazione dell’ (OMISSIS) – si e’ dunque rilevato che le enumerate condotte sono state ritenute non solo “astrattamente” diffamatorie, ma tali anche in concreto, per modalita’ e contenuto, nonche’ moleste e violative dell’onore e del decoro delle Istituzioni. Ne deriva la conferma che l’intervento del Tribunale si e’ posto nel solco della prescrizione n. 7, come ridisegnata secondo i rilievi rescindenti di questa Corte e riferita ai soli casi di abuso dei mezzi di comunicazione per veicolare contenuti “in concreto diffamatori, calunniosi e molesti”.
Tali devono intendersi le condotte stigmatizzate in ben cinque precedenti ordinanze (rispettivamente in data 6 marzo 2018, 22 maggio 2018, 3 luglio 2018, 2 ottobre 2018 e 5 marzo 2019), che si erano limitate a rilevare gli abusi dell’affidato in danno dei soggetti presi di mira, diffidandolo al puntuale rispetto delle prescrizioni apposte alla misura alternativa, pur senza revocarla.
2. E’ condivisibile la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto che la reiterata violazione delle prescrizioni, oltre al continuo sforzo di aggiramento delle medesime, ed il conseguente pericolo di recidiva evidente da tali condotte, hanno giustificato la sostituzione peggiorativa della misura.
In tale determinazione hanno avuto precipuo ruolo considerazioni attinenti alla manifestata inadeguatezza dell’affidamento in prova ai servizi sociali, che non ha avuto positiva incidenza con riguardo al percorso di risocializzazione.
2.1. Tale motivazione e’ in linea con l’insegnamento nomofilattico per cui “la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali non consegue alla pura e semplice violazione di legge o di prescrizioni inerenti la misura alternativa, ma e’ rimessa alla discrezionalita’ del Tribunale di Sorveglianza, che e’ tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalita’ proprie dell’istituto” (Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239).
Invero, le condotte dell’ (OMISSIS) sono state ritenute sintomatiche della inidoneita’ del soggetto ad essere risocializzato con il trattamento alternativo (Sez. 1, n. 51879 de 13/09/2016, Hysi, Rv. 268926), pur essendosi inteso evitare il grave effetto regressivo costituito dall’integrale ripristino del regime carcerario, offrendo al condannato una ulteriore opportunita’ consistente nella semiliberta’ con autorizzazione all’espletamento dell’attivita’ professionale in ambito regionale, riservando le attivita’ trattamentali e rieducative all’ambito inframurario. Anche per tale misura alternativa si sono dunque stabilite prescrizioni specifiche destinate a regolare l’uso dei mezzi di comunicazione da parte dell’ (OMISSIS), onde inibire al condannato la possibilita’ di strumentalizzare l’esercizio dell’attivita’ professionale mediante nuove condotte di abuso delle facolta’ concesse ai meri fini dell’autorizzazione lavorativa.
2.2. Con ogni evidenza, cio’ non implica alcuna compressione delle liberta’ costituzionali di manifestazione del pensiero e di esercizio del diritto di critica, ma semplice applicazione del criterio cardine del sistema costituzionale di bilanciamento dei diritti garantiti al massimo livello normativo.
Nessuna liberta’ o posizione soggettiva sancita dalla Costituzione puo’ espandersi indiscriminatamente in danno di situazioni parimenti rilevanti.
Nella specie, il bilanciamento tra i diritti costituzionalmente garantiti di libera manifestazione del pensiero e di critica e i diritti e valori costituzionali all’onore e al decoro di cui sono portatori altri soggetti, deve realizzarsi nel contemperamento e nella reciproca garanzia di coesistenza, analogamente a quanto e’ stato elaborato in tema di esercizio e limiti del diritto di cronaca e di liberta’ di stampa. Anche le fonti pattizie sovranazionali – in particolare l’articolo 10 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo – garantiscono ad ogni persona la liberta’ di espressione, comprensiva della liberta’ di opinione e di circolazione di informazioni ed idee, escludendo ingerenze da parte delle Pubbliche Autorita’. Ma, al contempo, sanciscono formalmente che l’esercizio di queste liberta’ comporta doveri e responsabilita’, e dunque puo’ essere sottoposto alle formalita’, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una societa’ democratica.
Le restrizioni e le condizioni imposte all’ (OMISSIS) nell’impugnata ordinanza calibrate in termini specifici e strettamente funzionali a scongiurare il rischio di recidiva – sono per l’appunto misure necessarie a rendere compatibili i diritti costituzionali del condannato per i reati di calunnia e diffamazione a mezzo stampa, con la tutela dell’onore e della reputazione delle persone che sono state bersaglio di tali condotte e di ulteriori attacchi, soprattutto al fine di assicurare l’efficacia trattamentale della disposta misura alternativa, che costituisce il focus del provvedimento in esame. Nessuna illogicita’ e’ dunque ravvisabile nella diffusa e congrua motivazione dell’impugnato provvedimento, coerente con tale finalita’ e conforme ai principi enucleati in sede di legittimita’ in tema di regolamentazione e revoca delle misure alternative alla detenzione.
Ne consegue l’inammissibilita’ dei denunciati profili di illegittimita’.
3. Nessuna osservazione e’ dato svolgere in questa sede sulle ulteriori doglianze sintetizzate al paragrafo 2.2.4. della parte descrittiva, afferenti i temi della candidatura del ricorrente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento – nell’ambito della cui campagna elettorale l’ (OMISSIS) aveva distribuito al pubblico volantini di grandi dimensioni recanti il frontespizio del libro di prossima pubblicazione “Storie comiche di otto importanti pessimi magistrati” con le effigi fotografiche dei protagonisti – e delle problematiche edilizie del comune di Licata, trattandosi all’evidenza di profili di fatto specifici e comunque sub iudice, che esulano dal vaglio di legittimita’ e che in ogni caso sono stati correttamente citati nell’impugnata ordinanza come altrettanti momenti di estrinsecazione degli abusi comunicativi integrati da condannato in costanza della misura alternativa precedente. Anche tali doglianze sono quindi, per questo verso, inammissibili.
Con l’unica aggiunta – in relazione al paragrafo 2.2.2., trattandosi di una tematica di generale rilievo di legittimita’ – che e’ errata l’affermazione che i magistrati siano ex se personaggi pubblici in quanto tali passibili di indiscriminata possibilita’ di pubblicazione della loro immagine. I magistrati esercitano una funzione pubblica, ma cio’ non coincide con l’asserzione di essere personaggi pubblici, qualita’ che deriva da altre caratteristiche: ne consegue che, come ogni altra persona, la loro immagine e’ tutelata e la pubblicazione della medesima e’ sottoposta alla condizione del consenso dell’interessato; tanto che nemmeno l’eventuale consenso vale come scriminante del delitto di diffamazione se l’immagine sia riprodotta in un contesto diverso da quello per cui il consenso sia prestato che implichi valutazioni peculiari, anche negative, sulla persona effigiata (Sez. 5, n. 30664 del 19/05/2008, Statera, Rv. 240452).
4. Infine, inammissibili per accedere ad un ricorso a sua volta inammissibile sono i motivi nuovi e aggiunti depositati in data 25 e 28 ottobre 2019, a tenore della disposizione dell’articolo 585 c.p.p., comma 4.
Infatti, in tema di impugnazioni, l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione non puo’ essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 2:111/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158).
5. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una equa somma alla Cassa delle Ammende, non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Teresa Liuni, e’ sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1 lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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